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Imparare dagli errori: i lavori in quota con ponteggi non sicuri

Imparare dagli errori: i lavori in quota con ponteggi non sicuri
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

18/06/2026

Esempi di infortuni nei lavori in quota in presenza di carenze e difetti nei ponteggi. Due nuovi casi di infortunio, i fattori causali, le informazioni su autorizzazioni, prove e piani di montaggio, uso e smontaggio.

Imparare dagli errori: i lavori in quota con ponteggi non sicuri

Esempi di infortuni nei lavori in quota in presenza di carenze e difetti nei ponteggi. Due nuovi casi di infortunio, i fattori causali, le informazioni su autorizzazioni, prove e piani di montaggio, uso e smontaggio.

Brescia, 18 Giu  – Il ponteggio è sicuramente una delle opere provvisionali più visibili e più importanti all’interno di un cantiere edile, ma è anche una delle opere più delicate dal punto di vista dei pericoli per i lavoratori. Ad esempio, riguardo alla sua stabilità e sicurezza che dipendono anche da idonee procedure di montaggio, smontaggio, verifica e manutenzione.

 

Ci soffermiamo oggi, attraverso la rubrica " Imparare dagli errori", dedicata al racconto degli infortuni professionali, proprio su alcuni infortuni connessi a carenze e difetti nelle opere provvisionali realizzate. E facciamo riferimento anche alle indicazioni di un documento, un interessante vademecum presentato dalla Regione Liguria, che abbiamo già “sfogliato” in altre puntate della rubrica parlando di dispositivi di protezione anticaduta, castelli di tiro, reti di sicurezza, …

 

I casi presentati nell’articolo sono tratti dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:

  • Esempi di infortuni nei cantieri per carenze e difetti dei ponteggi
  • Sicurezza dei ponteggi: autorizzazioni, prove e piani di montaggio

 



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Esempi di infortuni nei cantieri per carenze e difetti dei ponteggi

Il primo caso riguarda un infortunio ad un lavoratore autonomo.

 

Un lavoratore autonomo sta lavorando in quota sul lato esterno dei balconi di una civile abitazione di due piani. Utilizza un ponteggio a tubi e giunti che è stato montato sul balcone posto al primo piano dell’edificio oggetto di ristrutturazione.

A causa della rottura di uno dei giunti del ponteggio un impalcato crolla facendo precipitare nel vuoto il lavoratore che impatta con il suolo. L’impatto causa lesioni che ne determinano il decesso.

 

Il fattore causale rilevato nella scheda è chiaro:  

  • “il lavoratore utilizzava un ponteggio con elementi in cattivo stato”.

 

Nel secondo caso l’infortunato è l’unico operaio presente in un cantiere.

 

È visto da un condomino della palazzina di fronte, recarsi sino all’ottavo piano del ponteggio per effettuare lavori di ripristino muratura. Giunto all’ottavo piano del ponteggio, il lavoratore presumibilmente si appoggia, forse sedendosi sul corrente inferiore del ponteggio a telai prefabbricati con la schiena rivolta all’esterno avendo di fronte il muro.

 

Dalle indagini effettuate, “è risultato che, il corrente inferiore in cui si trovava appoggiato/seduto l’infortunato, non era adeguatamente assicurato, ad uno dei due suoi estremi, al montante del ponteggio a causa dell’utilizzo improprio di elementi di ponteggi di marca diversa, non compatibili dimensionalmente”. Pertanto il corrente inferiore “era trattenuto al montante verticale tramite filo di ferro. Il corrente inferiore, essendo stato verosimilmente sollecitato da una forza verticale (forza peso del lavoratore infortunato) sforzando la resistenza del filo di ferro, ha causato la rottura del filo stesso che ha liberato il corrente dal vincolo aprendo un varco sul parapetto esterno dal quale è caduto, di schiena, precipitando al suolo da un’altezza di circa 16 metri morendo sul colpo”.

 

I fattori causali:

  • “il ponteggio era stato installato con elementi di marca diversa, incompatibili dimensionalmente e fissato con uso di fil di ferro”;
  • “l’infortunato presumibilmente si appoggiava, forse sedendosi, sul corrente inferiore del ponteggio a telai prefabbricati dell'ottavo piano, che da uno dei due estremi non era stato correttamente alloggiato nella boccola del ponteggio”.

 

Sicurezza dei ponteggi: autorizzazioni, prove e piani di montaggio

Come già indicato in apertura di articolo, raccogliamo qualche informazione sulla sicurezza dei ponteggi dal documento del 2023 “ Vademecum tecnico – Lavori in quota” che riporta standard tecnici e buone pratiche in relazione alle più diffuse misure di sicurezza contro la caduta dall’alto.

 

Riguardo ai ponteggi il documento si sofferma sull’autorizzazione ministeriale, sulle configurazioni fuori schema e miste. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, “è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro” in applicazione dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”. E anche se i ponteggi sono conformi a norme tecniche, se “sprovvisti di autorizzazione, non posso essere impiegati”. E il comma 3 dell’art. 131 “fornisce indicazioni sull'attestazione di conformità alle norme tecniche, richiamando, comunque, la necessità di autorizzazione”.

Sono poi fornite altre informazioni sulla richiesta dell’autorizzazione al Ministero del Lavoro con riferimento anche alla relazione tecnica e alle prove di carico sul ponteggio. Si ricorda che le prove su prototipo sono “indispensabili a risolvere le indeterminazioni di calcolo nei riguardi dei rischi di instabilità, riconducibili alle oggettive difficoltà di valutazione in relazione ai giochi esistenti fra le parti costituenti il ponteggio, al numero - necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed alla indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali di facciata, di stilata e nei piani orizzontali”.

 

Il documento parla anche del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) un “documento tecnico ed operativo che deve essere conservato in cantiere” e che i contenuti del PiMUS sono “dettagliatamente descritti nell'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008”.

 

In particolare, il PiMUS è “redatto dal datore di lavoro, a mezzo di persona competente, tenuto conto delle prescrizioni del libretto ministeriale, e fornisce le indicazioni necessarie affinché:

  • il ponteggio sia realizzato a regola d'arte, utilizzando materiali in buono stato di conservazione (allegato XIX D. Lgs. 81/2008), secondo un progetto o un disegno esecutivo, parte integrante del PiMUS stesso;
  • siano stabilite prima dell'inizio delle operazioni di montaggio le modalità di tracciamento e posa, di verifica della verticalità e di ancoraggio”.

Inoltre si forniscono indicazioni affinché:

  • “il ponteggio sia montato e smontato in piena sicurezza, stabilendo quali dispositivi di protezione debbano essere utilizzati dagli addetti (parapetti provvisori, linee vita, imbragature, cordini doppi e singoli, ecc.) e quale sequenza ‘passo dopo passo’ debba essere seguita nelle operazioni. Le istruzioni devono essere corredate da schemi, disegni e fotografie;
  • il ponteggio sia utilizzato in sicurezza, anche con riguardo alle verifiche (allegato XIX D. Lgs. 81/2008) da effettuare nel tempo e/o in seguito ad eventi straordinari (incidenti, trasformazioni, eventi meteo, ecc.)”.

 

Il documento, che si sofferma anche su altri aspetti (superficie di appoggio, montanti, ancoraggi, prove, …), indica che il PiMUS deve “fornire informazioni ed istruzioni pratiche, realmente applicabili nella specifica configurazione di montaggio ed è essenziale che sia facilmente leggibile dal preposto e dagli addetti, privilegiando la forma schematica e grafica. Il disegno esecutivo dell'opera provvisionale deve essere, parimenti, realizzabile in concreto, tenuto conto dello stato dei luoghi”. E la redazione del PiMUS è richiesta “per il montaggio, la trasformazione, l'uso e lo smontaggio di tutte le tipologie di ponteggi, qualunque ne sia la complessità, mentre è stato chiarito con la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006 che per i ponti su ruote è sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”.

 

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale del documento che riporta molte altre informazioni sui ponteggi con riferimento anche alle squadre di montaggio, al piano di posa e tracciamento, agli ancoraggi e alle prove.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede di Infor.mo. 18760 e 19116 (archivio incidenti 2002/2023).

 

 

Scarica le schede e il documento presentati nell’articolo:

Imparare dagli errori – Lavori in quota con ponteggi non sicuri – le schede di Infor.mo. schede di Infor.mo. 18760 e 19116.

 

Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.

 

 



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