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Strutture sanitarie: come gestire la disinfezione ambientale e delle superfici

Strutture sanitarie: come gestire la disinfezione ambientale e delle superfici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da agenti biologici

14/12/2022

Una scheda informativa dell’Inail riporta indicazioni sulla disinfezione ambientale e delle superfici come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie ed in quelle ad esse assimilabili. Le norme, i disinfettanti, l’aerosolizzazione e le pulizie.


Roma, 14 Dic – In questi ultimi anni, anche in relazione ai rischi biologici connessi al virus SARS-CoV-2, la disinfezione ambientale e delle superfici è diventata molto importante per contrastare le “infezioni causate da agenti biologici sempre più aggressivi e diffusivi, per i quali spesso non sono più disponibili efficaci terapie farmacologiche poiché gli stessi frequentemente si dimostrano resistenti anche ai farmaci più innovativi”.

E questa situazione “si è manifestata in modo particolarmente allarmante nelle strutture sanitarie ed in quelle ad esse assimilabili per l’aumento esponenziale negli anni delle cosiddette Ica (Infezioni correlate all’assistenza) e si presenta chiaramente come realtà maggiormente preoccupante nei casi di pandemia come quella causata dal Sars CoV-2”. E nell’attuale accezione “con l’acronimo Ica si comprendono le infezioni/patologie infettive contratte nelle strutture sopra menzionate sia dagli utenti che dagli stessi operatori”.

 

A presentare in questi termini il tema della disinfezione ambientale e delle superfici nelle strutture sanitarie e a presentarne vari aspetti, è un recente factsheet prodotto dal Dipartimento Inail di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA), dal titolo “La disinfezione ambientale e di superfici diversificate come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie ed in quelle ad esse assimilabili” e a cura di A. Ledda (Inail Dit), A. Carducci (Università di Pisa) - M. Clementi (Università Vita-Salute San Raffaele - Milano) - D. D’Alessandro, S. Sernia (Università La Sapienza - Roma) - A. Firenze (Università di Palermo) - R. Lombardi, S, M. Triassi (Università Federico II - Napoli).

 

E le indicazioni tecnico – scientifiche, descritte nel documento con riferimento a quanto indicato nella legislazione di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, si “intendono attuabili anche nell’esecuzione di altre attività per le quali la valutazione del rischio individua un considerevole rischio di esposizione”.

 

 

L’articolo di presentazione del factsheet si sofferma sui seguenti argomenti:


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Strutture sanitarie e assimilabili: normativa, valutazione e disinfezione

Il documento si sofferma sul concetto di ambienti sanitari e ambienti assimilabili ed evidenzia che “qualsiasi attività di disinfezione, esercitata mediante le varie metodologie oggi attuabili, si qualifica nell’ambiente di lavoro quale misura di sicurezza in relazione alla vigente legislazione di igiene e sicurezza, i.e. d.lgs. 81/2008 e s.m.i., di conseguenza la scelta e l’attuazione della stessa deve essere effettuata osservando i disposti di riferimento del menzionato atto normativo”.

 

Si ricorda poi, come segnalato nei nostri articoli, che i prodotti, di varia composizione e tipologia, “sono denominati ‘disinfettanti’ in quanto nelle loro indicazioni d’uso esercitano una disinfezione e sono classificati in relazione all’atto legislativo di riferimento nelle seguenti categorie: Specialità Medicinali - d.lgs. n. 219 del 24/4/2006, Dispositivi Medici - Regolamento UE 2017/745, Biocidi - Regolamento (UE) 528/2012”.

 

Si riportano le indicazioni del d.lgs. 81/2008, che recepisce nell’ordinamento nazionale le Direttive UE in materia di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro ed in particolare quella inerente la prevenzione da agenti biologici (Direttiva 2000/54 CE) anche in “relazione alla classificazione degli agenti biologici in grado di causare un danno alla salute, ovvero quelli definiti patogeni in gruppi da 2 a 4”.

E in relazione ai vari possibili patogeni “devono essere rigorosamente attuate tutte le possibili misure di sicurezza, commisurate alle specifiche attività e vie di trasmissione dell’agente patogeno, considerando attentamente modalità e tipologia di tutte le procedure operative. Tra le misure di sicurezza da attuare in via prioritaria in quanto di tipo collettivo si colloca l’attività di disinfezione da attuarsi mediante impiego manuale di composti chimici e/o formulazioni di varia tipologia, nonché mediante uso di apparecchiature, dispositivi, impianti a tal fine realizzati”. 

 

Si indica poi che “l’individuazione delle misure di prevenzione-protezione da dover realizzare e mantenerle attuate nel tempo si effettua a seguito del procedimento di valutazione del rischio biologico osservando i disposti degli artt. 271, 272 e seguenti del Titolo X (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), per poter individuare le condizioni di ‘rischio di esposizione’ ad agenti biologici e definire e caratterizzare le misure di sicurezza da mettere in atto, in relazione al contesto della struttura sanitaria, socio sanitaria e residenziale e delle attività che si espletano in essa”. E gli interventi di protezione sia di tipo collettivo che individuale, “per garantire una concreta salvaguardia dei soggetti presenti nello stesso ambiente lavorativo, devono essere selezionati e realizzati in funzione delle specifiche tecniche, dei requisiti e delle proprietà peculiari degli agenti biologici, connessi con l’ambiente o con il posto di lavoro, che si identificano come sorgenti di rischio”.

 

Strutture sanitarie e assimilabili: disinfezione per aerosolizzazione

Il documento, che descrive le fonti utilizzate per fornire le indicazioni sulla disinfezione e che parla anche di verifica di efficacia, si sofferma sulla disinfezione per aerosolizzazione.

 

Infatti – indica il fact sheet – “in qualsiasi ambiente confinato nel quale dalla valutazione del rischio si identifica un rischio di esposizione ad agenti patogeni è necessario eseguire un’appropriata disinfezione delle superfici ambientali e delle superfici dei dispositivi medici, apparecchiature, strumenti ecc., attraverso metodologie di aerosolizzazione, che attualmente dalla letteratura tecnico - scientifica di settore sono considerate ottimali per debellare le infezioni da agenti multiresistenti in sanità e che possono considerarsi adeguate misure di tutela della salute in accordo al d.lgs. 81/2008 ed al Regolamento (UE) 2017/745”.

Si ricorda che l’efficacia della “menzionata metodologia di aerosolizzazione, eseguita da un sistema costituito da apparecchiatura che impiega una formulazione disinfettante, da un sistema costituito da apparecchiatura con accessori o da più apparecchiature combinate che impiegano un processo fisico o chimico-fisico deve essere validata ed approvata da laboratori di organismi terzi indipendenti, come ad esempio quelli dei centri universitari qualificati e di riferimento nel settore, in conformità alla recente norma tecnica europea EN 17272:2020, elaborata per tale tipologia di disinfezione. La suddetta attività di disinfezione per aerosolizzazione nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e similari, deve essere praticata sistematicamente e monitorata in continuo mediante un’adeguata procedura di tracciabilità per garantirne un adeguato livello di efficacia”.

 

Nel caso poi che l’aerosolizzazione è svolta in “ambienti di elevate cubature e/o in strutture con ambienti direttamente collegati l’uno all’altro per i quali la sommatoria degli stessi definisce il cosiddetto confinamento”, per comprendere la “corretta ed omogenea diffusione della suddetta formulazione e l’andamento della concentrazione in aria (al fine di definire il cosiddetto tempo di rientro per le formulazioni in cui si deve attendere di essere al di sotto del limite di esposizione) è necessario ottenere la tracciabilità della formulazione in relazione al volume trattato impiegando un’apposita metodologia analitica che rilevi in continuo la concentrazione in aria”.

È poi fondamentale considerare, nelle procedure di acquisizione e di messa in esercizio di prodotti disinfettanti ed apparecchiature/sistemi di disinfezione per aerosolizzazione delle superfici, gli “adempimenti relativi al Titolo IX del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., i.e. gli artt. 223, 224, 225 che riguardano la valutazione del rischio da agenti chimici e le relative misure di sicurezza da attuare, nonché quanto evidenziato dagli artt. 236, 237, 238 concernenti la valutazione del rischio da agenti cancerogeni - mutageni ed i conseguenti interventi di prevenzione – protezione”. E nell’applicazione al caso reale “è quindi necessario verificare che siano presenti studi e/o documentazione tecnica che possano dimostrare, per le modalità di esecuzione dell’attività di disinfezione che si intende eseguire, l’assenza di tossicità di esposizione ad agenti chimici e/o agenti cancerogeni – mutageni”.

 

Rimandiamo alla lettura del fact sheet che riporta esempi e approfondimenti riguardo a diversi aspetti connessi all’attività di disinfezione:

  • uso dei disinfettanti a base di cloro;
  • impiego di apparecchiature ad ozono;
  • impiego di apparecchiature che impiegano raggi UV.

 

Strutture sanitarie e assimilabili: servizi di pulizia e disinfezione

Il documento si sofferma poi sui servizi di pulizia e disinfezione.

 

Si indica che recentemente “si attribuisce all’attività di servizio di pulizia e disinfezione delle superfici di varia tipologia negli ambienti sanitari e quelli ad essi assimilabili, in relazione alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore ed alla legislazione vigente nella UE, un ruolo significativo per contrastare e ridurre in modo determinante le infezioni correlate all’assistenza (Ica)”. E nell’ambito delle attività di servizio suddette “si impiegano per la disinfezione prodotti per uso manuale ed apparecchiature di varia tipologia, tra le quali quelle per la disinfezione per aerosolizzazione che come sopra indicato sono ritenute decisive e fondamentali per la disinfezione di qualsiasi superficie”.

 

Partendo dalla constatazione che “per la scelta e messa in esercizio delle menzionate attività di disinfezione si devono osservare” le indicazioni evidenziate nel documento “per assolvere gli adempimenti legislativi e garantire un’adeguata tutela della salute di tutti i soggetti presenti”, ne consegue che le attività di pulizia e disinfezione devono essere costantemente monitorate e non possono essere lasciate alla verifica in autocontrollo del soggetto aggiudicatario”.

 

È dunque fondamentale “da parte della struttura appaltante, un coinvolgimento attivo e continuativo sia per la segnalazione di situazioni che modificano il rischio di esposizione ad agenti infettivi di specifiche aree, con la necessaria modifica di procedure e metodologie, sia per le attività di verifica in contraddittorio dei processi di erogazione dei servizi con particolare attenzione all’esercizio delle attività di disinfezione”. E la complessità di queste attività “diventa di fatto governabile solo attraverso un sistema di gestione condiviso e dinamico, in grado di riportare lo stato dell’arte dei servizi soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati a qualsiasi attività disinfezione negli ambienti confinati (manuale, meccanica e/o mediante sistemi di aerosolizzazione) che consenta il monitoraggio costante delle attività di controllo in contraddittorio tra le parti”. Si fa riferimento nel documento, a questo proposito, ad un atto della Camera (ordine del giorno 9/03431-AR/04) accolto nella Seduta n. 643 del 22 febbraio 2022.

 

Inoltre si indica che “significative caratterizzazioni tecniche che meritano sempre una dovuta attenzione nell’attività di servizio di cui in oggetto sono quelle relative alle procedure inerenti il lavaggio e disinfezione dei panni e similari in microfibra, ampiamente considerati come profilo tecnico - funzionale nel d.m. Amb. del 9 dicembre 2020 inerente i criteri ambientali minimi per il servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili, (GU Serie Generale n. 2 del 04-01-2021), nonché nel d.m. Amb. del 29 gennaio 2021 inerente i criteri ambientali minimi di pulizia e disinfezione nelle strutture sanitarie”.

 

E in tale contesto i procedimenti inerenti il ciclo di lavaggio e disinfezione dei panni e similari in microfibra “devono essere effettuati in relazione agli adempimenti per il rischio di esposizione ad agenti infettivi dei disposti sopra menzionati del D.lgs. 81/2008 ed è quindi necessario che l’efficacia dell’attività microbicida sia dimostrata sempre in relazione alle norme tecniche comunitarie di riferimento (ad es. nel caso di dover dimostrare l’attività virucida si dovrà considerare la conformità alla EN 14476) esaminando tutte le verifiche sperimentali eseguite da laboratori di organismi terzi indipendenti, quali laboratori di centri universitari qualificati e di riferimento nel settore disciplinare”.

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli sul tema della disinfezione e che presenta, in chiusura, anche indicazioni sui:

  • riferimenti normativi
  • riferimenti bibliografici

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ La disinfezione ambientale e di superfici diversificate come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie ed in quelle ad esse assimilabili” a cura di A. Ledda (Inail Dit), A. Carducci (Università di Pisa) - M. Clementi (Università Vita-Salute San Raffaele - Milano) - D. D’Alessandro, S. Sernia (Università La Sapienza - Roma) - A. Firenze (Università di Palermo) - R. Lombardi, S, M. Triassi (Università Federico II - Napoli), Factsheet edizione 2022.

 

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