Un nuovo documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto
Roma, 11 Set – Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ( SNPA) - operativo dal 14 gennaio 2017 - costituisce un sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. E sono diversi i compiti che la legge attribuisce al nuovo soggetto: attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell’ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di
inquinamento, attività di ricerca, supporto tecnico-scientifico, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali, …
In particolare nell'ambito delle attività della Rete dei referenti SNPA per la tematica della salute e sicurezza sul lavoro è stato recentemente elaborato e pubblicato il “Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA”, una guida pratica, funzionale “alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa vigente in materia”. Il documento costituisce aggiornamento del precedente “Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo di presentazione delle presenti linee guida:
- Le nuove linee guida in materia di valutazione del rischio amianto
- La sicurezza nelle attività di sopralluogo e campionamento sul territorio
- La gestione delle esposizioni anomale
- L’indice del documento
Le nuove linee guida in materia di valutazione del rischio amianto
Nelle linee guida – prodotte da un gruppo di Agenzie costituito da: ARPA Liguria, ARPA Puglia, ARPA Toscana, APPA Bolzano, ARPA Piemonte e ISPRA, con il coordinamento di ARPA Basilicata – si indica che l’aggiornamento degli indirizzi operativi contenuti nel precedente manuale operativo si è reso necessario per “adeguare i criteri di valutazione e le conseguenti disposizioni di prevenzione e protezione alla luce della più recente letteratura tecnico operativa relativa al personale ispettivo degli Enti”.
Si segnala poi che sebbene sia stata considerata dalla Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( Interpello n. 2/2019) “l’esclusione (fatto salvo situazioni particolari) dell’applicazione al personale del SNPA della Circolare ESEDI” (relativa agli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità), è comunque evidente che “il rischio amianto vada valutato utilizzando sempre la logica della ‘massima protezione possibile’ nella gestione del rischio”. E questo concetto “ha improntato il lavoro del Gruppo degli Autori” e il documento, come ricordato nella prefazione, contiene “rigorose procedure e istruzioni operative sia sui comportamenti da adottare nonché sui dispositivi di protezione da utilizzare”.
Chiaramente “pur non avendo la pretesa di esaurire una tematica così vasta e complessa”, il documento intende proporre una modalità di analisi adattabile ad ogni esigenza e contesto delle specificità della singola realtà agenziale” E i principali destinatari “sono gli operatori del Sistema della Agenzie che si occupano di valutazione del rischio amianto, tipicamente i Servizi di prevenzione e protezione, nonché datori di lavoro, dirigenti, preposti coinvolti nella gestione di attività che espongono ad amianto”.
Rimane poi inalterata la funzione del presente documento “quale contributo per la definizione di un modello organizzativo efficace atto a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro degli operatori del Sistema Agenziale che intervengono nelle più diverse situazioni connesse alla presenza di amianto”.
La sicurezza nelle attività di sopralluogo e campionamento sul territorio
Il documento ricorda che le attività ispettive, svolte dal sistema di controllo pubblico ed in particolare dagli operatori del SNPA e dai Dipartimenti della Prevenzione del SSN, “riguardano insediamenti di diverse tipologie produttive, presso le quali possono essere presenti rischi da esposizione da amianto o, comunque, può verificarsi la presenza di materiali contenenti amianto in diversi tipi di matrice”.
In particolare le attività svolte dalle Agenzie che prevedono l’effettuazione di sopralluoghi ed il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto “sono molteplici e spaziano dai monitoraggi dell’aria per presenza di amianto di origine antropica o naturale (indoor e outdoor), agli interventi in cantieri di bonifica, ai controlli in cave di estrazione di ofioliti ed ex miniere di amianto, alla valutazione dello stato di degrado di MCA in sede (prevalentemente coperture a seguito di esposti), alla gestione di rifiuti (abbandonati e non), ecc.. Può accadere, inoltre, che gli operatori intervengano sul territorio sulla base di segnalazioni da parte di cittadini, forze dell'ordine, etc. svolgendo ispezioni nel caso di ritrovamento di rifiuti abbandonati o nel caso di emergenze”.
Vengono fornite alcune indicazioni generali di cautela per le attività di sopralluogo e campionamento.
Innanzitutto si segnala che in merito agli obblighi relativi ad informazione, formazione ed addestramento (art. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) gli operatori interessati “dovranno essere debitamente formati ed addestrati in relazione alle conoscenze tecniche necessarie allo svolgimento delle attività”.
Inoltre “per le valutazioni tecniche e per le conseguenti misure di cautela previste dalla vigente normativa deve essere attivata almeno la procedura di cui all’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 attraverso una riunione di coordinamento e cooperazione in relazione ai rischi specifici nel sito oggetto di sopralluogo”. Si ricorda che “la responsabilità della sicurezza degli operatori rispetto ai rischi interferenti presenti nell’ambiente è a carico del Datore di Lavoro dell’azienda ispezionata”.
Si indica poi che laddove non ci sia “presidio (rifiuti abbandonati, siti produttivi dismessi, discariche non autorizzate, ecc.), il personale del SNPA, preliminarmente all’attività, dovrà effettuare, sentito il dirigente responsabile, una propria valutazione dei rischi presenti nell’ambiente e nell’eventualità in cui ciò non sia possibile, sulla base della formazione ed addestramento ricevuti, dovrà astenersi dallo svolgimento dell’attività”.
Si evidenzia poi che all’interno del Registro Nazionale dei Mesoteliomi redatto da INAIL è riportato il “catalogo dell’uso di amianto in comparti produttivi, macchinari ed impianti da cui è possibile trarre adeguate informazioni in relazione alla presenza di eventuali contaminazioni preliminarmente alle attività ispettive”.
Altre indicazioni:
- “in generale la squadra che svolge le attività dovrà essere composta da almeno due persone”.
- “le attività effettuate dal personale devono avvenire, per quanto possibile, in zona mantenuta sicura per tutto il periodo di svolgimento dell'intervento”.
- “al fine di attivare misure di cautela, previste dalla vigente normativa, è necessario individuare gli operatori da adibire alle attività in presenza di amianto e limitare al minimo il numero dei lavoratori coinvolti”.
- “i DPI devono essere indossati in area pulita prima di entrare nell’area con presenza/presunta presenza di amianto”.
- “nella stessa area pulita, al termine di tutte le operazioni di ispezione, sopralluogo e campionamento, compresa la sigillatura dei contenitori dei campioni, i DPI monouso, una volta tolti con cautela per non disperdere l’eventuale polvere presente, dovranno essere riposti in apposito contenitore (sacchetto) per il successivo smaltimento. Lo smaltimento dei DPI dovrà avvenire preferibilmente in sito; in caso di impossibilità, il sacchetto contenente i DPI dovrà essere conferito al deposito temporaneo presso l’Agenzia di appartenenza, trattandolo come rifiuto pericoloso per presenza di amianto” (nel documento si indica anche il codice da attribuire).
- “gli altri DPI non monouso (stivali, occhiali, elmetto) dovranno essere lavati in situ prima di essere riposti nella borsa”.
- “l’autovettura di servizio usata per accedere al sito di intervento dovrà essere parcheggiata in zona non inquinata e ragionevolmente lontana dal luogo di campionamento”.
La gestione delle esposizioni anomale
Il documento si sofferma poi sulla gestione delle esposizioni anomale e riporta il contenuto dell’articolo 240 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Esposizione non prevedibile).
L’articolo dispone:
- Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori a MCA, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
- I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
- Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.
Si segnala, infine, che l'amianto “può essere un contaminante dei rifiuti anche non rilevabile a vista e può diventarne probabile o molto probabile la presenza in condizioni di irregolare e scorretta gestione dei siti. In questo senso, oltre agli adempimenti legati al comma 3 dell’art. 240, è importante che le segnalazioni degli operatori eventualmente esposti o con esposizioni conclamate siano le più complete possibile per verificare i modelli prevenzione e protezione adottati dalle Agenzie al fine di consentire l’esercizio delle funzioni nelle modalità più cautelative possibili”.
Il documento, che invitiamo a leggere integralmente, riporta anche le sanzioni per la mancata attuazione degli obblighi di cui all’art. 240 del D.lgs. 81/2008.
L’indice del documento
Riportiamo, in conclusione, l’indice del documento “Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA”:
1. INTRODUZIONE
2. IL SISTEMA AGENZIALE ED IL RISCHIO AMIANTO
3. AMIANTO E NORMATIVA
3.1. Generalità sull’amianto
3.2. La normativa di riferimento
4. ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO SUL TERRITORIO
4.1. Misure comuni a tutte le attività di sopralluogo e campionamento
4.2. Attività di valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto
4.2.1. Precauzioni per il campionamento
4.2.2. Rischi individuati
4.2.3. Dispositivi di protezione individuali
4.3. Attività in cantieri di bonifica di MCA friabili (cantieri confinati)
4.3.1. Accesso al cantiere di bonifica
4.3.2. Procedure di accesso (secondo D.M. 6 settembre 1994)
4.3.3. Precauzioni per il campionamento
4.3.4. Rischi individuati
4.3.5. Dispositivi di protezione individuali
4.4. Attività in cave di ofioliti e/o ex miniere di amianto
4.4.1. Accesso a cave e/o ex miniere di amianto
4.4.2. Precauzioni per il campionamento
4.4.3. Rischi individuati
4.4.4. Dispositivi di protezione individuali
4.5. Attività del settore impiantistico in presenza di amianto
4.5.1. Accesso a ditte/cantieri per verifiche impiantistiche
4.5.2. Rischi individuati
4.5.3. Dispositivi di protezione individuali
4.6. Sopralluogo e campionamento di materiale sospetto nelle attività del settore territoriale (materiali
solidi, aerodispersi, acque)
4.6.1. Precauzioni per il campionamento
4.6.2. Rischi individuati
4.6.3. Dispositivi di protezione individuale
4.7. Trasferimento e trasporto campioni
4.7.1. Programmazione dell’attività
4.7.2. Rischi individuati
4.7.3. Misure generali di prevenzione e protezione
4.8. Le Emergenze Ambientali
4.8.1. Dispositivi di protezione individuale
5. ATTIVITÀ DI LABORATORIO
5.1. Requisiti dei laboratori
5.1.1. Procedure operative
5.2. Accettazione campioni
5.3. Preparativa ed analisi dei campioni
5.3.1. Dispositivi di protezione individuale
5.4. Attività di pulizia e gestione dei rifiuti
5.5. Controllo dell’esposizione
6. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO – CRITERI
6.1. Criteri per la valutazione del rischio – Attività territoriali
6.1.1. Probabilità (P)
6.1.2. Gravità del Danno (parametro D)
6.1.3. Determinazione della classe di rischio (parametro R)
6.2. Criteri per la valutazione del rischio – Laboratorio
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
7.1. Modalità di utilizzo DPI amianto nelle attività territoriali
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
8.1. Corso di formazione/aggiornamento rischi connessi all’ esposizione all’amianto
8.1.1. Argomento – Valutazione del Rischio
8.1.2. Argomento – Misure di Prevenzione e Protezione
8.1.3. Argomento – DPI
8.2. Il Responsabile amianto - Valutazione del rischio, controllo e bonifica
9. LA SORVEGLIANZA SANITARIA
10. BIBLIOGRAFIA
ALLEGATO 1 - Modulo di segnalazione esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni – (Art. 240 – D.Lgs. 81/08)
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente - SNPA, “ Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA”, a cura di Donato LAPADULA (Coordinatore del Tavolo di Lavoro), Domenico AVENOSO, Francesca FANELLI, Stefano GINI, Lucia GRIECO, Emanuela LATERZA, Sabrina MENGUZZATO, Sante MURO, Pierpaolo TOSO, Cristina ZONATO, Fabio CIANFLONE (Coordinatore della Rete SNPA dei referenti per la salute e sicurezza sul lavoro), Linee guida SNPA, 27/2020, versione Agosto 2020 (formato PDF, 1.76 MB).
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