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Dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

17/05/2011

Un documento affronta le problematiche relative alla scelta e alle caratteristiche dei DPI per la prevenzione del rischio biologico. Il ruolo del datore di lavoro, i guanti, gli indumenti, la protezione del volto e delle vie respiratorie.

Roma, 17 Mag -  Sul sito dell’ Inail - Area di Ricerca ex Ispesl è da qualche giorno disponibile il documento “Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, un documento tecnicorealizzato dal Tavolo permanente sulla gestione dei rischi igienico ambientali, mediante l’indirizzo tecnico dell’Ispesl.
 
Ricordiamo che questo Tavolo permanente, coordinato in questo caso dal Prof. Roberto Lombardi (INAIL Area di ricerca ex ISPESL, Dipartimento Igiene del Lavoro), è stato costituito su richiesta dei RSPP di varie Strutture Sanitarie Nazionali ed è attualmente composto da Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e Medici Competenti.
 
Il documento che affronta, come si evince dal titolo, le problematiche della scelta dei DPI in merito alla prevenzione del rischio biologico, pone l’accento sui diversi punti che possono interessare le attività lavorative caratterizzate da questo rischio.
 
Si sottolinea il “ruolo fondamentale del Datore Di Lavoro (DDL) in qualità di responsabile del sistema di sicurezza attuato nei confronti dei lavoratori, il quale è coadiuvato dal RSPP e dal Medico Competente e che, tra l’altro, hanno il compito di definire mediante la collaborazione di altri soggetti del suddetto management in attuazione dei disposti degli Artt. 18 e 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la caratterizzazione dei DPI all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)”. E in tal senso viene ricordato che esistono numerose sentenze che “evidenziano i ruoli e le responsabilità del sistema di prevenzione e protezione”, molte di queste sentenze sono raccolte in un allegato al documento.
 
Si evidenzia inoltre che la “necessità di rendere disponibili e di impiegare i suddetti DPI è una diretta derivazione di una corretta e appropriata valutazione del rischio da agenti biologici”.
 
Riguardo alla scelta e caratterizzazione dei DPI  viene rilevato che gli aspetti di maggiore criticità sono “relativi ai guanti, agli indumenti e, in alcuni casi, ad una specifica tipologia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (i.e. facciale filtrante) in quanto sono sottoposti sia alla normativa relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale che a quella relativa ai Dispositivi Medici e solo la valutazione del rischio delinea l’obbligo di impiegare tali dispositivi che siano qualificati come DPI”.
 

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Guanti 
Il documento ribadisce che “venga emessa una certificazione CE di Tipo dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come Dispositivo di Protezione Individuale,  che attesti la conformità alla norma tecnica EN 374 per la ‘protezione da microrganismi’, e che dichiari che il DPI è in III categoria.  A tal proposito è opportuno visionare sempre copia della certificazione ed eventualmente della documentazione correlata”.
 
Anche in relazione a quanto contenuto nel Decreto legislativo 81/2008, in merito alla “necessità di garantire la migliore tutela della salute anche in base all’offerta tecnologica”, si sottolinea che “l’evoluzione della tecnica della prevenzione ha reso disponibili sul mercato un tipo di guanti realizzato con una formulazione immessa nella matrice polimerica che esercita una disinfezione in grado di ridurre di circa l’80% la concentrazione dell’agente infettivo in caso di lacerazione. Tale tipologia di guanto andrà resa disponibile per gli operatori che hanno necessità di manipolazione fine e non possono indossare guanti antitaglio e che, nell’ambito della valutazione del rischio, presentano, in base all’osservazione delle modalità lavorative, particolari modalità espositive per quanto concerne il rischio di lacerazione del guanto (es. operatori addetti al lavaggio dei ferri chirurgici, operatori di equipe chirurgica che eseguono una tipologia di interventi particolarmente invasiva, ecc.)”
Si ricorda che i guanti classificati come DPI sono “disponibili anche di tipologia chirurgica con certificazione di sterilità”.
Vi rimandiamo alla lettura del documento originale in merito altre possibili caratterizzazioni tecniche del DPI in oggetto.
 
Indumenti
Per gli indumenti di protezione “deve essere stata emessa una certificazione CE di Tipo dall’Organismo Notificato per la protezione da agenti biologici ai sensi del D.Lgs. 475/92, in conformità ai requisiti della norma tecnica EN 14126 e che siano classificati in III categoria”.
In particolare si sottolinea che se l’indumento protettivo è composto da più parti “questo deve essere progettato in modo tale da garantire la tutela dell’operatore in tutte le prevedibili posture di lavoro, inoltre per qualsiasi indumento si deve assicurare sempre un’adeguata protezione lungo le parti di chiusura”.
Per garantire “costantemente e completamente la protezione del lavoratore è necessario che l’operatore indossi gli indumenti per tutto il periodo in cui permane il rischio di esposizione agli agenti biologici. Le caratteristiche tecniche e le specifiche costruttive devono essere chiaramente illustrate in una nota informativa allegata all’indumento stesso all’atto della fornitura/vendita”.
Sono disponibili anche indumenti di protezione di tipologia chirurgica con certificazione di
sterilità per l’impiego in sala operatoria.
 
DPI per la protezione del volto da schizzi di liquidi biologici
Devono possedere la “certificazione emessa dall’Organismo Notificato per il Produttore, relativamente alla marcatura CE come DPI con conformità alla norma tecnica EN 166.  Nel caso siano disponibili dispositivi per i quali la certificazione CE evidenzi la classificazione in III cat.  e la protezione da agenti biologici questi saranno da preferire come misura di protezione individuale”.
 
DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici
Questi dispositivi, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono “caratterizzati da una certificazione CE di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come Dispositivo di Protezione Individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”.
 
Si ricorda infine che la “ struttura sanitaria deve prevedere apposite procedure aziendali che stabiliscano in maniera univoca le modalità di gestione anche dopo l’uso del DPI.  Tali procedure, riferendosi agli agenti biologici che rappresentano i rischi di esposizione, devono tenere conto dei livelli di contenimento da realizzare. La struttura sanitaria deve stabilire inoltre le modalità di conservazione e l’eventuale decontaminazione per i DPI riutilizzabili, oppure le modalità per un corretto smaltimento”.
E l’utilizzatore è “tenuto a rispettare le indicazioni di manutenzione stabilite dal fabbricante”.
Si prescrive, inoltre, che i “DPI monouso non devono essere riutilizzati dopo l’uso e vanno in ogni caso scartati se danneggiati, sporchi o contaminati da sangue o altri fluidi biologici”.
 
Si sottolinea infine come la risultante “ottimizzazione  ottenuta attuando le misure di sicurezza (i.e. DPI) evidenziate nel presente documento, potrà essere una risorsa utilizzabile dalla Struttura Sanitaria interessata al fine di concorrere alla riduzione del premio assicurativo Inail”.
 
 
Gli allegati al documento:
 
- estratto delle Linee Guida sull’ attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l’operatore nelle strutture sanitarie (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
 
- estratto delle Linee Guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio;
 
- estratto delle Linee Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla Sicurezza e all’igiene del lavoro nel “Blocco Parto”;
 
- elenco delle principali sentenze emesse negli ultimi anni in tema di Dispositivi di Protezione Individuale e gestione delle responsabilità correlate.
    
 
 
 
 
Inail - Area di Ricerca ex Ispesl, Allegati al documento “Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” (formato PDF, 741 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 


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