Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Il “decreto del fare” e i lavori in appalto

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: Rischi da interferenze

28/06/2013

Un commento alle modifiche apportate al Decreto 81 in materia di DUVRI. A cura di A. Mazzeranghi.

Il “decreto del fare” e i lavori in appalto

Un commento alle modifiche apportate al Decreto 81 in materia di DUVRI. A cura di A. Mazzeranghi.

 
Chi scrive ha l’abitudine di prendere posizione sulle tematiche di cui si trova a scrivere. Ma questa volta vorrei affrontare il tema con un taglio diverso, molto semplice, umile e breve.
Mi hanno colpito i commenti all’articolo “ DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti” di Tiziano Menduto pubblicato il 26 giugno su queste pagine. Ovviamente i commenti sono relativi al tema DUVRI, però attenzione a considerare quello che le aziende hanno percepito dei lavori in appalto. La vera tematica di interesse, economico, e quindi di attenzione da parte delle aziende sono state le correzioni sulla responsabilità solidale. E sulla verifica dei requisiti delle ditte in appalto.
 
Noi che ci occupiamo di sicurezza quell’aspetto lo abbiamo sempre considerato di tutela rispetto al diritto del lavoro, piuttosto che di tutela in materia di salute e sicurezza. In realtà è molto di più (in positivo) perché una ditta sana dovrebbe rispettare certi requisiti, e ci si aspetta che una ditta sana (imprenditorialmente) sia anche attenta a salute e sicurezza. Secondo lo stesso principio per cui le aziende che curano l’housekeeping si può ritenere che siano strutturalmente attente (per mentalità) a salute e sicurezza. Peccato che la componente positiva di quella scelta sia risultata pesantemente controbilanciata (in negativo) dagli oneri a carico dei committenti e dalla situazione di rapporti fra committente e fornitore in atto oggi in Italia. Oggi molte aziende più che dignitose e attente agli aspetti di sostanza, anche in materia di sicurezza e salute, hanno problemi ad essere conformi a requisiti sociali obbligatori. E questo innesca delle dinamiche perverse. Attenzione, questo non è un discorso politico ma la fotografia di una situazione sociale molto più deteriorata di quello che vogliono farci credere.
Ho visto aziende committenti rifiatare leggendo le prime notizie su questo decreto. Ma ripeto, nessuno si è espresso con gioia per le varianti inerenti il DUVRI a cui ormai “eravamo abituati”.
 


Pubblicità
MegaItaliaMedia

 
Poi io, come parte in causa, credo che l’intera vicenda DUVRI( sia stata gestita in modo confuso già dall’epoca della Legge 123/2007. E mi pare che identificare un incaricato al coordinamento nei casi più semplici sia una cosa da non condannare, anche se a mio avviso introduce più confusione che altro. Però, se non altro, sposa una idea che tanti hanno maturato in questi quasi sei anni: che il DUVRI spesso passi “sopra la testa” degli interessati, restando quindi un “monumento di carta” del tutto inutile, volto solo a cercare di ridurre le responsabilità aziendali. Il sottoscritto la vede così, e ha sempre pensato che solo lavorando sul campo si possa gestire il coordinamento; questo indipendentemente dal DUVRI. Che poi questa gestione  sul campo possa essere vista come un trasferimento di responsabilità, direi proprio che ce lo dobbiamo chiedere, in entrambi i sensi (sia per il datore di lavoro, sia per questa nuova figura di “preposto”). Credo che la risposta sia la stessa che diamo per i preposti, c’è un incarico, ad esso si accompagna una responsabilità ma questo non esime il datore di lavoro dai suoi obblighi di valutazione dei rischi (inclusi quelli interferenziali), organizzazione e vigilanza.
 
Per dare un primo parere a caldo concludo con quanto segue: la  materia è molto complessa sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista pratico. Aggiungere confusione alla confusione, con modifiche puntuali, non aiuta chi opera nel settore. Forse servirebbe un serio riesame dell’intera materia degli appalti extra titolo IV, naturalmente mantenendo lo spirito di tutela introdotto dalla Legge 123/2007 e poi dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
 
 
Alessandro Mazzeranghi
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Alberto Ferrigato immagine like - likes: 0
28/06/2013 (07:23:24)
Concordo con le sue considerazioni. Di fatto io uso molto lo strumento del verbale di coordinamento e cooperazione per lavorare sul campo e superare la produzione di carta che non è l'oggetto del mio lavoro. Queste nuove 'semplificazioni' aggiungono confusione e ha ragione a ritenere necessaria una revisione organica di tutta la materia, ma che veramente semplifichi.
Rispondi Autore: Domenico Mannelli immagine like - likes: 0
28/06/2013 (08:35:36)
Sicuramente non si può non essere d'accordo sulla necessità di semplificare o addirittura abolire le carte laddove possibile. Ma il principio che si possa efficacemente coordinare sul campo senza una pianificazione a monte mi lascia francamente perplesso.
Rispondi Autore: Marco Marchi immagine like - likes: 0
28/06/2013 (09:03:09)
I commenti del Sig. Mazzeranghi sono condivisibili. Il punto di fondo è che il "decreto del fare", in materia di salute e sicurezza, non ha semplificato nulla. Poichè la premessa degli articoli del decreto che trattano la materia è che restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in tema di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinamento coi vari appaltatori, l'inutilità di questa idea del preposto emergerà in fase di contenzioso quando, ahimè, ci saranno procedimenti giudiziari a seguito di infortuni. Come farà questa figura a dimostrare in modo oggettivo che è stata fatta la valutazione dei rischi, la definizione delle misure di prevenzione e protezione, l'attività di coordinamento? Per esempio, redigendo il DUVRI ... Sarebbe stato più utile (e serio) semplificare altre pratiche burocratiche che fanno girare solo carta e dare un valore concreto maggiore e pratico al DUVRI (magari cercando di semplificarlo) piuttosto che partorire questa idea che, alla fine, crea solo maggiori problemi agli operatori della sicurezza.
Rispondi Autore: Marco Marchi immagine like - likes: 0
28/06/2013 (09:35:15)
I commenti del Sig. Mazzeranghi sono condivisibili. Il punto di fondo è che il "decreto del fare", in materia di salute e sicurezza, non ha semplificato nulla. Poichè la premessa degli articoli del decreto che trattano la materia è che restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in tema di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinamento coi vari appaltatori, l'inutilità di questa idea del preposto emergerà in fase di contenzioso quando, ahimè, ci saranno procedimenti giudiziari a seguito di infortuni. Come farà questa figura a dimostrare in modo oggettivo che è stata fatta la valutazione dei rischi, la definizione delle misure di prevenzione e protezione, l'attività di coordinamento? Per esempio, redigendo il DUVRI ... Sarebbe stato più utile (e serio) semplificare altre pratiche burocratiche che fanno girare solo carta e dare un valore concreto maggiore e pratico al DUVRI (magari cercando di semplificarlo) piuttosto che partorire questa idea che, alla fine, crea solo maggiori problemi agli operatori della sicurezza.
Rispondi Autore: Marabelli Gian Piero immagine like - likes: 0
28/06/2013 (10:28:19)
Condivido ampiamente molte delle considerazioni fatte. Mi permetto di osservare quanto segue:
1)come dice giustamente un osservatore, l'intera vicenda del DUVRI è nata in modo diciamo confuso. Masce da una giusta esigenza di coordinamento ma poi si perde nel concetto di "interferenze" che ha dovuto essere chiarito dalla giurisprudenza...(contatti rischiosi). Se non ci sono INTERFERENZE intese come contatti rischiosi il DUVRI non serve. Il punto centrale resta LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI che deve sempre essere fatto, a prescindere dalle interferenze. L'incipit del comma 3 bis (introddo dal decreto 106, che per primo introduceva limitazioni al facimento del DUVRI "in ogni caso", fa salvo appunto i commi 1 e 2, appunto lo scambio di info che deve confederativo il vero perno dell'attività di sicurezza durante i lavori in appalto. Poi se ci sono delle interferenze si procede con il DUVRI. Il problema è che il DUVRI in questi anni è stato considerato "a prescindere"...e quindi visto come un adempimento meramente documentale senza agganci con la realtà il piu delle volte. Quindi, l'introduzione di un incaricato, come prevede il decreto del "fare" deve essere letto nell'ottica di una "Persona" incaricata dal committente per verificare, anche in casi di presenza di interferenze nei casi di appalti limitiati, che effettui un sopralluogo congiunto con l'appaltatore per verificare l'esistenza o meno di pericoli nello svolgimento della mansioni. A bene vedere, si ritorna a quello che gia si faceva, noi "vecchi" RSSP, nati subito dopo l'introduzione del D.gs 626/94, con il cecchio art. 7 del citato decret. E cioè: in presenza di un appalto, di qualsiasi natura fosse, si faceva un sopralluogo congiunto, si frimava un verbale di sopralluogo, ci si scambiava ufficialmente dei dati (macchine, attrezzature, Dpi) e dichiarazioni di conformità unitamente a procedure di lavoro condiviso. Questo può condurre ad una visione della sicurezza pià aderente alla realtà. Resta il probema della "qualificazione" dell'incaricato...Ma se questo è un RSSP o un ASPP, dove sta il problema?
Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Edilizia, sicurezza e soggetti esecutori: gli obblighi e il coordinamento

Edilizia e sicurezza: gli appalti, i subappalti e i subaffidamenti

Imparare dagli errori: ancora infortuni con i transpallet manuali

Come elaborare il documento di sicurezza e salute nel settore estrattivo?


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

09APR

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
13/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 - Sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 - Infortunio mortale durante i lavori di movimentazione di mobilio: elevatore installato in modo difforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso. Mancata formazione
13/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 - Braccio incastrato nell'ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiale plastico. Assenza del manuale d'uso del macchinario e incompleta valutazione dei rischi.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità