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Commissione Consultiva: la valutazione del rischio chimico e le SDS

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

14/02/2013

La Commissione Consultiva propone criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro. Rischio chimico per la salute e per la sicurezza, le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e le novità delle SDS.

 
Roma, 14 Feb – PuntoSicuro ha presentato qualche mese fa un documento del 28 novembre 2012 - elaborato dalla Commissione Consultiva Permanente - che fornisce indicazioni sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure conseguenti alle ricadute dei regolamenti europei relativi agli agenti chimici sul sistema prevenzionistico definito dal  Decreto legislativo 81/2008.
 
 
Il documento ricorda che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il percorso di valutazione dei rischi da  agenti chimici pericolosi “deve, primariamente, essere in grado di identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che possono rappresentare un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione”.
Da questo punto di vista, come abbiamo visto in un precedente articolo, il  regolamento CLP “individua in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi distinguendo i pericoli per la sicurezza, legati alle proprietà chimico-fisiche, dai pericoli per la salute connessi alle proprietà tossicologiche a breve e medio termine ed alle proprietà tossicologiche a lungo termine”. E per ogni sostanza o miscela utilizzata negli ambienti di lavoro “devono essere noti la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche nonché quelle relative alla sicurezza nell’utilizzo, nella manipolazione e nello stoccaggio (tensione di vapore, limiti di infiammabilità, incompatibilità con altri prodotti ecc)”: informazioni che possono essere ricavate dalle  schede di dati di sicurezza (SDS).
 
Si può affermare che, con riferimento alla vigente normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, “il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, mentre quello per la sicurezza si collega principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta e alle proprietà chimiche in generale”. Dunque il rischio chimico per la salute è “riferito alla probabilità che possa insorgere una  malattia professionale” mentre il rischio chimico per la sicurezza è “riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio”. In questo senso gli agenti chimici che hanno solo proprietà eco-tossicologiche (pericolose soltanto per l’ambiente) “non sono da considerare ricompresi nel campo di applicazione del Titolo IX, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
 
Se nella valutazione dei rischi si dimostra che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi è “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dagli Artt. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio)” del D.Lgs. 81/2008. Se così non fosse (rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute) il datore di lavoro “dovrà attuare quanto previsto dagli Artt. 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi quali, ad esempio videoterminali o movimentazione manuale dei carichi) un Medico Competente” che dovrà “sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (Art. 229) e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230)”.
Il documento riporta altri due casi:
rischio non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute: “si devono attuare le disposizioni previste dagli Artt. 225 e 226, con l’esclusione di quelle che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria e l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio;
rischio basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute: “si devono applicare le misure specifiche di cui agli Artt. 225, 229 e 230”.

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Veniamo brevemente ad uno strumento fondamentale per la valutazione del rischio chimico, lo strumento più completo per ricavare e trasferire le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele: “la SDS disciplinata dal Regolamento (UE) n. 453/2010 (che aggiorna l’Allegato II del REACH) con l’attuale struttura a 16 sezioni (dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento che apporta modifiche alla SDS).
 
Il compilatore della scheda (art. 31 Regolamento REACH)  è il fornitore di una sostanza o di un preparato (miscela) che “trasmette al destinatario della sostanza o del preparato (miscela) una scheda dati di sicurezza compilata a norma dell’Allegato II”. In questo senso il fornitore è “la persona giuridica che coincide con il Responsabile dell’immissione sul mercato richiamato nel D.Lgs. 81/2008.
 
Il documento segnala che in via transitoria  e “secondo quanto prevede il Regolamento SDS per le sostanze (sia in quanto tali, sia in quanto ingredienti di miscele), occorre mantenere nelle SDS, oltre alla classificazione CLP vigente, anche quella precedente secondo il D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.: tale disposizione si applica fino al 1° giugno 2015. In caso si decida di anticipare la classificazione secondo CLP anche per miscele (obbligatoria dal 1° giugno 2015) occorrerà riporta re, nella rispettiva SDS, la doppia classificazione anche della miscela stessa”.
 
È evidente che  la SDS deve consentire a tutti gli utilizzatori a valle, ai datori di lavoro,  di adottare  “le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza nel luogo di lavoro, così come è previsto dall’Art. 224 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla tutela dell’ambiente”.
 
Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è previsto, ai fini della registrazione REACH, “l’elaborazione del Chemical Safety Report (CSR, Rapporto sulla sicurezza chimica) che delinea gli scenari di esposizione pertinenti (in caso di sostanze classificate come pericolose) e rilevanti per l’impiego delle sostanze e che dovranno figurare in allegato alla SDS”. In questo caso la SDS così integrata “viene denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS)”. Tuttavia, sottolinea il documento, il CSA, “non può essere in alcun modo impiegato dal datore di lavoro come valutazione sostitutiva del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
 
La Commissione ricorda inoltre l’obbligo per i Datori di lavoro, nella loro qualità di utilizzatori a valle, “di controllare le modalità di utilizzo e gli usi identificati dal fornitore della sostanza o della miscela. Qualora non sia presente nella SDS l’uso che l’utilizzatore intende farne, quest’ultimo può avvalersi del diritto di notifica previsto dall’Art. 37 comma 2 (Regolamento REACH) affinché il fabbricante/importatore che gli ha fornito la SDS possa predisporre, se del caso, lo scenario di esposizione o la categoria d’ uso perché diventi esso stesso parte integrante della SDS o della eSDS”.
 
Concludiamo questa breve presentazione delle SDS ricordando che il documento, che vi invitiamo a visionare, contiene una raccolta delle tempistiche delle modifiche previste dal Regolamento SDS, in relazione alle schede dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose.
 
 
 
 
 
 
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