Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Amianto e benefici previdenziali

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da amianto

21/12/2004

Pubblicato il decreto che indica le modalità per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

Pubblicità


Con il Decreto 27 ottobre 2004, il Ministero del Lavoro ha indicato le modalità per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e ha fissato il termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto.

La legge 27 marzo 1992, n. 257 (art. 13, comma 8) e successive modificazioni prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

L'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n.257/1992, estendendo ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici.
I decreto 27 ottobre 2004 indica le modalità di attuazione di tali disposizioni.

Il primo caso preso in esame è quello dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.
In questo caso, per i lavoratori che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

per questi lavoratori la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del decreto, deve essere presentata alla sede INAIL entro il 30 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici.
I lavoratori che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
Il lavoratore deve presentare il curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2 del decreto, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto.
Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza.


Il secondo caso preso in esame dal decreto 27 ottobre 2004 è quello dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. In questo caso si applica la disciplina previgente alla medesima data e le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda entro il 30 giugno 2003.


Il decreto 27 ottobre 2004 prevede che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.


Il documento è consultabile in forma integrale in Banca dati:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 ottobre 2004 Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!