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Le novità nel panorama dei regolamenti sulle sostanze chimiche
Bergamo, 8 Gen – Il regolamento europeo, conosciuto con l’acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), elaborato nel 2003 e approvato nel dicembre 2006 ( Regolamento n. 1907/2006), è un importante Regolamento risultato dalla mediazione tra posizioni molto distanti tra loro (ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni industriali) con diverse ripercussioni sulle aziende coinvolte.
Ma il Regolamento REACH non ha solo ripercussioni in Europa, ma anche in tutto il mondo: sia sul piano delle esportazioni nella UE, che su quello della conoscenza delle proprietà intrinseche delle sostanze e della loro pericolosità. Ad esempio negli USA “è accresciuta la sensibilità nei confronti della sicurezza nell’uso delle sostanze chimiche e numerose altre nazioni stanno operando nella direzione tracciata dal REACH”.
Ad affermarlo è una guida giunta alla sua quarta edizione e promossa dalla Camera di Commercio di Milano grazie all’idea e all’impegno di AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) e Confcommercio Milano. Una guida, dal titolo “Guida al regolamento REACH”, che ha l’obiettivo di “diffondere il Regolamento REACH rendendolo più facilmente accessibile a tutti”.
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E questa quarta edizione del volume è stata aggiornata proprio considerando il complesso percorso di “progressiva evoluzione e attuazione di questa normativa e l’esigenza, sempre attuale, di consentire a tutti gli interessati di disporre di strumenti di facile comprensione ma di assoluto rigore metodologico e scientifico”.
A distanza di 24 mesi dalla precedente edizione (agosto 2011) della guida, ci sono stati infatti molti avvenimenti e cambiamenti. Solo nel campo legislativo, sono stati emessi ben 19 nuovi Regolamenti.
E inoltre relativamente a REACH & CLP sono state avviate le seguenti nuove attività:
- “inizio della procedura di ‘Valutazione’ dei dossier da parte delle Autorità Competenti degli Stati Membri con l’istituzione del CoRAP (Community Rollig Action Plan);
- inizio della complessa procedura di ‘Autorizzazione’;
- messa in rete di altre 14 liste di informazione sulle sostanze chimiche;
- sono state istituite, a supporto degli operatori, quattro RETI di collegamento ed armonizzazione tra gli Stati Membri: HelpNet; Comunicazione dei Rischi; Responsabili della Sicurezza; ENES;
- è stato deciso di affidare ad ECHA la gestione dei regolamenti Biocidi e PIC;
- è stato costituito il Comitato biocidi (BPC) che ha iniziato ad operare ed è stato emesso il Regolamento (giugno 2013) sulle tariffe da applicare ai biocidi stessi;
- si è molto intensificata e diversificata l’attività nel settore ‘Formazione’;
- sono stati chiariti vari argomenti che presentavano dubbi interpretativi;
- sono state modificate (marzo 2013) le tariffe di registrazione (fissate a suo tempo nel 2008) cercando di favorire le PMI;
- nel piano organizzativo della struttura ECHA, sono state aggiornate molte procedure esistenti ed emesse altre 14 nuove;
- notevole lavoro svolto nel campo delle pubblicazioni con l’emissione di nuovi documenti tecnici, numerosi aggiornamenti di quelli già emessi e molti di essi tradotti nelle 22 lingue dell’UE”.
Inoltre per il futuro si prevede “un intensissimo lavoro per l’ECHA che, oltre al già di per se stesso gravoso impegno del completamento dell’applicazione di REACH&CLP e della sua gestione, dovrà dedicarsi anche all’armonizzazione della legislazione a valle nonché l’assunzione progressiva della responsabilità di una gestione coordinata degli esistenti provvedimenti legislativi concernenti le sostanze chimiche”.
Ad esempio con riferimento alla gestione del Regolamento Biocidi, “la cui responsabilità è iniziata formalmente il 1° settembre 2013 (il Comitato BPC creato in seno ad ECHA è entrato in funzione già nella primavera 2013) ed il Regolamento PIC (Prior Informed Consent) che regolamenta l’esportazione di materie pericolose nei paesi in via di sviluppo (Conferenza di Rotterdam - 1998 e Regolamento (CE) 304/2003 del 28.01.2003) per il quale, a partire dal 1° marzo 2014, ECHA diventerà responsabile per gli aspetti amministrativi e tecnici”.
E non bisogna dimenticare anche “le problematiche relative all’organizzazione della gestione dei nanomateriali”.
Sempre in relazione alle novità nel panorama dei regolamenti REACH e CLP il documento indica nelle premesse che dal 1° luglio del 2013 “è entrata a far parte dell’Unione Europea, come 28.mo stato, anche la Croazia e, quindi anch’essa tenuta all’osservanza dei Regolamenti REACH&CLP”. Inoltre a livello nazionale è da segnalare la gestione sempre aggiornata del Help Desk “ed il coinvolgimento anche degli stakeholder nel Gruppo di Lavoro ‘Sostegno alle imprese’ costituito a livello ministeriale nell’ambito del Comitato Tecnico di Coordinamento, mentre a livello locale si sta procedendo, anche in questo caso con l’intervento degli stakeholder, alla organizzazione e strutturazione delle risorse per i compiti di verifica, responsabilità di pertinenza delle Regioni. Per quest’ultima responsabilità è stato svolto un intenso lavoro di formazione e di aggiornamento REACH e CLP sia degli operatori esterni che di quelli interni e si sta procedendo ad una sistematica azione di verifica in base anche al programma dettato dal Forum”.
Malgrado l’intensità del lavoro di promozione svolto, il documento ricorda che “si è comunque constatato in varie occasioni che ancora molti soggetti coinvolti, specie nei settori più a valle, non sono ancora del tutto adeguatamente informati sugli adempimenti a cui dovrebbero attenersi o, addirittura, non conoscono i Regolamenti REACH&CLP, per cui un ulteriore sforzo per la diffusione della loro conoscenza è molto opportuno”.
Ed è in questo senso, dunque, che diventa importante questo documento e l’attività di promozione svolta per favorire una maggior divulgazione di questi regolamenti europei.
Camera di Commercio di Milano, AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) e Confcommercio Milano, “ Guida al regolamento REACH”, IV edizione 2013, aggiornata al 30 agosto 2013 (formato PDF, 2.41 MB).
RTM
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