COVID-19: indicazioni per le aziende non sanitarie e le attività produttive
Milano, 19 Mar – In questa situazione di emergenza relativa alla diffusione del virus Sars-CoV-2 è bene che siano sempre di più le voci, non solo delle associazioni professionali, delle aziende sanitarie o delle Regioni, in grado di fornire utili consigli alle aziende, agli operatori e ai lavoratori.
Presentiamo oggi le indicazioni di una importante associazione scientifica, l’Associazione italiana igienisti industriali ( AIDII) che ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il progresso e la diffusione dell’igiene industriale, cioè della disciplina che si occupa dell'individuazione, della valutazione e del controllo, ai fini della prevenzione e dell'eventuale bonifica, dei fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dall'attività industriale, presenti all'interno e all'esterno degli ambienti di lavoro.
In particolare il documento su cui ci soffermiamo, dal titolo “COVID-19 - Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere”, è a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Le misure generali per le aziende e le indicazioni per il trasporto merci
- L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
- Formazione, informazione e uso dei dispositivi di protezione individuali
Le misure generali per le aziende e le indicazioni per il trasporto merci
Il documento AIDII richiama, tenendo conto di vari riferimenti normativi e procedurali - anche del recente “ Protocollo condiviso” sottoscritto dalle parti sociali - i “principi generali riguardo alla formulazione di indicazioni operative per l’adozione negli ambienti di lavoro di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19”. Ed è destinato a “tutti soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.
Riportiamo la prima pagina del documento che raccoglie anche l’indice:
Ci soffermiamo sulle indicazioni per il datore di lavoro e per i suoi collaboratori.
Queste alcune misure generali:
- “Favorire per tutti i casi possibili, l’adozione di lavoro in remoto e/o lavoro agile ( smart-working) per limitare gli spostamenti dei lavoratori e ridurre in numero di accessi presso il sito Aziendale;
- Tutte le attività che comportano l’aggregazione di persone all’interno dell’Azienda devono essere vietate o sospese;
- Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (Allegato 1 DPCM 08/03/2020 - Misure igienico-sanitarie)”. Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta alcune misure di prevenzione;
- “Consegnare ai lavoratori (via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro) un’informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale;
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati con disinfezione delle superfici con soluzioni di etanolo, di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o di ipoclorito di sodio;
- Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi”.
Per quanto concerne poi il trasporto merci, “si raccomanda di adottare misure di prevenzione e cautela, quali ad esempio:
- limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento a DPI per le vie respiratorie;
- prevedere la pulizia e disinfezione dell’abitacolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia dell’attività svolta ed almeno una volta al giorno;
- durante le attività di carico e scarico delle merci rispettare sempre la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone”.
L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
Il documento si sofferma poi sull’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Si indica che nella maggioranza dei comparti lavorativi “l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus”.
E per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, “per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione. Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2”.
Formazione, informazione e uso dei dispositivi di protezione individuali
Il documento si sofferma poi sull’informazione e formazione dei lavoratori.
Si indica che le attività di formazione, informazione e addestramento, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM del 08/03/2020 e s.m.i., “sono rimandate sino ad emergenza terminata, a meno che non siano erogate in modalità videoconferenza (formazione a distanza / in remoto). Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza”.
Riportiamo, infine, alcune indicazioni sull’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie.
Si indica che per quanto ad oggi “non sia stato normato l’uso di mascherine medico-chirurgiche per operatori non sanitari, e/o come protezione personale per lavoratori generici e popolazione generale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare comunque una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto il Coronavirus e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.
Inoltre l’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP secondo le norme) “dovrebbe essere attentamente valutato per tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena. L’uso razionale delle mascherine medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. Le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori risultano quindi di fondamentale rilevanza”.
Si sottolinea poi che l’uso della mascherina medico-chirurgica o dei DPI per le vie respiratorie “deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgica sovrapposte. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori”.
E infine si raccomanda di “seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19”.
Segnaliamo, come aggiornamento relativo a quanto contenuto nel documento, che il recente decreto-legge economico per l'emergenza Coronavirus, il cosiddetto “decreto cura Italia”, indica (art. 16) che, fino alla fine dell’emergenza, sono considerabili DPI, in relazione all’articolo 74 del D.Lgs. 81/2008, anche le mascherine chirurgiche.
Concludiamo segnalando che il documento riporta ulteriori indicazioni per dipendenti, collaboratori, clientela, fornitori e terzi.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Associazione italiana igienisti industriali, “ COVID-19 - Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere”, a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, documento del 15 marzo 2020 (formato PDF, 203 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: ciro.buono@gmailcom - likes: 0 | 19/03/2020 (09:41:06) |
Buongiorno, non mi trovo sulla classificazione. Il coovid-19 appartiene alla famiglia Coronaviridae. Detta famiglia è contemplata nell'allegato XLVI, ma non è contemplato il covid-19 bensì solo Ebola e Marburg. Poiché la classe è attribuita al virus e la famiglia ritengo che innanzitutto dato virus non è classificato dal dlgs 81/2008. Leggo in giro che detto virus è stato classificato da organismi internazionali come appartenente al gruppo 2. Sarà che sono testardo, ma non sono d'accordo, credo che questa responsabilità di classificazione ricada sul datore di lavoro e che secondo quanto previsto dall'art. 268, ai fini della valutazione del rischio, il Covid-19 appartenga al gruppo 4 per le caratteristiche di cui alla lettera d). Volevo il vostro parere. Buona giornata |
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0 | 19/03/2020 (09:59:39) |
Giusta domanda. Anche a me sembra più un gruppo 4. Riporto l'articolo in questione: TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. |
Rispondi Autore: Matteo - likes: 0 | 19/03/2020 (13:18:06) |
Ma nessuno solleva un sopracciglio sul fatto che le mascherine chirurgiche vengano equiparate ai DPI per decreto, quando è arcinoto che solo le fp2 ed fp3 sono in grado di fornire una qualche protezione sempre se indossate correttamente e gestite correttamente? |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 19/03/2020 (14:21:52) |
Per Ciro Buono. Il Corona Virus, per ora, è classificato come Agente Biologico di gruppo 2 anche se l'OMS sta pensando di spostarlo al gruppo 3 visto che si tratta di un virus della famiglia dei "Coronaviridae" che, a differenza degli altri della stessa famiglia, ha invece una elevate capacità di propagarsi nella comunità, ecc. Il rigo sotto, invece, è quello della famiglia dei Filoviridae come l'Ebola e il Marburgo caratterizzati da un tasso di mortalità elevatissimo e quindi molto superiore a quello del Cora Virus (3% ca.). |
Rispondi Autore: Giacomo - likes: 0 | 19/04/2020 (21:58:17) |
Sull'Ordinanza n.38 del 18 Alrile 20202 della Regione Toscana è riportato l'uso di due mascherine chirurgiche contemporaneamente in caso di mancato rispetto della distanza di sicurezza. Sovrapposte? Che ne pensate? Ho frainteso io il senso dell'ordinanza? |
Autore: Nikolin Kodheli | 20/04/2020 (22:29:35) |
Sembra che l'ordinanza della Regione affermi proprio quello. Il Ministero della Salute non lo ritiene utile (vedi sito del Ministero della Salute: Sezione Covid-19, occhio alle bufale, bufala n. 4). Forse la decisione della Regione si basa su qualche pubblicazione (forse questa?): Protecting healthcare staff from severe acute respiratory syndrome: filtration capacity of multiple surgical masks J.L. Derrick*, C.D. Gomersall Comunque direi che non è bello vedere due posizioni così contrastanti tra Regione e Ministero della Salute... |