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Storie di infortunio: le false verità

Storie di infortunio: le false verità
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

09/01/2018

La storia di un infortunio con esito mortale, che presenta uno sviluppo dei fatti celato da “false verità” che hanno inizialmente fuorviato la comprensione di quanto accaduto. L’incidente, le raccomandazioni e il piano di demolizione.

Pubblichiamo la storia “False verità” (a cura di a cura di Carlo Manzoni, Servizio Pre.S.A.L. della Asl Vco) tratta dal repertorio delle “ Storie d'infortunio” rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, e raccolte nel sito del Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte ( Dors).

 

 

FALSE VERITÀ

a cura di Carlo Manzoni, Servizio Pre.S.A.L. della Asl Vco

 

L’arrivo in cantiere e le prime impressioni …

Questa storia riguarda un infortunio sul lavoro con esito mortale, che presenta uno sviluppo dei fatti, celato da “false verità” che hanno inizialmente fuorviato il regolare approccio di comprensione di quanto accaduto. Subito dopo il ricovero dell’infortunato al pronto soccorso, il titolare dell’impresa aveva riferito di un “incidente” verificatosi durante la demolizione di una casa. La causa, a suo dire, era stata la caduta di un pesante sasso su un balcone in pietra che, precipitando al suolo, aveva colpito Ambrogio, il lavoratore infortunato, a una gamba e alla schiena.

Dopo aver raccolto le prime informazioni, la sera dell’infortunio si effettuò un primo sopralluogo alla presenza del titolare dell’impresa e dei Carabinieri giunti in supporto. Apparve piuttosto strano che il titolare non conoscesse la strada del cantiere, né il comune in cui fosse ubicato e avesse indicato il nome di un altro comune. Durante il sopralluogo il titolare confermò la versione data in precedenza e alla richiesta su quale fosse il luogo dell’infortunio, indicò una zona completamente priva di macerie. Le dichiarazioni sue e di un altro lavoratore fecero emergere ulteriori discrepanze le quali indussero a cercare altri elementi.

 

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L’intervento dei Carabinieri e le testimonianze di due abitanti di case vicine accorsi a prestare soccorso ad Ambrogio hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Si è dunque scoperto che, dopo aver portato Ambrogio al pronto soccorso, il titolare insieme al figlio e a un suo dipendente aveva rimosso le macerie dal luogo dell’infortunio trasportandole presso una discarica con un camion. Inoltre, il titolare aveva anche delimitato il cantiere con una rete arancione, recandosi in visita al pronto soccorso solo successivamente. La svolta risolutiva verso la “verità” si è avuta grazie a Giuseppe, un collega di Ambrogio. Dopo che i vicini di casa intervenuti in soccorso avevano dichiarato di averlo visto sul luogo dell’infortunio, Giuseppe ha raccontato ciò che era realmente successo, ammettendo di aver avuto pressioni dal titolare a fornire una versione diversa. 

 

Che cosa è successo

Durante una demolizione di una casa secolare in pietra, un lavoratore che si trovava su una lastra che fungeva da base di un balcone, è caduto da un’altezza di 6 metri. La caduta ha causato al lavoratore un politrauma con lesioni multiple del bacino, femore destro, caviglia sinistra, e una forte anemia, che dopo poche ore dall’infortunio lo hanno portato alla morte.  A un certo punto Ambrogio ha rimosso una porta di legno e si è spostato sul balcone della casa per gettarla di sotto. In quel momento la lastra di pietra che fungeva da balcone, si è rotta facendo precipitare Ambrogio fino al piano campagna. Ambrogio è stato trasportato in ospedale dove è deceduto alcune ore dopo a causa di lesioni interne multiple.

 

(…)

 

Raccomandazioni

Da un’analisi retrospettiva dell’infortunio mortale, si può affermare che:

  • la semplice applicazione di norme già in vigore dal 1956 avrebbe quasi certamente potuto evitare quanto successo. Oggi, nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nulla è cambiato della vecchia disciplina; a riprova della sua antica saggezza;
  • la mancata applicazione delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs 494/94 e DPR 164/56 (in vigore all’epoca dell’infortunio) ora titolo IV, sez. VIII del D. Lgs 81/08 e s.m.i. dagli artt. 150 al 155 ha comportato una serie di inadempienze. 

 

Nello specifico:

  • Omessa verifica delle condizioni di conservazioni e stabilità delle sezioni più importanti della struttura da demolire (art. 150 del D. Lgs 81/08 e s.m.i ex art. 71 del DPR 164/56);
  • Mancanza/incompleta valutazione dei rischi e misure di sicurezza nel POS dell’impresa esecutrice dei lavori di demolizione. Tale mancanza ha portato alla inidoneità delle procedure corrette di lavoro, quali il completamento dei ponteggi perimetrali, la mancata verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire e conseguente predisposizione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verificassero crolli intempestivi, come nel caso del crollo del balcone. Mancanza della delimitazione del cantiere;
  • Sebbene in minor nesso causale, anche la modalità di gettare dall’alto i materiali risultanti dalle demolizioni (vietata dall’art. 153 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; ex art. 74 DPR 164/56), ha determinato un errato comportamento del lavoratore che, se opportunamente progettata e realizzata avrebbe quasi certamente ridotto la possibilità di avvicinamento al vuoto da parte dell’infortunato;
  • Mancata vigilanza del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori;
  • Mancata vigilanza del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori di demolizione;
  • Mancata consegna dei DPI, quali imbracature di sicurezza, nel caso in cui il piano delle demolizioni ne prevedesse l’uso;
  • Mancata formazione/informazione dei lavoratori.

 

Da ciò consegue che le attività di demolizione presentano il maggior livello di rischio tra quelle del comparto edilizio, per motivi facilmente intuibili. Per eseguire un intervento di demolizione senza esporre a rischi eccessivi, e a volte deliberati, gli operatori del cantiere, gli occupanti delle aree e delle proprietà limitrofe, la legge impone la predisposizione un Piano di Demolizione. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Quindi gli oneri della pianificazione e controllo ricadono sia sul CSP sia sul CSE che devono essere in grado di redigere e aggiornare, in relazione alle metodologie dell’impresa esecutrice specializzata nel settore, tutti i documenti di sicurezza.

La legge non fornisce particolari indicazioni in merito ai punti da inserire nel piano di demolizione, se non estrapolandoli dalla sequenza dei comma degli articoli dal 150 al 156.

 

Il piano di demolizione è appunto il documento che deve raccogliere tutti questi aspetti. In linea generale esso descrive:

  • l’estensione dell’intervento;
  • il tipo di macchine utilizzate;
  • le procedure che devono essere attuate per la rimozione e demolizione dei vari elementi strutturali.

 

In esso saranno esposte tutte le misure di sicurezza, collettiva ed individuale degli operatori, con l’individuazione e prescrizione degli appropriati DPI, e le misure che saranno da attuare per consegnare il sito in idoneo stato di sicurezza.

A tal proposito, secondo la bibliografia e norme di comprovata validità, tra i punti da trattare per una corretta redazione di un Piano di Demolizione si hanno:

  1. approfondita conoscenza del sito e delle condizioni al contorno (vincoli fisici, recettori sensibili ecc);
  2. individuazione vincoli normativi (presenza materiali inquinanti, gestione dei residui di demolizione ecc);
  3. pianificazione delle operazioni (sequenza operazioni, tipologie di macchine e tecnica di demolizione ecc);
  4. individuazione di apposite misure di protezione collettiva;
  5. indagine e verifiche sulla stabilità delle strutture;
  6. individuazione di apposite misure di protezione ambientale (polveri, vibrazioni, rumore ecc);
  7. individuazione di apposite misure di sicurezza in cantiere;
  8. valutazione dei rischi;
  9. redazione di apposite procedure di informazione e comunicazione;
  10. redazione di apposite procedure di emergenza;
  11. verifica dei requisiti delle imprese.

 

Il tema è di estremo interesse perché sebbene il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. non fornisca indicazioni di dettaglio sul mondo delle demolizioni, esso in modo implicito fornisce la traccia degli aspetti da considerare. È noto che il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha carattere prestazionale quindi, sia per i committenti sia per i tecnici, corre l’obbligo, in carenza legislativa specifica, di fare riferimento allo stato dell’arte della scienza e della tecnica nella materia specifica, affidandosi comunque a imprese e tecnici di comprovata esperienza con i quali individuare e seguire il percorso metodologico appena descritto.

 

Le raccomandazioni sono state elaborate dalla comunità di pratica sulle storie di infortunio riunitasi il 14 ottobre 2015 ad Alessandria e costituita da: Giampiero Bondonno, Ivana Cucco, Savina Fariello, Marcello Libener, Annamaria Limongi, Michele Montresor, Antonino Nebbia, Antonella Pacella, Giovanni Polliotti, Giorgio Ruffinatto, Marisa Saltetti; infine sono state riviste dagli autori della storia

 

 

 

Scarica la storia completa (formato PDF, 539 kB)



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