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Campi elettromagnetici e tetti: la definizione di piano di calpestio
Con la pubblicazione della Risposta n. 190108 del 15 settembre 2026 all'Interpello ambientale prot. n. 129469 del 18 giugno 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito fondamentali chiarimenti interpretativi sulla tutela della popolazione e dei lavoratori non professionalmente esposti dai campi elettromagnetici(CEM).
L'istanza di interpello, avanzata ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 dalla Sindaca del Comune di Firenze (con il coinvolgimento di ARPAT e USL Toscana Centro), ha posto l'attenzione sull'applicazione del combinato disposto tra l'articolo 3 del DPCM 8 luglio 2003 (frequenze tra 100 kHz e 300 GHz) e l'articolo 14, comma 8, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012). La questione centrale verte sulla corretta individuazione del punto di misurazione dei limiti di esposizione ad un'altezza di 1,50 metri dal "piano di calpestio", con specifico riferimento a strutture edilizie complesse quali tetti a falda, pareti perimetrali e coperture piane non praticabili.
Il contesto normativo e le criticità sollevate dagli enti locali
L'esigenza di un chiarimento ufficiale nasce dalle complessità operative riscontrate dagli organi di controllo e dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) nella verifica di compatibilità dei progetti radioelettrici per l'installazione e la modifica di Stazioni Radio Base (SRB). Tali criticità si sono accentuate a seguito dell'innalzamento dei valori di attenzione a 15 V/m introdotto dall'articolo 10 della Legge n. 214/2023.
Il quadro regolatorio di settore articola la tutela della popolazione su due livelli distinti:
DPCM 8 luglio 2003, articolo 3, comma 1: fissa i limiti di esposizione prescritti dalla Tabella 1 dell'Allegato B. A differenza dei valori di attenzione (previsti al comma 2 per gli edifici adibiti a permanenza continuativa non inferiore a quattro ore giornaliere e relative pertinenze), i limiti di esposizione possiedono un'efficacia universale. Essi si applicano nei confronti della popolazione generale e includono la tutela dei lavoratori non esposti per ragioni professionali (es. manutentori, edili, installatori), rimanendo escluse solo le esposizioni professionali specifiche o medico-terapeutiche ex art. 1 del medesimo decreto.
D.L. n. 179/2012, articolo 14, comma 8, lettera b): recepisce e integra tali tutele stabilendo che i limiti di esposizione devono essere rilevati ad un'altezza di 1,50 metri sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti.
Su queste basi, l'interpello ha richiesto di chiarire se sia corretto misurare i limiti di esposizione su tetti a falda e pareti prive di balconi (potenziali sedi di cantiere), quale punto di calcolo adottare (es. 1,50 m sopra il colmo) e se le coperture piane non praticabili debbano essere assimilate a piani di calpestio ai fini dei rilievi strumentali.
La nozione tecnica e giuridica di "piano di calpestio"
Acquisito il parere tecnico dell'ISPRA (nota prot. n. 145185 dell'8 luglio 2026), il MASE ha chiarito la portata giuridica e metodologica del termine "piano di calpestio".
Il richiamo al piano di calpestio contenuto nell'articolo 14, comma 8, del D.L. n. 179/2012 non ha la funzione di delimitare i luoghi in cui i limiti di esposizione trovano applicazione — la cui validità resta generale ex art. 3, comma 1, DPCM 8/7/2003 —, ma serve esclusivamente a individuare la quota geometrica di riferimento da cui calcolare l'altezza di rilevazione pari a 1,50 metri.
In assenza di una definizione formale nel corpus normativo di settore, il Ministero ne ha tracciato il significato tecnico rigoroso:
Per "piano di calpestio" deve intendersi una superficie piana che, per caratteristiche geometriche e costruttive, risulta idonea al transito o allo stazionamento delle persone.
Il Dicastero ha evidenziato che l'eventuale interdizione, limitazione temporanea o chiusura al pubblico dell'accesso a tale superficie non ne altera la natura intrinseca di piano di calpestio, purché ne sussistano le caratteristiche costruttive e geometriche di planarità e stabilità.
Tetti a falda e pareti verticali: l'esclusione della misura a 1,50 metri
In riferimento alla misurazione sui tetti a falda e sulle pareti esterne prive di terrazzi o balconi, la risposta ministeriale stabilisce criteri precisi di inapplicabilità:
Assenza dei requisiti geometrici: Le falde inclinate, le linee di colmo o le pareti verticali non costituiscono piani di calpestio in quanto prive di superfici piane idonee al transito e allo stazionamento sicuro delle persone.
Irrilevanza delle attrezzature temporanee di cantiere: La possibilità di raggiungere il colmo o la parete mediante ponteggi, piattaforme aeree, gru o sistemi di imbracatura non trasforma tali elementi costruttivi in piani di calpestio.
Inconsistenza normativa del calcolo al colmo: L'impostazione che prevede la verifica del limite a 1,50 metri al di sopra del colmo del tetto — inteso come punto teoricamente più esposto — costituisce una prassi cautelativa non desumibile dal dettato normativo. La legge fissa la quota di 1,50 metri calcolandola a partire da un piano di calpestio preesistente, senza autorizzare l'individuazione preventiva del punto strutturale più elevato a cui sommare l'altezza del recettore.
Coperture piane non praticabili: applicazione della quota di rilevazione
Un quadro differente emerge per le coperture piane e i lastrici solari:
Le superfici piane superiori degli edifici possiedono i requisiti geometrici e costruttivi per soddisfare la definizione di piano di calpestio, rendendole idonee allo stazionamento o al transito.
L'eventuale destinazione dell'area a copertura "non praticabile", o la presenza di restrizioni di accesso riservate esclusivamente al personale manutentivo per gli impianti tecnologici, non ne fa venire meno la qualifica.
Di conseguenza, su tutte le coperture piane il limite di esposizione ai campi elettromagnetici deve essere rigorosamente valutato alla quota di 1,50 metri dalla superficie.
Qualora le simulazioni o i rilievi strumentali evidenzino il superamento dei limiti di esposizione in determinate porzioni della copertura piana, la norma impone all'esercente e ai responsabili dell'immobile di impedire l'accesso alla popolazione e ai lavoratori non autorizzati mediante idonee barriere fisiche e segnaletica di rischio.
Garanzie di sicurezza e volumi di rispetto nelle valutazioni preventive
La decisione di escludere i tetti a falda dalla nozione di piano di calpestio non riduce le garanzie di tutela per i lavoratori (come antennisti, lattonieri o muratori) che devono accedere alle coperture.
Il MASE specifica che le esigenze cautelative verso la salute delle persone devono essere valorizzate in via prioritaria durante la fase istruttoria e autorizzativa degli impianti. Nei procedimenti di valutazione previsionale ex art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i soggetti proponenti e le autorità di controllo devono verificare la conformità spaziale dei volumi di rispetto:
Le emissioni dell'impianto radioelettrico devono essere modellate tridimensionalmente determinando i volumi di rispetto associati ai limiti di esposizione.
Si deve accertare preventivamente che tali volumi di rispetto non intercettino mai le superfici esterne degli edifici, comprese le pareti perimetrali e le coperture a falda.
Tale modellizzazione garantisce che la fascia di rispetto rimanga sospesa nello spazio circostante, impedendo che i lavoratori impegnati in interventi di manutenzione sulle superfici dell'edificio possano entrare in contatto con livelli di campo superiori ai limiti di legge.
In conclusione, la Risposta n. 190108/2026 traccia una chiara linea di demarcazione per la gestione dei rischi da CEM: le coperture piane richiedono la verifica preventiva e consuntiva a 1,50 metri di altezza; per i tetti a falda e le facciate, la prevenzione non si attua con rilievi fittizi al colmo, ma con il rispetto distanziometrico assoluto tra i volumi di rispetto dell'antenna e la sagoma dell'edificio.
MASE - Risposta n. 190108 del 15 settembre 2026 all'Interpello ambientale prot. n. 129469 del 18 giugno 2026 - Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito al chiarimento interpretativo sull’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 3 del DPCM 8/7/2003(Frequenze fra 100 kHz e 300 GHz) e dell’articolo 14, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, in materia di rilevazione dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici.
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