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Rafforzare la protezione dei lavoratori dalle sostanze cancerogene
Come sono attualmente protetti i lavoratori nel quadro della legislazione UE?
I principi per la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni sono stabiliti, a livello di UE, dalla direttiva quadro generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (89/391/CEE) e dalle direttive che disciplinano specificamente i rischi chimici (in particolare la direttiva sugli agenti chimici e la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni).
In base alla direttiva quadro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati o ridotti al minimo. La direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni detta una serie di disposizioni concrete riguardanti specificamente gli agenti chimici cancerogeni.
I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni e devono prevenire l'esposizione in presenza di rischi. Se possibile, le sostanze cancerogene dovrebbero essere sostituite con prodotti alternativi meno pericolosi; altrimenti, nella misura in cui ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico, la fabbricazione e l'utilizzo degli agenti cancerogeni dovrebbero avvenire in un sistema chiuso per evitare l'esposizione dei lavoratori. Se anche questo è impossibile, bisogna comunque ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.
L'assenza di limiti nazionali di esposizione professionale (OEL) per alcuni agenti cancerogeni e la fissazione di limiti elevati per altri determinano non solo una protezione inadeguata dei lavoratori dell'UE, ma anche conseguenze negative per il mercato interno. Si vengono a creare situazioni in cui possono godere di un indebito vantaggio competitivo le imprese situate negli Stati membri che applicano livelli meno rigorosi (assenza di limiti di esposizione professionale oppure limiti di esposizione professionale elevati che consentono una maggiore esposizione dei lavoratori). La diversità dei limiti nazionali di esposizione professionale può creare incertezza su quali siano le norme adeguate di gestione del rischio.
Da un punto di vista più generale, i limiti di esposizione professionale servono quindi a promuovere la coerenza attraverso la realizzazione di pari condizioni di concorrenza per tutti gli utilizzatori e la definizione di un obiettivo comune per i datori di lavoro, i lavoratori e le autorità preposte ai controlli. La proposta si traduce pertanto in un sistema più efficiente di protezione della salute dei lavoratori nel mercato unico.
In base alla direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni, gli Stati membri possono adottare valori limite nazionali più bassi (quindi più rigorosi) rispetto a quelli dell'UE, in linea con l'obiettivo ultimo della direttiva che punta a ridurre al minimo l'esposizione.
Come viene modificata la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni dalla proposta della Commissione?
In base al contributo fornito da scienziati, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro, la Commissione ha proposto valori limite per 13 agenti chimici contenuti in un elenco di agenti chimici individuati come prioritari nel corso della consultazione. Per i restanti agenti chimici, per i quali occorre un'ulteriore analisi, una proposta relativa alla fissazione di valori limite verrà presentata entro la fine del 2016.
Tabella 1. Settori interessati, tipi di cancro eziologicamente collegato e stima dei livelli di esposizione per i 13 agenti chimici in esame
Agenti chimici | Limiti di esposizione professionale (OEL) proposti | Settori interessati | Tipi di cancro e altre malattie eziologicamente collegati | Numero di lavoratori esposti |
1,2-epossipropano | 2,4 mg/m3 | Fabbricazione di sostanze chimiche; lubrificanti sintetici, sostanze chimiche utilizzate nella perforazione petrolifera; sistemi poliuretanici. | Tumori dei sistemi linfatico ed ematopoietico, aumento del rischio di leucemia | 485 - 1 500 |
1,3-butadiene | 2,2 mg/m3 | Fabbricazione di prodotti del petrolio raffinati, fabbricazione di articoli in gomma | Tumori del tessuto linfoematopoietico | 27 600 |
2-nitropropano | 18 mg/m3 | Fabbricazione di prodotti chimici di base, fabbricazione di aeromobili e di veicoli spaziali (uso a valle) | Tumori epatici | 51 400 |
Acrilammide | (0,1 mg/m3) | Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici, settori dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo, altre attività d'impresa, sanità e altri servizi sociali, amministrazione pubblica e difesa | Cancro del pancreas | 54 100 |
Bromoetilene | 4,4 mg/m3 | Produzione di sostanze chimiche e prodotti affini; produzione di gomma e materie plastiche; produzione di cuoio e articoli in cuoio; fabbricazione di prodotti in metallo per il commercio all'ingrosso. | Cancro del fegato | Non disponibile |
Composti del cromo VI | (0,025 mg/m3) | Produzione e uso di pigmenti, pitture e rivestimenti (di conversione) per metalli, contenenti cromo A valle, i composti cromati, compresi il cromato di bario, il cromato di zinco e il cromato di calcio possono essere utilizzati come prodotti di fondo e di finitura nel settore aerospaziale. | Cancro del polmone e dei seni nasali | 916 000 |
Ossido di etilene | 1,8 mg/m3 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas; fabbricazione di prodotti alimentari, prodotti tessili, sostanze chimiche, prodotti chimici, apparecchi medici, apparecchi di precisione, strumenti ottici, orologi; sterilizzazione ospedaliera e industriale; R&S, amministrazione pubblica e difesa; settore dell'istruzione; sanità e altri servizi sociali. | Leucemia | 15 600 |
Polveri di legno duro | (3 mg/m3) | Industria della lavorazione del legno, settori della fabbricazione di mobili e delle costruzioni | Cancro dei seni nasali e cancro nasofaringeo | 3 333 000 |
Idrazina | 0,013 mg/m3 | Agenti schiumogeni chimici; pesticidi agricoli; trattamento delle acque | Cancro del polmone e cancro del colon-retto | 2 124 000 |
o-toluidina | (0,5 mg/m3) | Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali; fabbricazione di articoli in gomma; ricerca e sviluppo; amministrazione pubblica e difesa; settore dell'istruzione; sanità e altri servizi sociali. | Cancro della vescica | 5 500 |
Silice cristallina respirabile (SCR) | (0,1 mg/m3) | Industria estrattiva, fabbricazione del vetro, settore delle costruzioni, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda | Cancro del polmone, silicosi | 5 300 000 |
Fibre ceramiche refrattarie (FCR) | 0,3 f/ml | Fabbricazione di fibre (produzione, finitura, installazione, rimozione, operazioni di assemblaggio, miscelazione/formatura) | Eventi respiratori avversi, irritazione cutanea e oculare; non è escluso il cancro ai polmoni. | 10 000 |
Cloruro di vinile monomero (CVM) | 2,6 mg/m3 | Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici (produzione di CVM e PVC) | Angiosarcoma, carcinomi epatocellulari | 15 000 |
L'introduzione di questi valori limite fornirà ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle autorità preposte ai controlli un criterio obiettivo che li aiuterà a garantire il rispetto dei principi generali della direttiva. Ciò dovrebbe concorrere a ridurre l'esposizione a questi agenti cancerogeni prioritari, con una conseguente diminuzione dei lavoratori affetti da tumori professionali.
Quali sono i vantaggi della proposta?
Secondo le stime, l'introduzione dei valori limite proposti potrebbe consentire di evitare circa 100 000 decessi nei prossimi 50 anni, principalmente in relazione ai seguenti agenti chimici: silice cristallina respirabile (98 670), cromo VI (1 670) e fibre ceramiche refrattarie (50).
Il tempo che intercorre tra l'esposizione a un agente cancerogeno e l'insorgenza della malattia può tuttavia arrivare fino a 50 anni. La stima si basa quindi su una serie di ipotesi che riguardano le proiezioni dell'esposizione, i metodi di produzione e le conoscenze mediche.
Quali saranno i benefici della proposta per i lavoratori?
Prima di tutto, si attenueranno le sofferenze e il peggioramento della qualità della vita che il cancro provoca ai lavoratori e alle loro famiglie. La proposta contribuisce inoltre a far evitare costi sanitari, mancati guadagni e altri costi a carico sia della persona malata che di coloro che l'assistono. L'introduzione dei valori limite proposti rafforzerà anche la tutela giuridica dei lavoratori esposti.
Quali saranno i benefici della proposta per le imprese?
La proposta ridurrà i costi che i tumori professionali causano in termini di produttività, visto che le imprese eviteranno di trovarsi private dei loro collaboratori e di dover cercare e formare nuovi lavoratori.
I valori limite stabiliti dall'UE offrono inoltre un parametro di riferimento rispetto al quale verificare il rispetto delle norme, contribuiscono a creare pari condizioni di concorrenza grazie a norme di protezione minime in tutta l'UE e chiariscono come controllare l'esposizione nei diversi Stati membri: tutto ciò è indispensabile per realizzare un mercato unico più profondo e più equo.
Quali saranno i benefici della proposta per gli Stati membri?
La proposta farà diminuire la spesa sanitaria per trattamenti di cura e riabilitazione, come pure la spesa dovuta a inattività e pensionamento anticipato per malattia e gli indennizzi per malattie professionali riconosciute. Determinerà anche una riduzione dei costi amministrativi e legali connessi alla gestione delle richieste di prestazioni e dei casi riconosciuti.
Come sono state consultate le parti sociali?
- Le parti sociali sono state consultate nell'ambito di una consultazione obbligatoria in due fasi. Un contributo ai lavori preparatori della Commissione è venuto dai risultati della consultazione delle parti sociali. A questo proposito va citato l'apporto del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i cui componenti (parti sociali e Stati membri) hanno formulato un parere sui valori limite proposti nel quadro della presente iniziativa.
- Le parti sociali si sono espresse a favore dell'inserimento nella direttiva di altre sostanze note come "sostanze generate da un procedimento di lavorazione" e a favore dell'introduzione di nuovi limiti di esposizione professionale (OEL) e della revisione di quelli già in vigore, alla luce dei dati scientifici disponibili.
ALLEGATO – Limiti nazionali di esposizione professionale in vigore, numero di lavoratori esposti alla silice cristallina respirabile, alla polvere di legno duro e al cromo, per Stato membro
Cromo VI
Figura 1 – Cromo VI – Limiti nazionali di esposizione professionale in vigore, da un lato, e limiti di esposizione professionale proposti, dall'altro
Figura 2 – Cromo VI – Numero di lavoratori esposti
Polvere di legno duro
Figura 3 – Polvere di legno duro – Limiti nazionali di esposizione professionale in vigore, da un lato, e limiti di esposizione professionale proposti a livello di UE, dall'altro
Figura 4 – Polvere di legno duro – Numero di lavoratori esposti
Silice cristallina respirabile (SCR)
Figura 5 – Silice cristallina respirabile (SCR) – Limiti nazionali di esposizione professionale in vigore, da un lato, e limiti di esposizione professionale proposti, dall'altro
Figura 6 – Silice cristallina respirabile (SCR) – Numero di lavoratori esposti
Fonte: europa.eu
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