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Scale in sicurezza: i monoblocchi di cantiere e la finitura/intonacatura
Milano, 16 Dic – L’informazione può ben sperare di poter essere tradotta in reale prevenzione, in cambiamento dei comportamenti personali e aziendali insicuri, specialmente nel momento in cui è una informazione mirata, specifica in relazione non a prescrizioni e rischi generici, ma a rischi reali.
Ed è per questo motivo che in relazione alla caduta dall’alto nei lavori edili e ai rischi della caduta dalle scale portatili, PuntoSicuro ha pensato di soffermarsi su alcune specifiche “schede di attività” allegate alle “ Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili” approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 (in sostituzione delle precedenti linee guida approvate con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011).
Nei mesi scorsi abbiamo parlato delle buone pratiche per le scale portatili utilizzate nella realizzazione dei pilastri in calcestruzzo e nel superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio.
Oggi affrontiamo invece l’utilizzo di scale portatili per la movimentazione di monoblocchi di cantiere e per l’esecuzione di finiture ed intonaci.
Riguardo all’uso di scale portatili per la movimentazione di monoblocchi di cantiere, il documento segnala che il posizionamento dei monoblocchi di cantiere (relativi a uffici, servizi, depositi, ecc.) “prevede, durante le operazioni di spostamento, o di carico e scarico dall’automezzo, l’aggancio e sgancio delle stesse all’apparecchio di sollevamento. In dette operazioni la scala serve per accedere ai punti di aggancio”.
Riguardo a questa attività, quando è possibile utilizzare la scala portatile?
Vengono presentati due casi:
- “se nel POS è documentata la non possibilità ovvero controindicazione per motivi di sicurezza all’utilizzo di opere provvisionali, ‘trabattelli’, piattaforme elevabili o piattaforme di getto che incorporano il dispositivo di protezione collettiva;
- se le condizioni di utilizzo della scala non sono aggravate dal contesto di cantiere ovvero da eventuali rischi interferenti quali mezzi di movimentazione, pericolo di caduta al di sotto del piano di appoggio, presenza di elementi lesivi al piano (ferri, casseri, ecc.)”.
Altre informazioni sull’uso della scala portatile:
- base di appoggio: “di norma rappresentata dal terreno della strada o del piazzale dove sosta il mezzo che trasporta i monoblocchi”;
- sommità: “punto di aggancio sulla copertura del monoblocco”;
- dislivello prevedibile fra base e sommità: “da quota zero a quota 3 metri, e cui aggiungere nel caso di carico o scarico l’altezza del pianale di carico dell’automezzo”;
- funzione svolta dalla scala portatile: “utilizzata come mezzo per raggiungere la quota per l’aggancio del monoblocco all’apparecchio di sollevamento”;
- durata prevedibile dell’utilizzo: “alcuni minuti complessivi per ogni monoblocco considerando anche i riposizionamenti”;
- descrizione del contesto organizzativo: “operazioni svolta da un solo operatore in coordinamento con l’operatore dell’apparecchio di sollevamento”.
La scheda indica le priorità nella scelta della tipologia di scala nella specifica circostanza e in assenza di altre opere fisse all’uopo costruite (presenti ad esempio nei piazzali di carico e scarico):
- “scala a castello autoportante dotata di corrimano e piattaforma di stazionamento protetta da parapetti;
- scala portatile doppia disposta in modo che la scala si apra parallelamente alla lunghezza dell’automezzo. Da scegliersi tenendo conto dei rispettivi limiti d’impiego;
- scala semplice di appoggio”.
Veniamo ora alle prescrizioni e divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala:
- “il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana;
- la scala non deve presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- l’operatore deve raggiungere una posizione ergonomicamente corretta in funzione della operatività;
- in caso di utilizzo di scala semplice di appoggio, questa deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i 75° in funzione della tipologia, e vincolata alla base e alla sommità sui due montanti mediante sistemi antiscivolamento ed antiribaltamento;
- la scala non deve essere appoggiata agli angoli se non si tratta di scala speciale appositamente progettata”.
La seconda scheda che presentiamo è invece relativa all’utilizzo di scale portatili per l’esecuzione di finiture ed intonaci.
Gli interventi per l’esecuzione dei lavori di finitura ed intonacatura “comprendono attività che possono essere effettuate sia all’aperto che in ambiente chiuso, sia in luoghi con ampi spazi per il movimento che in ambienti angusti e può riguardare superfici verticali come le pareti, orizzontali come i soffitti ed anche oblique. L’intervento prevede la necessaria disponibilità di materiale ed attrezzi nel punto di esecuzione della lavorazione, con una esigenza di facile ed agevole manipolazione degli stessi da parte dell’operatore ed un agevole movimento di tronco ed arti superiori in tutte le direzioni. L’utilizzo della scala è dovuto alla necessità di portarsi e posizionarsi alle diverse quote di intervento”.
Riguardo alla liceità di utilizzo della scala portatile si indica che la scala per l’esecuzione di finiture ed intonaci “trova giustificazione per l’esecuzione di interventi limitati nell’entità e nel tempo, e qualora nel POS sia documentata la non possibilità ovvero controindicazione per motivi di sicurezza all’utilizzo di opere provvisionali, ‘trabattelli’, piattaforme elevabili”.
Si tratta, ricorda la scheda, di un lavoro individuale con l’eventuale assistenza da terra, dove la scala è utilizzata “sia come mezzo di accesso per raggiungere la quota di lavoro che come mezzo di stazionamento per lo svolgimento di attività lavorativa”. E la durata dell’utilizzo non dovrebbe essere superiore a 30 minuti per l’esecuzione della completa fase lavorativa.
Veniamo alla priorità nella scelta della tipologia di scala:
- “scala a castello autoportante dotata di corrimano e piattaforma di stazionamento protetta da parapetti;
- scala doppia con piattaforma e ‘guarda corpo’”.
Concludiamo con le prescrizioni e divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala:
- “se si opera ad altezza superiore a 2 m, utilizzare un dispositivo di posizionamento vincolato alla scala nel caso di scala che mantenga la persona all’interno dei montanti; qualora venga utilizzata la scala doppia, prevedere adeguati dispositivi antiribaltamento o ancoraggi a punti stabili della struttura;
- nelle fasi di lavoro, per il rispetto dei requisiti sia di sicurezza che di ergonomia è controindicato utilizzare le scale a pioli ma solamente quelle a gradini;
- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana;
- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
- le scale non devono presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- l’operatore deve raggiungere una posizione ergonomicamente corretta in funzione della operatività”.
RTM
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