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Regione Campania: un regolamento per le cadute dall’alto nel comparto edile

Regione Campania: un regolamento per le cadute dall’alto nel comparto edile
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

03/12/2019

La Regione Campania adotta e pubblica un regolamento che contiene le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile. L'elaborato tecnico della copertura.

Regione Campania: un regolamento per le cadute dall’alto nel comparto edile

La Regione Campania adotta e pubblica un regolamento che contiene le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile. L'elaborato tecnico della copertura.

 

Napoli, 3 Dic – Anche la Regione Campania, come, ad esempio, la Regione Marche nel 2018, ha approvato e pubblicato il regolamento attuativo in materia di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto e per la riduzione degli eventi infortunistici che avvengono nel mondo delle costruzioni.

 

Il 23 aprile è stata, dunque, pubblicata dalla Regione Campania la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 151 del 17 aprile 2019 con oggetto "Adozione del Regolamento Regionale di applicazione dell'articolo 53-bis, della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile". E il 7 ottobre scorso è stato finalmente pubblicato il “Regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 9”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti temi:

  • Come si è arrivati al nuovo Regolamento
  • L’ambito di applicazione del Regolamento regionale
  • I contenuti dell’elaborato tecnico della copertura


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Come si è arrivati al nuovo Regolamento

Riguardo all’articolazione normativa che ha portato al recente Regolamento, ricordiamo che la Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 31, ha introdotto l'articolo 53-bis alla Legge Regionale 27 febbraio 2007, n.3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) demandando alla Giunta regionale, mediante apposito regolamento, l'individuazione delle prescrizioni tecniche inerenti le misure di prevenzione e protezione da adottare per l'esecuzione dei lavori su edifici esistenti o su nuove costruzioni in quota in condizioni di sicurezza:

 

Art. 53bis (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)     

 

1. Al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:

a) devono contenere l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto.

 

2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) se è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L'elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio o della semplice manutenzione della copertura.

 

3. L'elaborato tecnico della copertura è custodito dal proprietario o amministratore del condominio ed è messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

 

4. Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono corredate anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività.

 

5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui al comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b) nonché le modalità di presentazione della stessa.

 

6. La Giunta regionale disciplina, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell'ambito di applicazione, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto nelle attività in quota.

 

 

L’ambito di applicazione del Regolamento regionale

Veniamo ora al Regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 9 – “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”.

 

Il Regolamento, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 53-bis della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n.3 e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, definisce le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 53-bis, della Legge Regionale 3/2007, n.3, nonché le modalità di presentazione della stessa documentazione (articolo 1 - Regolamento).

 

Riprendiamo dall’articolo 2 l’ambito di applicazione:

 

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento di edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell'articolo 1, compreso:

a) la manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento ovvero, nell'ipotesi di coperture superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri;

b) il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti all'articolo 3 del D.p.r. 6.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture di edifici di nuova costruzione o esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, sia di proprietà privata che pubblica;

c) l'installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
d) gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del D.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall'articolo 22, comma 2, del D.p.r. 380/2001.

2. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. In tali casi la verifica circa l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è affidata al Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016.

 

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili ad attività di edilizia libera dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;

d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d).

 

4. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque essere redatto l'Elaborato Tecnico della Copertura di cui all'articolo 5 indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L'eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l'adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.

 

5. In relazione ai lavori da effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9.04.2008, n. 81 e s.m.i..

 

6. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.

 

I contenuti dell’elaborato tecnico della copertura

Il Regolamento è composto da:

  • Capo I - Disposizioni generali
  • Capo II - Istruzioni tecniche
    • Sezione I-Elaborato Tecnico della Copertura-Adempimenti
    • Sezione II-Misure preventive e protettive
  • Capo III - Norme finali e transitorie

 

E riportiamo, in conclusione, alcune indicazioni sull’Elaborato Tecnico della Copertura in relazione al contenuto degli articoli 4, 5 e 6.

 

Infatti l'articolo 4 (Documentazione Tecnica) introduce l'Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) - elaborato integrativo al fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione o documento autonomo, nei casi per i quali il fascicolo non sia previsto – che “con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dal presente regolamento”.

 

All'articolo 5 (Elaborato Tecnico della Copertura) sono poi definiti i contenuti dell'Elaborato tecnico della Copertura:

 

Art. 5 (Elaborato Tecnico della Copertura)

 (…)

4. L'Elaborato Tecnico della Copertura deve avere i seguenti contenuti:

a) elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100, in cui siano indicati:

1) l'area di intervento;

2) le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture;

3) le caratteristiche fisiche e dei materiali delle coperture

4) la distribuzione degli impianti tecnologici e le relative linee di adduzione;

5) il punto di accesso;

6) la presenza di eventuali dispositivi per l'accesso;

7) la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio e/o di dispositivi di protezione collettiva, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

8) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura;

9) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;

10) l'altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;

11) i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;

12) le aree della copertura non calpestabili;

13) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;

14) le misure relative al recupero in caso di caduta.

b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all'articolo 7, comma 4, la relazione esplicita le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;

c) planimetria di dettaglio della copertura in scala non inferiore a 1:100, nella quale siano evidenziati gli elementi di cui al comma 4, lettera a), specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto utilizzati, la norma UNI di riferimento, il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei, nonché la manutenzione periodica prevista;

d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale, contenente la verifica del sistema di fissaggio e l'accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta, comprensive del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche.

e) certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento. Sono installabili i dispositivi di ancoraggio appositamente progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363 (es. linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, ancoraggi puntuali, ecc.) che siano realizzati secondo le norme tecniche UNI di riferimento.

f) dichiarazione di conformità dell'installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1) installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;

2) effettuazione dell'installazione secondo il progetto di cui alle lettere c) e d);

3) fissaggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali corretti, corretto posizionamento);

4) messa in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante;

5) documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse più visibile dopo aver completato l'installazione.

6) manuale d'uso di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;

g) piano di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

 

All'articolo 6 (Adempimenti collegati all'Elaborato Tecnico della Copertura) sono poi precisati i contenuti dell'Elaborato tecnico con riferimento alle le diverse tipologie di procedure previste per la esecuzione di interventi edilizi, le relative varianti ed i soggetti competenti.

Ed è indicato che tale Elaborato Tecnico “è consegnato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell'intervento o dal direttore dei lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile”. Ed è poi messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione.

 

Concludiamo ricordando che il Regolamento riporta poi indicazioni su:

  • Criteri generali di progettazione
  • Percorsi di accesso alla copertura
  • Accessi alla copertura

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Campania, DGR 17 aprile 2019, n. 151 - Adozione del Regolamento Regionale di applicazione dell'articolo 53-bis, della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile".

 

Regione Campania, Regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 9 - Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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