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Direttiva 2004/37/CE: formazione, sorveglianza e documentazione

Direttiva 2004/37/CE: formazione, sorveglianza e documentazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

07/06/2022

Un documento si sofferma sulle novità della direttiva 2022/431 e le modifiche alla direttiva 2004/37/CE in relazione agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione. Formazione e sorveglianza sanitaria.

Direttiva 2004/37/CE: formazione, sorveglianza e documentazione

Un documento si sofferma sulle novità della direttiva 2022/431 e le modifiche alla direttiva 2004/37/CE in relazione agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione. Formazione e sorveglianza sanitaria.

Roma, 7 Giu – Nei giorni scorsi abbiamo presentato le novità correlate alla Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 che modifica la d irettiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Di particolare rilievo è l’ampliamento del campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione.

 

La direttiva contiene tuttavia “numerose novità e criticità che andranno attentamente monitorate in fase di recepimento e richiederanno da parte delle aziende un tempo adeguato alla loro implementazione”.

 

A ricordarlo e a fornire diverse informazioni su queste novità è una Nota di Confindustria del 27 aprile 2022 dal titolo “ Salute e sicurezza sul lavoro – Pubblicata la quarta direttiva in materia di agenti cancerogeni e mutageni”.

 

Dopo aver già presentato, con riferimento al testo della Nota e della direttiva 2022/431, alcune nuove definizioni e le “disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione”, ci soffermiamo oggi sulle modifiche agli articoli in tema di sorveglianza sanitaria, formazione e documentazione:

  • La direttiva 2022/431: le modifiche in materia di formazione
  • La direttiva 2022/431: sorveglianza sanitaria e tenuta della documentazione
  • La direttiva 2022/431: le future attività della Commissione
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La direttiva 2022/431: le modifiche in materia di formazione

La Nota di Confindustria ricorda le modifiche all’articolo 11 (Informazione e formazione dei lavoratori) della direttiva 2004/37/CE.

 

Si indica che “è variata la seconda parte del paragrafo 1 e sono state introdotte nuove previsioni sulla formazione. Nel merito, questa non deve più solo ‘essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,” ma viene evidenziato il legame con l’esposizione agli agenti oggetto della direttiva, in particolare con quelli contenuti nei “farmaci pericolosi” o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro. Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione secondo cui la formazione deve essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori esposti agli agenti cancerogeni/ mutageni/ reprotossici in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze”.

 

Riprendiamo il testo dell’articolo 11 con le variazioni:

1. I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:

a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le prescrizioni in materia di igiene;

d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi;

e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.

 

Detta formazione deve:

— essere adattata all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro,

— essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze, e

— essere periodicamente ripetuta in altri contesti, se necessario.

 

2.I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e a provvedere a un’etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

Se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.

 

La Nota di Confindustria riporta alcune criticità rispetto a questo nuovo testo indicando che la precedente formulazione della direttiva in materia di formazione “già copriva tutte le casistiche, e non richiedeva pertanto modifiche, individuando settori o situazioni particolari. La formazione e informazione, inoltre, è già esplicitamente regolamentata per gli agenti chimici pericolosi, dalla direttiva Agenti chimici (art. 8 Direttiva 98/24/CE) ed è esplicitamente prevista anche dalla direttiva quadro (art. 10, Direttiva 89/391/CEE)”.

 

Come sopra indicato è stato poi modificato il paragrafo 2 dell’articolo, anche in questo caso – continua la Nota – “estendendo le previsioni alle sostanze tossiche per la riproduzione e introducendo una nuova previsione, mutuata dalla direttiva agenti chimici: laddove fissato un valore limite biologico, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente in questione e i lavoratori vanno informati preventivamente all’esposizione, in merito a tale obbligo”.

 

La direttiva 2022/431: sorveglianza sanitaria e tenuta della documentazione

Alcune modifiche hanno poi riguardato la sorveglianza sanitaria (modifiche all’articolo 14, paragrafi 3, 4 e 8 della direttiva 2004/37/CE).

 

In particolare, al paragrafo 1, “qualora si riscontri che un lavoratore soffra di un’anomalia che può essere stata causata da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o si constata che un valore limite biologico è stato superato, il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo. Ed ancora al paragrafo 8 vanno notificati all’autorità responsabile non più solo i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività lavorativa, ma anche gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che risultino essere stati causati dall’esposizione a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa”.

 

È stato poi modificato l’articolo 15 (Tenuta della documentazione) al fine “di differenziare la tempistica di conservazione della documentazione (elenchi e cartelle sanitarie)”.

 

Riprendiamo il paragrafo 1 e il paragrafo 1bis:

 

1. Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di cui all’articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all’articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.

1 bis. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi di cui all’articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all’articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.

 

La direttiva 2022/431: le future attività della Commissione

Concludiamo segnalando, sempre attraverso le parole della Nota e della Direttiva, alcune indicazioni relative ad azioni future per i prossimi anni.  

 

Riguardo alla valutazione dell’attuazione della direttiva, nell’articolo 18bis della direttiva 2004/37/CE sono state introdotte varie nuove previsioni, “sulle future attività della Commissione al fine di modificare nuovamente la direttiva”.

Questa “una sintesi delle principali azioni:

  • Nel quadro della prossima valutazione dell’attuazione della presente direttiva la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione avvia tale processo nel 2022;
  • entro l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici”;
  • Entro il 31 dicembre 2022, “la Commissione presenta un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.
  • Se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione.
  • Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione elabora orientamenti dell’Unione per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei farmaci pericolosi sul luogo di lavoro.
  • Se del caso, la Commissione stabilisce i livelli di rischio minimo e massimo ed elabora orientamenti dell’Unione sulla metodologia per fissare valori limite basati sul rischio.
  • Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, propone, se del caso, un valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale della Nota di Confindustria che riporta molti altri dettagli e indicazioni sulle tante modifiche apportate alla direttiva 2004/37/CE.

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

 

 

Scarica il documento citato nell'articolo:

Confindustria, Nota del 27 aprile 2022 “Salute e sicurezza sul lavoro – Pubblicata la quarta direttiva in materia di agenti cancerogeni e mutageni”.

 


Creative Commons License Licenza Creative Commons


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