Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Medici competenti: la cartella sanitaria e di rischio

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

07/10/2010

La sorveglianza sanitaria nel D.Lgs. 81/2008 e la tutela della salute individuale e collettiva. Gli strumenti del medico competente: caratteristiche, funzioni e criticità della cartella sanitaria e di rischio.

Medici competenti: la cartella sanitaria e di rischio

La sorveglianza sanitaria nel D.Lgs. 81/2008 e la tutela della salute individuale e collettiva. Gli strumenti del medico competente: caratteristiche, funzioni e criticità della cartella sanitaria e di rischio.


PuntoSicuro si è più volte soffermato sugli atti del convegno nazionale “ Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori”, un convegno che si è tenuto a Pisa nel maggio del 2009 e che si è occupato delle novità del Decreto legislativo 81/2008 in merito al ruolo del Medico del Lavoro e alla sorveglianza sanitaria.
 
Torniamo a parlarne per approfondire un intervento che, benché non aggiornato alle correzioni portate al Testo Unico dal D.Lgs. 106/2009, offre diverse informazioni su alcuni degli strumenti del medico del lavoro: la cartella sanitaria e di rischio, il registro degli esposti e la relazione sanitaria periodica.
Ci occupiamo in particolare della cartella sanitaria, rimandando ad un prossimo articolo l’approfondimento su registri e relazioni.
 
In “ Le cartelle sanitarie, i registri, le relazioni annuali”, a cura di Anna Maria Loi e Alfonso Cristaudo, vengono elencati alcuni principi fondamentali relativi alla sorveglianza sanitaria. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori che è un’attività “prevista da principi costituzionali e finalizzata alla tutela della loro salute quale complemento irrinunciabile della tutela della salute di tutti i cittadini”.
 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Sorveglianza sanitaria
Il Decreto legislativo 81/2008  esprime con chiarezza la finalità della sorveglianza sanitaria che definisce come insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
In tale attività il Medico Competente ( MC) “ha un notevole grado di autonomia nell’indicare quali siano gli atti medici efficaci alla tutela della salute e sicurezza (nell’ambito delle sue proprie competenze professionali), in relazione ai luoghi di lavoro e alle modalità di svolgimento delle mansioni. Tale responsabilità in capo al MC, è quindi esercitata non solo verso il singolo lavoratore, ma anche verso la collettività dei lavoratori”.
Infatti i risultati della sorveglianza sanitaria “devono essere noti non solo al datore di lavoro per gli specifici provvedimenti da prendere nei luoghi di lavoro, ma anche ai rappresentanti dei lavoratori e alle istituzioni preposte alla prevenzione collettiva”.
E dunque gli atti medici “devono essere programmati e attuati per rispondere:
- alle finalità individuali e privatistiche dei singoli (lavoratore e datore di lavoro);
- alle finalità proprie del Servizio Sanitario Nazionale ossia la tutela della salute collettiva”.
Per rispondere in particolare a queste ultime finalità il Testo Unico “introduce e amplifica l’importanza:
- della pianificazione coordinata degli interventi di prevenzione a carico delle istituzioni;
- dello sviluppo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro ( SINP)” e delle tecnologie informatiche di supporto.
Le conoscenze che derivano dai flussi informativi possono favorire l’identificazione dei fattori di nocività, la valutazione dei rischi per la salute e le misure di prevenzione primaria che ne derivano. In questo senso alcuni strumenti specifici del MC (cartella sanitaria, registri, …) assumono un importante ruolo nel miglioramento prevenzione collettiva.
 
La Cartella Sanitaria e di Rischio
L’intervento ricorda che “l’effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente comporta l’obbligo per il MC della registrazione dei risultati degli accertamenti effettuati in un apposito documento individuale: la Cartella Sanitaria e di Rischio”. Questa cartella è il “principale strumento di registrazione dei dati sanitari e dei dati di esposizione dei lavoratori utilizzato dal MC, è un documento di valore medico-legale e deve soddisfare i requisiti di unicità, identità, inalterabilità e conservazione delle modifiche”. Può essere compilata in forma cartacea o in forma elettronica.
 
Con il D.Lgs. 81/2008 la cartella sanitaria acquisisce un ruolo più determinato e una funzione molto più precisa. Vengono potenziati “gli aspetti strettamente professionali, gli aspetti documentali, utili sia alla certezza delle informazioni sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori, sia alle informazioni di carattere collettivo e finalizzate a pubblica utilità (prevenzionistica, epidemiologica, programmatoria, risarcitoria etc.)”.
La cartella è un documento “con pieno valore legale e la firma del MC ne rende i contenuti veritieri fino a denuncia di falso”.
Ulteriori firme, “in particolare quella del lavoratore, non indispensabili in forza al principio sopra enunciato ma previste dalla norma, ne aumentano la forza documentale soprattutto per quanto riguarda gli aspetti anamnestici”. Agli autori appare invece “ridondante” la firma del datore di lavoro: “potrebbe costituire un pericolo per la tutela e riservatezza dei dati in quanto vi è il rischio concreto che in alcuni casi possa essere apposta in presenza di una cartella già compilata”.
 
La Cartella Sanitaria e di Rischio è il principale “strumento di registrazione delle esposizioni del lavoratore e prevede la raccolta dell’anamnesi e di tutti i risultati degli accertamenti sanitari effettuati sulla base dei rischi lavorativi”. Tutti presupposti indispensabili per l’espressione del “giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore che deve essere riportato nel certificato di idoneità, che è a sua volta ricompreso fra i contenuti minimi della cartella”.
La cartella è anche il documento chiave per annotare “la soggettività del lavoratore, individuarne e annotarne le particolarità e le ipersuscettibilità individuali, verificare l’eventuale adeguatezza dei comportamenti rispetto alle condizioni lavorative, l’adattabilità all’uso corretto dei DPI. Sulla base di queste informazioni il MC può e deve proporre soluzioni o miglioramenti per l’abbattimento dei fattori di nocività, per iniziative di informazione e formazione e per iniziative di promozione della salute”.
Inoltre la cartella è il documento principale per “l’estrapolazione ed elaborazione dei dati anonimi e collettivi utili per la Relazione Sanitaria prevista dall’art. 25 comma 1 lettera i, da presentare in occasione della riunione periodica”.
 
L’ allegato 3 A del Testo Unico  indica gli elementi minimi che il MC, nel corso della sorveglianza sanitaria, deve raccogliere e registrare.
L’intervento ricorda che bisogna anche tenere presenti alcuni modelli non abrogati dal Testo Unico. Ad esempio relativi all’esposizione agli agenti cancerogeni  (DM155/07) o all’esposizione alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95). Si viene così a creare una “inutile sovrapposizione di modelli, qualora si verifichino esposizioni a diversi rischi” che meriterebbe una futura semplificazione delle norme.
 
L’istituzione della cartella è un obbligo a carico del MC, come il suo aggiornamento e la sua custodia, ma il datore di lavoro deve assicurare (art. 39 comma 4) le condizioni necessarie perché il MC possa effettivamente esercitare le sue funzioni e adempiere ai suoi obblighi  in piena autonomia, compresi appunto quelli previsti per l’istituzione e la custodia della Cartella Sanitaria e di Rischio.
Ricordiamo che in merito alla custodia della cartella e alla consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, il D.Lgs. 106/2009 ha portato diverse modifiche. Per esempio è stato cancellata la parte che indicava l’obbligo dell’invio delle cartelle sanitarie all’Ispesl (in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei casi previsti dalla legge).
 
La Cartella Sanitaria e di Rischio è uno strumento adatto a ricostruire la vita lavorativa e la documentazione sanitaria del lavoratore e a fornire informazioni e dati per la “valutazione del livello quali-quantitativo degli atti di salute prodotti”.
 Inoltre questo documento può servire a raccogliere i dati “la cui elaborazione sia utile per effettuare una programmazione, rendere omogenei i comportamenti degli operatori ( MC), verificare la qualità delle prestazioni, attribuire una valutazione economica e effettuare i controlli di gestione”.
 
L’intervento ricorda inoltre che ci sono tuttavia dei “limiti all'uso ‘epidemiologico’ dei dati raccolti dai MC”, limiti dettati da:
- tempi e costi di estrazione ed elaborazione dei dati dei documenti sanitari personali redatti in forma cartacea;
- da mancanza di omogeneità nella metodologia e negli strumenti di registrazione.
 Appare quindi una “importante e indispensabile innovazione l’introduzione all’uso delle tecnologie informatiche anche per quanto riguarda la Cartella Sanitaria e di Rischio”.
Solo “attraverso un’adeguata informatizzazione dei medici competenti” si può riuscire a “creare le condizioni per un uso epidemiologico (a livello aziendale, di comparto o di area) dei dati prodotti durante la routinaria sorveglianza sanitaria”.
   
 
“Le cartelle sanitarie, i registri, le relazioni annuali”, a cura di Anna Maria Loi e Alfonso Cristaudo, intervento al convegno nazionale “Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori”: testo (formato PDF, 177 kB) e slide (formato PDF, 2.3 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: enzo luigi ferrari immagine like - likes: 0
11/11/2012 (12:19:18)
L'articolo è ben fatto ed esauriente.
Vorrei sapere inoltre se esiste un riferimento legislativo(articolo facente parte di una legge, oppure una circolare etc.) che prevede la consegna obbligatoria di copia dei risultati degli accertamenti effettuati ogni volta ai dipendenti. Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

AR, VR, XR e metaverso: quali sono i possibili rischi psicosociali?

Disturbi muscoloscheletrici e rischio residuo: l’impatto sulla sicurezza

Analisi degli infortuni sul lavoro: i lavoratori stranieri e la dimensione di genere

Sicurezza sul lavoro: esperienze per favorire la conformità alla normativa


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

15APR

Riduzione delle emissioni negli edifici in Europa e ruolo dell’ETS2

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
15/04/2026: Gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni - FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione – marzo 2026
15/04/2026: MASE - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Deliberazione n. 1 del Marzo 2026 e Circolare n. 2 del 27 marzo 2026 - Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


SGSL, MOG, DLGS 231/01

La UNI EN ISO 45001:23 e l’art. 30 del d.lgs. 81/08


VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Uffici e rischio incendio: valutazione secondo il Codice prevenzione incendi


TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO

La sicurezza della circolazione ferroviaria e la sicurezza sul lavoro


VIGILANZA E CONTROLLO

Digitalizzazione e reti collaborative: come migliorare la conformità SSL


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità