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Coronavirus: come deve proteggersi chi lavora a contatto con il pubblico?

Coronavirus: come deve proteggersi chi lavora a contatto con il pubblico?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da agenti biologici

07/02/2020

La prevenzione del nuovo coronavirus con riferimento ad una circolare del Ministero della Salute e ad un report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Le indicazioni per gli operatori a contatto con il pubblico.

 

Brescia, 7 Feb – Dopo aver fornito, in un precedente articolo, alcune informazioni sul nuovo coronavirus e su semplici indicazioni di prevenzione che possono costituire uno strumento di difesa dal contagio, torniamo oggi a parlare dell’epidemia da coronavirus 2019-nCoV in riferimento ai tanti documenti ufficiali che vengono pubblicati in questi giorni sul tema.

Documenti che ci permettono anche di offrire qualche informazione per la prevenzione di questo particolare rischio biologico nel mondo del lavoro.

 

Prima di presentare la nuova circolare del Ministero della Salute sulle misure preventive da adottare tra gli operatori che lavorano a contatto con il pubblico e un documento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( ECDC), raccogliamo nuove informazioni generali sulla prevenzione tratte da Epicentro, il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto superiore di sanità.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



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Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Trasmissione, prevenzione e trattamento

Sul portale Epicentro sono offerte diverse informazioni relative al nuovo coronavirus.

 

Come avviene la trasmissione?

Si segnala che i coronavirus umani “si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso:

  • la saliva, tossendo e starnutendo
  • contatti diretti personali
  • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
  • una contaminazione fecale (raramente)”.

Riguardo al nuovo coronavirus 2019-nCoV si riportano anche alcune indicazioni tratte dal “Situation Report – 12”, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020. E “sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV”.

Inoltre l’OMS è “a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV”.

 

Come già riportato anche in altri nostri articoli, non esistono attualmente trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus “e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente. Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio”.

 

In merito alla prevenzione è possibile ridurre il rischio di infezione proteggendo se stessi e gli altri. Questi alcuni accorgimenti di autoprotezione:

  • “Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
  • In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.
  • Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi”.

Le indicazioni per proteggere gli altri:

  • “Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto).
  • Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
  • Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito”.

 

Riprendiamo dal portale anche una semplice infografica proprio sull’uso della mascherina:

 

 

La nuova circolare del Ministero della Salute

Veniamo alla Circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020 della Direzione generale della prevenzione sanitaria (Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale) del Ministero della Salute. Una circolare che ha per oggetto “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”.

 

Riguardo all’epidemia da coronavirus 2019-nCoV in corso nella Repubblica popolare cinese si riportano alcune indicazioni sulla situazione epidemiologica.

 

Si segnala, come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che “la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all’interno dell’Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa, se i casi vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata. La probabilità di osservare casi in soggetti di qualsiasi nazionalità provenienti dalla Provincia Cinese di Hubei è stimata alta, mentre è moderata per le altre province cinesi”. E presso il Ministero della salute “è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione; sono in atto tutte le procedure per l’identificazione tempestiva e la gestione appropriata di casi sospetti, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale”. Si ricorda poi che ulteriori informazioni operative “possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della salute, 1500.

 

Le indicazioni operative per i lavoratori a contatto con il pubblico

Veniamo brevemente alle semplici indicazioni operative rivolte specificatamente agli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, che, come vedremo, sono, nella maggior parte dei casi, comuni misure preventive.

 

Si sottolinea preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente ( D.Lgs. 81/2008), “la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”.

 

Si indica poi che le misure “devono tener conto della situazione di rischio” che – con riferimento a quanto indicato nel documento riguardo alla situazione epidemiologica e alla valutazione del rischio – “nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall’assenza di circolazione del virus”.

 

Inoltre, come si evince da una precedente circolare relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, “questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati. Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

  • lavarsi frequentemente le mani;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
  • adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

 

Laddove, nel corso dell’attività lavorativa, “si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto” (con riferimento alla circolare Ministero Salute 27 gennaio 2020) “si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV”.

E “nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:

  • evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
  • se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
  • lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
  • far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso”.

 

Riprendiamo le indicazioni, tratte dalla circolare citata, su cosa si possa identificare con un caso sospetto. Sono presentate due possibilità:

La prima riguarda “una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e almeno una delle seguenti condizioni:

  • storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
  • il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

La seconda possibilità riguarda, infine, “una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle seguenti condizioni:

  • contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
  • ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
  • ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov”.

 

Le indicazioni per la gestione dei casi nelle strutture sanitarie

Presentiamo, in conclusione, un documento prodotto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( ECDC), un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive.

 

L’ECDC ha pubblicato il report tecnico “Infection prevention and control for the care of patients with 2019-nCoV in healthcare settings” sulle misure di controllo da adottare nella gestione dei casi sospetti e confermati di infezione.

 

Il documento fornisce linee di indirizzo per le strutture sanitarie e ai fornitori di assistenza sanitaria nell’Unione Europea (e nel più vasto spazio economico europeo – SEE) per ridurre il rischio di trasmissione di 2019-nCoV nei contesti sanitari e nei laboratori.

Sono riportate, tra le altre cose, indicazioni per il contatto iniziale con i casi sospetti di 2019-nCoV, per la gestione del paziente, per la gestione dei rifiuti e per i test di laboratorio.

 

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti presentati nell'articolo:

Circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria (Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale), oggetto “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico” (formato PDF, 205 kB).

 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), “ Infection prevention and control for the care of patients with 2019-nCoV in healthcare settings”, report tecnico  (formato PDF, 270 kB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi da agenti biologici

 



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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/03/2020 (12:40:09)
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
Elena Chiefa - Francesco Santi - Mario Stigliano
(Vers. 1.5 - Aggiornata al 1 marzo 2020)
La Valutazione dei Rischi e COVID-19
Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?
Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).
L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).
La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti.
I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.
Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV (dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
Sulla base di questa classificazione quindi possiamo analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico.
CASO 1 – Ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica.
Ad esempio ambito sanitario, nei pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aereportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi ...
Il Datore di Lavoro ha già valutato il rischio biologico nel DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. E’ necessario gestire il rischio con una procedura specifica che, partendo dalla valutazione del Rischio come combinazione del
Entità del pericolo dell’agente biologico combinato alla Probabilità di esposizione dei lavoratori (R = E x P), valuta come intervenire operativamente per ridurre al minimo tale rischio. Le azioni possibili dipenderanno dalla valutazione e, come per tutti gli altri agenti biologici, dovranno comprendere sicuramente anche la corretta informazione, la formazione dei lavoratori e la fornitura dei DPI secondo la specifica mansione e valutazione (si veda più in dettaglio oltre).
È chiaro che nei settori indicati non si può eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche (D.P.I. ed altro) a quelle comportamentali (procedure, formazione e informazione, etc…).
Al fine di tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure precauzionali, quali definire procedure operative per la prevenzione e gestione del rischio, provvedere alla fornitura di adeguati DPI (adeguati anche sotto il profilo ergonomico) e deve assicurare la salubrità degli ambienti, dunque l’installazione di erogatori di gel antibatterici, l’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti.
Tra le misure urgenti da adottare rientrano quelle indicate nel D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e le nuove indicazioni e chiarimenti della circolare del 22/02/2019 del Ministero della Salute. Con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, emergenza dichiarata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nella finalità di prevenire e contrastare l’ulteriore propagazione del coronavirus

CASO 2 – Altri ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico.
Per meglio comprendere, a titolo di mero esempio: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…
Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosidetto “Rischio Biologico Generico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non
dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR.
Stante però la situazione di allarme sociale diffuso dalle notizie e dai Media, il Datore di Lavoro può considerare un’integrazione al DVR Biologico specificando il “nuovo” agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla comprensenza di esseri umani sul sito di lavoro.
Il Datore di Lavoro quindi dovrà verificare che sia stata fatta corretta formazione e informazione ai propri dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico.
Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette.
Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia con un certo numero di casi e la conseguente suddivisione fra zone rosse (comuni ove è presente un focolaio) e zone gialle (intere regioni in cui è maggiormente possibile una diffusione del virus) il Datore di Lavoro può comunque valutare insieme al Servizio Prevenzione Protezione nel suo complesso la verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico.

Vademecum Aias sul Coronavirus che sposa sostanzialmente le mie posizioni.
Dice che l'azienda deve già avere il documento sul rischio biologico generico che include anche influenze e simili. E che però può essere opportuno un aggiornamento della parte rischio generico Coronavirus. È molto importante il punto che il rischio biologico generico sia sempre valutato.

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