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Il rischio biologico in ambiente sanitario: le misure di prevenzione
Roma, 16 Feb – Il volume Inail dal titolo “ Report azione centrale CCM 2018 - Volume 1. Modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione a fattori di rischio fisico, chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari”, pubblicato nel 2023, contiene un’interessante e utile rassegna di vari rischi professionali presenti nelle strutture sanitarie.
Uno dei rischi che il documento affronta – un rischio delicato all’interno di una ambiente complesso come l’ ambiente sanitario, specialmente dopo l’esperienza dell’emergenza pandemica - è il rischio biologico presentato in un capitolo (Capitolo 3, Parte Seconda) intitolato “Il rischio da agenti biologici in ambiente sanitario” e curato da Giuseppe Campo, Diego De Merich, Vanessa Manni, Benedetta Persechino, Paola Tomao e Nicoletta Vonesch (Dipartimento Dimeila, Inail).
Il capitolo non solo offre una breve presentazione delle indicazioni normative e di vari aspetti connessi alla valutazione del rischio derivante dall’esposizione agli agenti biologici, ma presenta anche utili indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione.
Per parlarne, sempre in relazione al contenuto del capitolo indicato sopra, affrontiamo i seguenti argomenti:
- Rischio biologico e misure di prevenzione: la normativa
- Rischio biologico e misure di prevenzione: le precauzioni e le misure
- Rischio biologico e misure di prevenzione: le misure igieniche e di emergenza
Rischio biologico e misure di prevenzione: la normativa
Il documento Inail (Capitolo 3) ricorda che nell’ambito del processo di valutazione del rischio, “il datore di lavoro mette in atto tutti gli interventi necessari alla eliminazione, ove possibile, del rischio o alla riduzione dello stesso al minimo possibile, attraverso misure di prevenzione commisurate all’entità del rischio”. Misure che possono essere tecniche, organizzative e procedurali “finalizzate a ridurre o evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici ai sensi dell’art. 272 comma 1 del d.lgs. 81/2008” (TU).
L’insieme delle misure (TU, art. 272, comma 2) “prevede:
- che i processi produttivi siano progettati adeguatamente, anche con l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, quali stanze a pressione negativa o dotate di sistemi di filtrazione dell’aria in entrata e in uscita (filtri HEPA e ULPA);
- che si eviti per quanto possibile l’utilizzazione di agenti biologici nocivi e, comunque, che si limiti il numero di lavoratori esposti;
- che vengano adottate:
- misure collettive e/o individuali di protezione;
- misure igieniche, finalizzate a prevenire o minimizzare ‘la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro’;
- ‘procedure per la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro’;
- verifica della presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile”.
E viene previsto l’uso del segnale di rischio biologico “nonché la definizione di procedure per il prelievo, la manipolazione e il trasporto in sicurezza di campioni di origine umana o animale”.
Rischio biologico e misure di prevenzione: le precauzioni e le misure
Si indica poi che nel caso degli operatori sanitari, “la progettazione degli ambienti di lavoro e delle misure da adottare risulta particolarmente complessa, al fine di preservare gli operatori stessi e prevenire la trasmissione degli agenti biologici a colleghi e pazienti”.
A tal proposito il capitolo sottolinea l’importanza dell’adozione delle ‘Precauzioni universali’, adottate dal CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta nel 1988 allo scopo di prevenire l’esposizione occupazionale degli operatori sanitari (OS) “ai virus trasmessi per via ematica e sostituite nel 1996 dalle cosiddette ‘Precauzioni standard’ al fine di prevenire le infezioni nosocomiali sia nei pazienti che negli OS”. Queste precauzioni “prendono in considerazione altri microorganismi oltre a quelli emotrasmessi e sono state ulteriormente aggiornate nel 2007 includendo nuove pratiche quali l’igiene respiratoria e pratiche iniettive sicure”.
Si indica poi che tra le misure di protezione collettiva si inseriscono, ad esempio, l’informazione e la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la sanificazione degli ambienti e delle superfici, la ventilazione e il corretto numero di ricambi d’aria, l’utilizzo di procedure idonee per lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di ventilazione e condizionamento.
Si segnala poi che “l’insieme di misure tecniche organizzative e procedurali da adottare per ridurre al minimo le possibilità di contagio è definito come ‘contenimento’”. E i livelli di contenimento “dipendono dalla classe di pericolosità dell’ agente biologico e dal tipo di contatto prevedibile e sono illustrati nell’allegato XLVII del d.lgs. 81/2008”, come modificato dal Decreto interministeriale 27 dicembre 2021.
Sono poi definite barriere di protezione tutte le misure “che siano rivolte a ridurre o evitare il rischio di esposizione per il lavoratore e di propagazione nell’ambiente”. Possono essere “barriere di natura fisica (isolamento, cappe biologiche, sterilizzazione, ecc.), chimica (detersivi, disinfettanti, disinfestanti) e biologica (vaccinazione)”.
Le barriere si distinguono in:
- barriere di protezione primaria: “comprendono tutte le misure necessarie a evitare l’esposizione del lavoratore”;
- barriere di protezione secondaria: “comprendono invece le misure necessarie a evitare la dispersione in ambiente dell’agente biologico, sia in condizioni di normale operatività che in condizioni di emergenza”.
Inoltre, le misure di protezione individuale sono “rappresentate dai dispositivi di protezione individuale (DPI); di particolare importanza per gli operatori sanitari è l’adeguata formazione e addestramento all’uso dei DPI, alle procedure di vestizione, svestizione ed eliminazione degli stessi una volta usati”.
Rischio biologico e misure di prevenzione: le misure igieniche e di emergenza
Il capitolo si sofferma, in particolare, sulle misure igieniche, di contenimento e di emergenza.
L’art. 273 TU illustra “le misure igieniche che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare in tutte le attività lavorative nelle quali sia stato valutato un rischio da esposizione ad agenti biologici”.
E queste misure igieniche “consistono in:
- servizi sanitari provvisti di docce con acqua calda e fredda e, se necessario, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- indumenti protettivi o altri indumenti idonei da riporre separatamente dagli abiti civili;
- controllo pulizia e disinfezione dei DPI dopo ogni utilizzo, ove non siano mono uso;
- pulizia e disinfezione e se, necessario, distruzione degli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici nell’area di lavoro”.
Si ricorda poi che nelle aree di lavoro nelle quali vi sia rischio di esposizione ad agenti biologici “è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca, applicare cosmetici”.
Sempre con riferimento al D.Lgs. 81/2008 si indica poi che gli Allegati XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) e XLVIII (Contenimento per processi industriali) “elencano le misure specifiche di contenimento degli agenti biologici rispettivamente per: strutture sanitarie, veterinarie, laboratori (di ricerca, didattici e diagnostici), stabulari e per i processi industriali”. Le indicazioni contenute nei suddetti allegati “riguardano le misure da adottare per i diversi livelli di contenimento nelle aree in cui vengono utilizzati agenti biologici”.
Gli art. 274 e 275 TU indicano poi, rispettivamente, “le misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie e per i laboratori e gli stabulari”: il datore di lavoro “deve applicare tali misure in base alla natura delle attività, alla valutazione del rischio per i lavoratori, alla natura dello specifico agente biologico ed in funzione delle sue modalità di trasmissione”.
L’art. 277 descrive, infine, le misure di emergenza “da applicare in caso di incidenti che portino alla dispersione ambientale di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4. In tale caso, i lavoratori devono abbandonare l’area interessata dalla dispersione degli agenti biologici alla quale possono accedere solo i lavoratori addetti agli interventi necessari con obbligo di indossare gli opportuni DPI”.
Sempre riguardo a questa tipologia di incidenti il datore di lavoro “informa dell’evento e delle cause che lo hanno determinato l’organo di vigilanza competente, i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, comunicando inoltre le misure adottate o che saranno adottate”. E il comma 3 dell’articolo 277 fa “obbligo ai lavoratori di segnalare tempestivamente ‘al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici’”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento e del capitolo sugli agenti biologici che riporta vari altri dettagli sul tema soffermandosi anche sui seguenti aspetti:
- adempimenti del datore di lavoro
- fonti di rischio e vie di trasmissione degli agenti biologici
- valutazione del rischio biologico
- sorveglianza sanitaria
- dispositivi di protezione individuale
- registri di esposizione
- emergenza epidemica da Sars-CoV-2
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Report azione centrale CCM 2018 - Volume 1. Modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione a fattori di rischio fisico, chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari”, documento e allegato. Il volume è curato da Giuseppe Campo, Diego De Merich, Giusi Piga e Massimo Spagnuolo (Dimeila, Inail); Coordinamento scientifico: Giuseppe Campo (Inail), Maria Giuseppina Lecce (Ministero della Salute), edizione 2023 (formato PDF, 2.88 MB).
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