Progetto Fase 2 per la riapertura delle Attività Produttive in Veneto
La Regione Veneto sta progettando, come altre regioni (vedi Piemonte e Toscana), la riapertura delle attività produttive, rispettando le indicazioni degli esperti, e creando le condizioni per una estrema sicurezza sanitaria, per i lavoratori e per tutti coloro che, a diverso titolo, frequenteranno le aziende, dai titolari ai fornitori.
Va in questa direzione il Progetto “FASE 2 - Riapertura delle Attività Produttive”, elaborato dalla Direzione Prevenzione e Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, e che è stato condiviso con le parti sociali al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del progetto condiviso.
Il Progetto per la riapertura delle attività produttive si compone di due parti:
● un Manuale per la riapertura contenente indicazioni operative ed organizzative che ogni attività imprenditoriale dovrà seguire per riaprire
● un Progetto Pilota che ha l’obiettivo di testare il modello (sanitarioscientifico, organizzativo ed informativo) e valutarne l’estensione su scala più ampia
Le indicazioni operative del Manuale verranno quindi aggiornate e migliorate in base alle evidenze derivanti dal progetto pilota, e rappresentano una evoluzione delle indicazioni nazionali e regionali, tradotte in una semplice linea guida d’azione per aiutare le aziende a garantire la riapertura in sicurezza.
Per farlo si attiveranno tre fasi:
-l’individuazione in ogni azienda di un Covid-Manager come figura di riferimento dell’intero processo;
-la definizione di un Piano aziendale dei “rischi Covid”;
-la definizione e applicazione rigorosa di dieci indicazioni operative da attuare in azienda:
- Igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro
- Informazione e formazione di tutto il personale
- Incentivazione di smart working e limitazione delle occasioni di contatto
- Rilevazione della temperatura corporea di lavoratori, fornitori, visitatori
- Obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (criterio di distanza “droplet”) sia nelle postazioni di lavoro che negli ambienti comuni
- Rigorosa igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie
- Uso razionale dei test diagnostici
- Tutela dei lavoratori più vulnerabili
- Gestione degli eventuali casi di positività
La Regione, inoltre, attiverà direttamente alcuni significative azioni di supporto delle aziende, tra le quali:
- Un supporto di informazione e formazione, e tutorial per i datori di lavoro, per i Covid-Manager e per i lavoratori
- Un sistema di verifica accessibile alle singole imprese che mette a disposizione i “livelli di rischio” dei lavoratori, ottenuti dal sistema di biosorveglianza regionale come, ad esempio, lavoratori non reintegrabili per positività o isolamento o lavoratori reintegrabili con associato il profilo di rischio
- Predisposizione di un eventuale sistema di comunicazione diretta, tramite APP, per i lavoratori con finalità informative, di autodiagnosi, e con altre funzionalità che potranno essere attivate sulla base dell’evoluzione dello scenario.
Il documento entra poi nel dettagli delle fasi del processo:
La fase precedente alla riapertura
- Passo 1 L’azienda concorda con i rappresentanti dei lavoratori le modalità di partecipazione al percorso pilota di riapertura delle attività produttive nel rispetto dei vincoli e dei criteri disposti dal progetto regionale
- Passo 2 L’azienda individua la lista dei lavoratori che vorrebbe riammettere in servizio ed una serie di informazioni a corredo (CF, cell, mail, sede di lavoro, domicilio, etc) e invia informaticamente tale lista alla Regione
- Passo 3 I soggetti vengono incrociati con:
◆ I dati anagrafici e delle esenzioni, i dati dei tamponi, dei soggetti in isolamento
◆ Vengono quindi profilati in “già infettati”, “guariti”, “in isolamento”,“stato non noto”
◆ Solo i soggetti “guariti” e “stato non noto” (ma non “in isolamento”) vengono indicati come riammissibilial lavoro (ad eccezione delle categorie a rischio)
- Passo 4 Viene restituita all’azienda la lista dei lavoratori reintegrabili (da sottoporre a test sierologico quali-quantitativo e tampone) e la lista dei NON reintegrabili
- Passo 5 Viene inviato un questionario per misurare il tasso di contatti (contact-rate) durante l’attività lavorativa, per completare successivamente il profilo di rischio del lavoratore
Le fasi per l'ingresso in azienda
- Passo 6 e 7 viene effettuato il prelievo (in azienda, ambulatorio o laboratorio) per il test sierologico quali-quantitativo e si effettuail tampone naso-faringeo
- Passo 8 e 9 i risultati vengono registrati nel sistema di biosorveglianza → in base agli esiti dei risultati si dispone il reintegro o meno del lavoratore in Azienda (per il dettaglio si rimanda al protocollo di screening)
Le fasi di controllo
- Passo 10 - 11 sulla base degli esiti del test sierologico quali-quantitativo e del tampone viene restituita all’azienda la lista dei lavoratori per profilo epidemiologico (suscettibili, immunizzati, guariti) da sottoporre a controllo periodico come da protocollo di screening (con test rapidi e verifica temperatura)
- Passo 12 i risultati dei test sierologici rapidi DEVONO essere registrati sul sistema di biosorveglianza
- Misura aggiuntiva ogni giorno viene misurata la temperatura ai lavoratori prima dell’ingresso in azienda. Se > di 37.5 °C il lavoratore non viene ammesso al lavoro e viene segnalato al MMG e al SISP
Regione Veneto - Progetto “FASE 2 - Riapertura delle Attività Produttive” (pdf)
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Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 02/05/2020 (09:28:24) |
Le sciocchezze del secolo della Regione Veneto (Indicazioni operative Regione Veneto attività non sanitarie) Secondo la Regione Veneto "non si ritiene giustificato l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi" (pag. 7)? Da quando in qua chi aggiorna il DVR si deve giustificare? È solo chi non aggiorna il DVR che si deve giustificare. La crociata della Regione Veneto contro l'aggiornamento del DVR al rischio COVID-19 è una enorme sciocchezza: l'art. 29 del dlgs 81 prevede l'obbligo dell'aggiornamento in caso di riorganizzazione produttiva, imposta dai protocolli, i DPI di cui all'art.74 vanno usati previa valutazione dei rischi. L'art. 277 comma 4 prevede la valutazione del rischio biologico non intenzionale per le attività non sanitarie, individuate dalla circolare Inail n. 13/2020. |