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La sicurezza dei primi a intervenire sui luoghi dei disastri

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

04/12/2012

I First Responder affrontano il tema della salute dei lavoratori in relazione alla possibile esposizione accidentale o intenzionale ad agenti biologici, chimici, radiologici e nucleari. A cura di D’Amico Wanda, ricercatrice Ex–Ispesl.

L’esposizione ad agenti biologici in ambiente di vita e di lavoro è un importante rischio per la salute che deve essere ben conosciuto al fine di poter sviluppare una corretta, aggiornata e utile attività d’informazione e mettere in atto validi piani di prevenzione, sorveglianza e controllo. Particolare rilievo dovrebbe essere rivolto a quelle attività che per la propria finalità non possono essere raggruppate in un singolo e ben delimitato settore: si tratta dei First Responder: i “primi soccorritori” i “primi a intervenire” sui luoghi di un disastro accidentale o volontario, ma anche “i primi a essere ESPOSTI” a una possibile fonte di contagio.
 
Di seguito sarà analizzato il tema della salute dei Lavoratori “First Responder” ai sensi del D.Lgs aprile 2008, n. 81, ripubblicato con “Disposizioni integrative e correttive”nel Supplemento ordinario n. 177 alla G.U. Serie generale - n. 226 del 29 settembre 2009. L’obiettivo perseguito con il Testo Unico (T.U.) è stato quello di armonizzare tutte le leggi vigenti in una logica unitaria, abrogando le normative speciali, in esso integrate, e facendo esplicito e specifico riferimento alle normative di settore che, al contrario rimangono in vigore al di fuori di questo permettendo quindi di rendere maggiormente esigibili e accessibili le norme prevenzionistiche. Il decreto di attuazione della delega di cui all’art. 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si compone di 13 Titoli e di 51 Allegati come raggruppato nella Tabella 1.
L’art.2 del Titolo I (“Disposizioni generali”), statuisce, innanzitutto, il principio indefettibile secondo cui il decreto si applica a “tutti i settori di attività pubblici o privati”, ma è nel secondo comma del medesimo articolo, che si puntualizza che le norme del T.U. si applicano tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio; si tratta di una scelta dettata dalla necessità di diversificare l’applicazione delle normative di sicurezza con riferimento ad alcuni settori (si pensi, per tutti, alle Forze Armate e di Polizia e alla protezione civile) nei quali applicare sic et simpliciter le regole in tema di salute e sicurezza produrrebbe problemi di compatibilità con le attività in parola, quando non risultati controproducenti.
 
Il Campo di applicazione definito nel successivo art. 3 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Le disposizioni del presente D.Lgs sono applicate tenendo conto quindi delle effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale (First Responder). Gli aspetti più strettamente legati alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana quelli del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, sono invece contenute al comma 3 bis e nel neo comma 12-bis (dello stesso art. 3). Tutte le disposizioni del Decreto Legge sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Sempre alla ricerca di una collocazione per una tipologia di lavoratori come quella dei First Responder, l’art. 5 individua una serie di definizioni di “lavoratore” individuato in chi: “presta il proprio lavoro fuori dal proprio domicilio alle dipendenze o sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione”. Rientrano, pertanto di diritto nel campo di applicazione del T.U. non solo i lavoratori subordinati in senso stretto, ma anche coloro che operano semplicemente sotto le direttive altrui. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite:
- alle autorità marittime a bordo delle navi e in ambito portuale;
- agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale;
- ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco.
 
Gli aspetti legati alla Vigilanza sui luoghi di lavoro sono affrontati anche per i First Responder nell’art. 13., mentre l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro inerenti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali sono contenuti nell’art. 33 che prevede, tra le altre voci, anche programmi d’informazione e formazione di tutti i lavoratori. I predetti servizi sono altresì competenti per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Parallelamente all’individuazione di una giusta collocazione della figura del “lavoratore First Responder”, vi è la ricerca di un’adeguata definizione dei “Luoghi di lavoro”.

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Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, nel Titolo II si definiscono luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro; ciò spiega il perché si è reputato opportuno prevedere che le disposizioni in materia di luoghi di lavoro siano applicate anche ai cantieri temporanei e mobili, per i quali è stato predisposto un apposito allegato, richiamato dall’art. 88 (“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”). Di notevole importanza per una tipologia di lavoratori esposti in maniera random ad agenti di svariata origine e con un impatto fisico diverso tra di loro, è il Titolo III (“ Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”); dove per dispositivi di protezione individuale (DPI), si vuole intendere qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo; non costituiscono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
L’ uso dei DPI deve essere effettuato tenendo conto non solo dei criteri di cui al T.U. ma anche delle norme di buona tecnica emanate in materia. Adeguati DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro devono inoltre tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità ed essere adeguati ai rischi da prevenire nonché alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, senza comportare un maggiore rischio per la propri a salute. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Devono inoltre essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
 
Spetta al datore di lavoro, individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, delle condizioni in cui un DPI dovrà essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: entità del rischio, frequenza dell’esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore. In tal modo, anche con riferimento ai DPI, si obbliga (art. 77) il datore di lavoro ad adottare tutte le misure più aggiornate per porre i propri lavoratori nelle condizioni più sicure di lavoro possibili in quel momento storico e, al contempo, lo si libera di responsabilità in caso d’infortunio ove abbia ottemperato a tale obbligo; sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’art. 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 76 e si occupa anche di mantenere in efficienza e in adeguate condizioni igieniche i DPI; destina ogni DPI a un uso personale; provvede altresì affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. L’addestramento è in ogni caso indispensabile per ogni DPI che, appartenga alla terza categoria oppure per i dispositivi di protezione dell’udito.
Spetta ai lavoratori provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione; al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI segnalando qualsiasi difetto e/o inconveniente da essi rilevato.
 
Tra gli altri articoli a tutela della salute dei First Responder si ricordano:
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - CAPO II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzione e nei lavori in quota (art.105-140).
Titolo VIII Agenti Fisici - CAPO II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (art.187-198)- CAPO III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazione (art. 199-205).
CAPO IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (art.206-212).
Particolare rilevanza rivestono inoltre il Titolo IX (“Sostanze pericolose” Art. 221-227), il Titolo X (“Esposizione ad Agenti Biologici” Art. 266-286)e il Titolo XI (“Atmosfere esplosive”); la protezione dai Rischi connessi all’Esposizione all’Amianto è trattato negli.(Art. 246-261.)
 
Le norme del Titolo X presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici costituendo attuazione della direttiva n. 2000/54/CE che a sua volta ha abrogato la direttiva n. 93/88 CEE modificativa della direttiva n. 90/679/CEE (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), quest’ultima trasposta dal Titolo VIII (articoli da 73 a 88) e dagli Allegati IX, X, XI e XII del D.Lgs n. 626 del 1994. I First Responder sono tutelati dall’art. 272 in cui sono previste tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare l’esposizione ad agenti biologici e dal successivo art. 273 (Misure igieniche) secondo il quale spetta a datore di lavoro fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni (art. 278. - Informazioni e formazione), ma anche assicurarsi che:
- i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
 
Tutti quei lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (art. 279. - Prevenzione e controllo).
Nell’allegato XLVI al decreto sono riportati gli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 gruppi a seconda del rischio di infezione come meglio specificato all’art.268 (Classificazione degli agenti biologici)
Rilevanza in questo breve articolo rivestono anche quelle che sono le disposizioni finali contenute nell’art. 306 del Titolo XIII (“Norme Transitorie e Finali”). In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201 è entrano in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’art. 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
 
 
 
 
D’Amico Wanda, ricercatrice Ex – Ispesl
 
 


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