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COVID-19: la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

COVID-19: la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

05/03/2020

La Regione Veneto ha pubblicato un documento che contiene indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari in relazione all’epidemia da COVID-19. Le indicazioni per i datori di lavoro e la valutazione dei rischi.

 

Venezia, 5 Mar – Considerando non solo l’evoluzione dello scenario epidemiologico legato al nuovo coronavirus, ma anche le difficoltà che le aziende hanno nell’affrontare questo nuovo rischio biologico, finalmente si comincia a sentire, come da noi richiesto più volte nei nostri articoli, anche qualche indicazione istituzionale, in questo caso dalla Regione Veneto.

 

Regione Veneto che ravvisata la necessità di “fornire indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19” e nella consapevolezza che “la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali”.

 

E considerato che l’ambiente di lavoro “rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela” – “tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori” e “tutela della salute degli operatori sanitari” - la Regione Veneto ha pubblicato il documento “COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, curato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.

 

L’obiettivo del documento, “destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, è quello di “fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”. Il documento, che riporta informazioni coerenti con le indicazioni dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, affronta anche temi delicati come quello relativo all’aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali che PuntoSicuro ha affrontato in vari articoli.

 

E chiaramente nel documento si segnala che “eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Le indicazioni per i datori di lavoro e i collaboratori

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta a proposito del virus SARS-CoV-2 utili definizioni e criteri (ad esempio la definizione di “contatto stretto ad alto rischio di esposizione”) e veniamo alle tante informazioni per il datore di lavoro e per i suoi collaboratori.

 

Il documento riporta indicazioni di natura operativa, “eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l’infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l’azienda è operativa”.

 

Si indica, ad esempio, che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 “rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia”.

 

Inoltre al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, “si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

  • favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto ‘lavoro agile’ o ‘ smart working’);
  • evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
  • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
  • regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)”.

 

Si ritiene poi necessario che il Datore di Lavoro, “in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

  • evitare contatti stretti3 con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’ igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni”.

 

Riguardo alla pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, si indica che “a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari”.

 

Gli scenari plausibili correlati al COVID-19

Nel documento si riportano poi alcuni scenari plausibili, “corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

  • Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
  • Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
  • Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
  • Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
  • Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali” – il documento riporta un link di esempio - al fine di “valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione”.
  • Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

 

Si precisa “che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

 

L’aggiornamento della valutazione dei rischi

Come indicato a inizio articolo il documento della Regione Veneto entra si sofferma anche sulla necessità o meno di aggiornare la valutazione dei rischi aziendali.

 

Il documento indica che in tale scenario, infine, “in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda)”.

 

Diversamente – continua il documento – “può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, versione 03.03.20 (formato PDF, 239 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020).

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 



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Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 1
05/03/2020 (08:10:11)
Bene così. Ed in questo senso sulla questione DVR si stanno muovendo tutti gli OdV. Il dibattito, anche aspro, ha probabilmente contribuito ad evitare che venissero diffuse impostazioni "poco pertinenti".
Come suggerimento, proporrei alla redazione di "linkare" questo contributo alle discussioni precedenti.
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
05/03/2020 (10:21:39)
Va apprezzato il fatto che, singolarmente e giorno per giorno, gli OdV nel turbinio di concrete e frenetiche attività sanitarie su questo argomento (in particolare modo in questo periodo), riescano a dare la loro interpretazione anche sugli obblighi in capo ai DdL esclusi dall'All. XLIV:
"... non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi..."
che, ormai alla nausea, è opportuno ri-precisare non significa "non dev'essere fatto niente"

Nell'attesa e disponibilità di applicazione di eventuali altre e diverse indicazioni degli Organi Istituzionali quali il MinSalute a noi tecnici non resta altro che aggiungere: "amen".
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - ex Ispettore tecnico del lavoro - likes: 0
05/03/2020 (11:11:08)
Concordo con le direttive su esposte ed i pensieri dei due sopra, sperando che qualche frate benedettino si possa ragionevolmente convertire . Buona giornata a tutti
Rispondi Autore: Massimo Marco Domestici - likes: 0
05/03/2020 (17:55:57)
Da tempo ritengo che le Regioni dovrebbero perdere la potestà legislativa concorrente in materia di salute sul lavoro. Specie in situazioni di emergenza come questa la sanità deve avere una sola voce univoca su tutto il territorio. Le fughe in avanti delle singole Regioni a mio avviso sono sbagliate. Simili indicazioni operative devono pervenire dal Ministero della Salute in coordinamento con quello del Lavoro e devono essere nazionali e non locali.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
06/03/2020 (16:51:44)
Alla lista si aggiunge anche la Regione Marche.

NOTA INFORMATIVA PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO MARCHIGIANO, NEL PERIODO DI EPIDEMIA DA NUOVO CORONAVIRUS

……………………

2. Aziende nelle quali l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale.

Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus.
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
16/03/2020 (20:34:13)
Salve, sono un operatore ecologico. Visto il mio lavoro sono a contatto con rifiuti e materiali inquinati. Per questo motivo sono obbligato a fare la doccia a ogni fine turno nella mia sede lavorativa. L'azienda in questo momento ci ha vietato di fare la doccia in seguito ai vari decreti ecc.. Allora la mia domanda: per quale motivo la doccia può essere motivo di contagio tra persone infette? In giro trovo solo gran confusione in merito. Chi dice per i vapori, chi dice perché il virus rimane presente a lungo su determinati materiali ecc. Grazie mille
Autore: Vincenzo
04/03/2021 (12:59:19)
Ci siamo posti anche noi lo stesso problema. Credo che vietare la doccia non sia corretto, essendo l'attività nel settore dell'igiene urbana richieda una condizione di igienicità dei propri operatori. Resta il problema di lavarsi senza una protezione (per sé e per gli altri) delle vie respiratorie. Potrebbe essere una soluzione diminuire/regolamentare l'uso delle docce
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/05/2020 (09:29:42)
Le sciocchezze del secolo della Regione Veneto (Indicazioni operative Regione Veneto attività non sanitarie)
Secondo la Regione Veneto
"non si ritiene giustificato l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi" (pag. 7)? Da quando in qua chi aggiorna il DVR si deve giustificare? È solo chi non aggiorna il DVR che si deve giustificare. La crociata della Regione Veneto contro l'aggiornamento del DVR al rischio COVID-19 è una enorme sciocchezza: l'art. 29 del dlgs 81 prevede l'obbligo dell'aggiornamento in caso di riorganizzazione produttiva, imposta dai protocolli, i DPI di cui all'art.74 vanno usati previa valutazione dei rischi. L'art. 277 comma 4 prevede la valutazione del rischio biologico non intenzionale per le attività non sanitarie, individuate dalla circolare Inail n. 13/2020.

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