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Campi Elettromagnetici: valori di azione e limite di esposizione

Campi Elettromagnetici: valori di azione e limite di esposizione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi campi elettromagnetici

13/12/2017

Con quali valori è necessario confrontarsi ai fini della valutazione del rischio? Quali misure di tutela è necessario attuare se si rispettano i livelli di azione per i lavoratori?


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Con quali valori è necessario confrontarsi ai fini della valutazione del rischio?

La normativa intende prevenire sia gli effetti di tipo DIRETTO che gli effetti di tipo INDIRETTO

 

Il confronto con i Valori di Azione e con i Valori Limite di Esposizione fissati dal D.lgvo 81/08 così come modificato dal D.lgvo 159/2016 è da effettuarsi al fine di prevenire l'insorgenza degli EFFETTI BIOFISICI DIRETTI sui soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche all'esposizione a CEM e/o altri effetti indiretti nell'ambiente di lavoro (innesco incendi/esplosioni, correnti di contatto etc.)

 

Gli EFFETTI INDIRETTI insorgono tipicamente a livelli espositivi molto inferiori ai Valori di Azione per gli effetti DIRETTI fissati dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo IV e smi, e possono avere gravi ricadute sulla salute (cfr. soggetti particolarmente sensibili) e sulla sicurezza (cfr. proiezione di oggetti ferromagnetici nel caso di campo magnetico statico).

 

Il primo degli effetti indiretti da prevenire, in quanto ha la soglia di insorgenza più bassa di tutti, è il malfunzionamento di Dispositivi Elettronici Impiantati Attivi (ad esempio defibrillatori impiantati o pacemaker): poiché tali attrezzature possono avere una funzione vitale, le conseguenze delle interferenze possono essere anche gravissime o letali.

 

È importante ricordare in ogni caso che la valutazione del rischio deve in primo luogo individuare le aree in cui vengono superati i limiti di esposizione (anche mediante la verifica del rispetto dei corrispondenti livelli di riferimento) per la POPOLAZIONE GENERALE, di cui alla raccomandazione 1999/519/CE. Tali aree andranno delimitate per prevenire l'accesso ai soggetti non professionalmente esposti, equiparabili ai soggetti della popolazione generale. L’individuazione di tali aree può essere efficace anche ai fini della tutela di alcune categorie di soggetti particolarmente sensibili, quali le donne in gravidanza, mentre può non esserlo nel caso di altre categorie, quali i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi. Per questi ultimi, la valutazione del rischio richiede approfondimenti specifici da effettuare in stretta collaborazione col medico competente.

 

Quali misure di tutela è necessario attuare se si rispettano i livelli di azione per i lavoratori?

L'art. 210 del D.lgvo 81/08 così come modificato dal D.lgvo 159/2016 prescrive al comma 2 che sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti

 

Pertanto anche se si rispettano i livelli di azione per i lavoratori si dovrà comunque procedere alla individuazione delle aree di superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale contenuti nella Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz. G.U.:

 

1999/519/CE: Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz

 

Le aree di superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale andranno opportunamente delimitate e segnalate al fine di prevenire gli effetti dell’esposizione su soggetti particolarmente sensibili, con controindicazioni assolute o relative all’esposizione a CEM, indipendentemente dal fatto che in azienda siano presenti o meno lavoratori particolarmente sensibili all'atto della valutazione del rischio CEM.

 

Ciò in considerazione del fatto che la valutazione del rischio CEM è di norma aggiornata ogni quattro anni, ed in tale intervallo potrebbero intercorrere modifiche nella suscettibilità individuale dei lavoratori in relazione all'esposizione a CEM (esempio stato di gravidanza, impianto pacemaker etc.).

 

La procedura da applicarsi ai fini della delimitazione e segnalazione delle aree - con riferimento a quanto indicato dalla norma CEI EN 50499 ancora valida nell’approccio generale alla valutazione del rischio - è riportata in un precedente articolo ( Campi Elettromagnetici: prevenzione e protezione).

 

Inoltre nel caso si riscontrino superamenti dei livelli di riferimento per la popolazione generale - anche se sono rispettati i Livelli di Azione per i lavoratori - andranno attuati gli artt. 184 e 210 bis del D.lgvo 81/08 che  riguardano specificamente l’offerta di informazioni e formazione ai lavoratori che potrebbero essere esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro.  Pertanto nel caso siano presenti aree ove si riscontri il superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale il contenuto della formazione riguarderà necessariamente le procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM e nell’accesso alle aree ove queste sono impiegate andranno impartite informazioni specifiche relative:

 

a)  alle condizioni di accesso alle aree ove si superano i Livelli di riferimento per la popolazione generale per lo svolgimento delle differenti attività;

 

b) le mansioni (possibilmente con elenco nominativo) di coloro che sono autorizzati ad accedere alle aree ad accesso regolamentato;

 

c)  nominativi dei membri del personale responsabili della supervisione del lavoro o dell’attuazione delle restrizioni di accesso;

 

d) l’identificazione dei gruppi specificamente esclusi da tali aree, per esempio i lavoratori particolarmente sensibili al rischio (vedi art. 210-bis del D.lgvo 159/2016).

 

 

Fonte: PAF

 

 

Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172).

 

1999/519/CE: Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
 


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Rispondi Autore: Valentino Soncini - likes: 0
30/05/2019 (14:02:29)
lavoro spesso in una postazione di reception per 6/8 ore e in prossimita' di questa a distanza di 3 anni hanno istallato un ripetitore di segnale wi-fi proprio sulla mia testa (1metro)
l'anno scorso durante una visita mi e' stato diagnosticato un nodulo polmonare di 5mm. non sono tranquillo.Ci potrebbe essere correlazione?? grazie.

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