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REACH, CLP e BPR: da obblighi di legge a opportunità per le aziende
Helsinki, 18 Lug – Più volte il nostro giornale ha sottolineato quanto la sicurezza chimica e la conformità ai vari regolamenti europei...
- REACH ( regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche),
- CLP ( regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele),
- BPR ( regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi),
...possa costituire anche una risorsa per le aziende.
La conformità a questi regolamenti permette, infatti, di operare legalmente sul mercato dell'UE, di garantire fornitura/uso/gestione sicuri delle sostanze chimiche, di rendere più sicuro il luogo di lavoro, di risparmiare sui costi riducendo l'impatto sulla salute nei luoghi di lavoro e sull'ambiente, di migliorare la reputazione agli occhi di clienti, consumatori, investitori e comunità, di trovare nuovi mercati qualora abbiano sviluppato alternative più sicure per le sostanze chimiche molto pericolose e di diventare più competitivi sui mercati internazionali.
Ci sono, tuttavia, ulteriori possibilità di ridurre i costi necessari per la conformità alla normativa? E quali sono realmente le opportunità per le aziende?
Per rispondere a queste domande possiamo fare riferimento ad un documento, pubblicato nel 2015 dall’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dal titolo “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”. Un documento - utilizzato da PuntoSicuro più volte in questi mesi per “raccontare” i vari regolamenti relativi alle sostanze chimiche - che non solo ha l’obiettivo di far conoscere gli obblighi correlati ai regolamenti, ma permette anche di orientarsi attraverso le varie possibilità offerte alle aziende dalla normativa comunitaria.
Se, ad esempio, i regolamenti REACH e BPR, e in taluni casi anche il Regolamento CLP, “dispongono il pagamento di tariffe e oneri all'ECHA (le tariffe e gli oneri sono commisurati alle dimensioni dell'impresa)”, il documento ECHA ci ricorda che le micro, piccole o medie imprese possono “beneficiare di riduzioni in conformità del diritto dell'UE: raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione”.
E i fattori principali che determinano, in particolare, la condizione di PMI sono “la soglia del numero degli effettivi e uno dei limiti finanziari (o entrambi i limiti) riportati nella seguente tabella”:
Altre indicazioni:
- “queste soglie si applicano esclusivamente alle cifre relative alle singole imprese”;
- “un'impresa appartenente a un gruppo più grande può essere tenuta a includere i dati relativi all'organico/al fatturato/al bilancio del gruppo cui appartiene”.
Ricordiamo che il sito web dell'ECHA ha uno spazio per determinare la categoria in funzione della dimensione dell'impresa in conformità alla, già citata, raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
La categoria è determinabile attraverso cinque diverse fasi e attraverso le istruzioni dello specifico spazio sul sito ECHA.
Seguendo queste fasi è dunque possibile stabilire “se l'impresa ha diritto a tariffe ridotte ed evitare oneri amministrativi derivanti dall'errata dichiarazione delle dimensioni dell'impresa”.
Inoltre – continua il documento ECHA – “possono essere necessarie altre spese, spesso più elevate delle tariffe stesse, che dipendono dagli obblighi previsti, dalla necessità di generare o acquistare dati, dalla scelta di ricorrere a consulenti o dalla necessità/decisione di trovare alternative più sicure per sostituire le sostanze chimiche pericolose”.
Ed è possibile ridurre i costi necessari per garantire la conformità alla normativa:
- “utilizzando al meglio l'assistenza gratuita fornita dagli helpdesk nazionali, dalle associazioni di settore e dall'ECHA”. Questo potrà essere utile per comprendere obblighi, identificare strumenti e risorse gratuiti e specifici per la sostanza o il settore in questione. Nell'allegato III al documento sono riportate le informazioni online e i servizi utili per le PMI;
- “partecipando alle giornate annuali delle parti interessate dell'ECHA.Gli eventi dell'ECHA sono gratuiti e consentono di ottenere consulenze individuali da parte del personale dell'ECHA su aspetti pratici e processi della legislazione. È anche possibile partecipare online o visualizzare i contributi video” sul sito Internet dell'ECHA dedicato agli eventi;
- scegliendo accuratamente un consulente privato. “Le associazioni industriali, in collaborazione con l'ECHA, hanno elaborato una lista di controllo per selezionare un buon consulente ai fini della conformità al REACH”.
Il documento ECHA sottolinea poi che i regolamenti da obblighi di legge possono anche divenire opportunità commerciali.
Ci sono, ad esempio, gli incentivi per le scelte ecosostenibili.
I regolamenti REACH, CLP e BPR “promuovono, fin dal principio, la sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose” e sono previste “disposizioni dirette a sostegno della ricerca e dell'innovazione nell'ambito delle sostanze chimiche”:
- ricerca e sviluppo: “le sostanze utilizzate in attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico sono esentate dalle disposizioni in materia di registrazione, autorizzazione e restrizione stabilite dal REACH. Il CLP prevede requisiti ridotti per l'etichettatura dell'imballaggio interno di sostanze e miscele al di sotto dei 10 ml. Le sostanze utilizzate in attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, come lo sviluppo e la sperimentazione di un nuovo processo quando si cambiano le materie prime o la sperimentazione delle nuove applicazioni di una sostanza, sono esentate dall'obbligo di registrazione a norma del REACH per un periodo di cinque anni. La notifica è invece necessaria. Per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei principi attivi e dei biocidi, il BPR contiene disposizioni specifiche in merito a esperimenti e test che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato (articolo 56 del BPR). Inoltre, se vengono rispettate determinate condizioni (articolo 55, paragrafo 2, del BPR), per i biocidi contenenti nuovi principi attivi può essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria nazionale o dell'Unione per un periodo non superiore a tre anni. Come incentivo per lo sviluppo di prodotti nuovi e più sicuri, sono concessi periodi più lunghi per la protezione dei dati (da 10 a 15 anni) ai nuovi principi attivi (e ai rispettivi prodotti)”;
- alternative più sicure: “la disponibilità di alternative idonee viene presa in considerazione nell'ambito delle decisioni sulle autorizzazioni e restrizioni a norma del REACH. Per esempio, tutte le imprese che presentano domanda di autorizzazione ai sensi del REACH sono tenute ad analizzare la disponibilità di alternative e a prenderne in considerazione i relativi rischi, nonché la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. I biocidi contenenti un principio attivo che è candidato alla sostituzione, per esempio se cancerogeno o tossico per la riproduzione o per l'ambiente, saranno sottoposti a valutazione comparativa prima dell'autorizzazione. Questa procedura consente di determinare se sul mercato sono disponibili alternative più sicure. Se tali alternative sono realmente disponibili e si rivelano efficaci, l'uso del biocida può essere vietato o sottoposto a restrizioni”;
- finanziamenti: esiste la possibilità di “richiedere finanziamenti dell'UE o nazionali”. In particolare nell'allegato IV del documento ECHA sono “indicate alcune opportunità di finanziamento da parte dell'UE”.
Infine il documento ECHA invita a partecipare, fornire e promuovere alternative più sicure e soluzioni tecnologiche.
Infatti le consultazioni pubbliche dell'ECHA sull'autorizzazione e sulle restrizioni a norma del REACH e sui biocidi candidati alla sostituzione “richiedono informazioni sulle alternative più sicure. Le imprese innovative dovrebbero cogliere queste opportunità per fornire informazioni sulle loro soluzioni alternative, purché siano pertinenti all'oggetto della consultazione. Informazioni su un'alternativa nuova o poco conosciuta, che risulta particolarmente idonea per un determinato uso, saranno di grande interesse per l'ECHA e per le imprese interessate”.
E si segnala, in conclusione, che l'Agenzia sta attuando un “ servizio di partenariato di cui le imprese possono avvalersi per informare altre imprese in merito a un'alternativa o per cercare tali alternative. Molte altre iniziative, come il portale di supporto per le sostituzioni ( Substitution Support Portal) mirano a promuovere soluzioni alternative”.
Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).
RTM
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