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Analisi dei rischi chimici per tutte le aziende italiane?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

15/03/2002

Il decreto 25/2002 di modifica del D.Lgs. 626/94 interessera' le oltre 100.000 aziende italiane nelle quali sono presenti sostanze chimiche irritanti, nocive o tossiche.

Supermercati, trasportatori, imprese di pulizia, ospedali, scuole, carrozzerie, falegnamerie...
L'elenco delle aziende italiane coinvolte dal nuovo Decreto Legislativo 25/2002 sulla sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (si veda PuntoSicuro n. 515) potrebbe continuare fino a comprenderle quasi tutte.
Infatti la legge prevede che le misure di sicurezza siano messe in atto in ogni attività lavorativa "in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa."

La novità introdotte dal decreto Decreto Legislativo 25/2002 non cambiano comunque gli obblighi sostanziali già previsti dal Decreto Legislativo 626/94: analisi dei rischi (comprensivi quindi anche degli eventuali rischi chimici) e conseguente adozione delle misure atte a eliminarli o, se non è possibile, ridurli al minimo.

Il nuovo decreto specifica le modalità con cui deve essere eseguita questa valutazione e quali documenti e azioni concrete devono essere previste in specifico per i rischi chimici.

Novità è invece la classificazione delle aziende in due categorie di rischio: quelle in cui vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e quelle che invece superano questa soglia di pericolo. In pratica una classe A e una B a cui corrispondono misure e disposizioni specifiche, semplificate per la classe con rischi minori.

La definizione di "rischio moderato" sarà stabilita da appositi decreti ministeriali entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto. In assenza di questa definizione sarà comunque obbligo del datore di lavoro valutare e giustificare l'eventuale presenza del solo rischio moderato.


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