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Buone prassi per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici

Buone prassi per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici

Pubblicata una guida con le buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici. Focus sulla valutazione dei rischi e sulle tipologie di lavoratori esposti a particolari rischi.

 
Siena, 8 Feb – In quasi tutti i luoghi di lavoro i lavoratori possano essere esposti ai campi elettromagnetici che vengono generati ogniqualvolta si utilizza l’elettricità. E nella maggior parte dei casi l’intensità di campo è a un livello tale da non poter causare alcun effetto nocivo sulla salute.
Tuttavia vi sono casi in cui l’intensità di campo può presentare un rischio e la  Direttiva europea 2013/35/UE, approvata il 26 giugno 2013, presenta le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai  campi elettromagnetici (CEM). Direttiva che ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE e che dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 2016.
 
Per far conoscere i contenuti della direttiva, la Commissione Europea ha elaborato, alla fine del 2014, una serie di  guide non vincolanti per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici. Guide che nascono come supporto per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro e per l'attuazione della direttiva.
E recentemente sono state finalmente pubblicate le traduzioni in italiano dei documenti europei.

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Rischio: CAMPI ELETTROMAGNETICI - La valutazione di tutti i rischi specifici in un unico software interfacciabile
 
Ci soffermiamo oggi in particolare sulla guida dedicata alle piccole e medie imprese (PMI).
 
La “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE. Campi elettromagnetici. Guida per le PMI” - destinata principalmente alle piccole e medie imprese (PMI), ma utile anche a lavoratori e RLS – “non è giuridicamente vincolante e non fornisce un’interpretazione di specifiche norme giuridiche da rispettare”. E per questo motivo va letta “in combinazione con la direttiva relativa ai campi elettromagnetici, la direttiva quadro 89/391/CEE e le leggi nazionali pertinenti”.  Infatti la guida “non garantisce necessariamente la conformità alle normative in materia di protezione contro i campi magnetici” vigenti nei Stati dell’Unione europea: le normative con cui gli Stati recepiscono la direttiva 2013/35/UE “possono andare oltre le prescrizioni minime della direttiva” stessa.
 
La guida offre comunque un valido aiuto per effettuare una valutazione iniziale dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro.
 
Questi alcuni orientamenti per la valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici  (contenuti nella Tabella 1.1 della guida):
- “se tutti i rischi dovuti ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro sono bassi, non saranno necessarie ulteriori azioni. Si consiglia ai datori di lavoro di registrare di aver effettuato un esame sul proprio luogo di lavoro e l’esito di tale esame;
- se il rischio derivante dai campi elettromagnetici non è basso o è sconosciuto, i datori di lavoro dovranno seguire una procedura per valutare il rischio e adottare le eventuali precauzioni. È possibile che in base alla conclusione raggiunta non esista alcun rischio significativo. In tal caso la valutazione va registrata e la procedura si conclude;
- per facilitare la valutazione del rischio in generale e in particolare per valutare la conformità ai livelli di azione (LA) o ai valori limite di esposizione (VLE), i datori di lavoro possono aver bisogno di informazioni sul livello dei campi elettromagnetici. Queste possono essere ottenute da banche dati o dai fabbricanti oppure possono essere necessari calcoli o misurazioni;
- nel caso in cui si renda necessaria una riduzione del rischio, può essere opportuno adottare misure di prevenzione e protezione”.
 
La direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici stabilisce dunque le disposizioni minime di sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Tuttavia sono pochi i datori di lavoro “che dovranno calcolare o misurare i livelli dei campi elettromagnetici sul proprio luogo di lavoro. Nella maggior parte dei casi il lavoro svolto è di natura tale che il rischio sarà basso e potrà essere verificato con facilità”. E la guida è concepita in modo tale da “consentire ai datori di lavoro già conformi alle norme di effettuare un rapido accertamento”.
La guida contiene infatti un elenco di attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro generici in cui i campi sono talmente deboli che i datori di lavoro non avranno bisogno di adottare ulteriori misure. La tabella 3.2, con riferimento ad attività, apparecchiature e luoghi -  indicando dunque la necessità o meno “di effettuare una valutazione per:
- i lavoratori con dispositivi impiantati attivi;
- altri lavoratori esposti a particolari rischi;
- i lavoratori non esposti a particolari rischi.
 
Ci soffermiamo sui lavoratori esposti a particolari rischi.
 
Infatti alcuni gruppi di lavoratori sono “considerati particolarmente a rischio per i campi elettromagnetici” e “non possono essere protetti adeguatamente medianti i livelli di azione stabiliti nella direttiva relativa ai campi elettromagnetici e perciò i datori di lavoro devono valutare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori”.
 
Ricordando che per verificare se i lavoratori sono esposti a particolari rischi, i datori di lavoro devono prendere in considerazione la frequenza, il livello e la durata dell’esposizione, riportiamo alcune tipologie di lavoratori esposti a particolari rischi secondo la direttiva relativa ai campi elettromagnetici:
- lavoratori che portano dispositivi medici impiantati attivi (active implanted medical devices, AIMD): ad esempio “stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti al tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimulatori, retinal encoder, pompe impiantate per infusione di farmaci”;
- lavoratori che portano dispositivi medici impiantati passivi contenenti metallo: ad esempio “protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, impianti contraccettivi metallici e casi di dispositivi medici impiantati attivi”;
- lavoratori portatori di dispositivi medici indossati sul corpo: ad esempio “pompe esterne per infusione di ormoni”;
- lavoratrici in gravidanza.
 
Un gruppo di lavoratori particolarmente a rischio è dunque quello che porta dispositivi medici impiantati attivi “dato che i campi elettromagnetici di forte entità possono interferire con il normale funzionamento dei dispositivi impiantati attivi”.
Si ricorda che i fabbricanti di questi dispositivi “sono tenuti per legge a garantire che i loro prodotti abbiano una ragionevole immunità alle interferenze e a controllarli periodicamente per verificare l’intensità di campo cui potrebbero essere esposti negli ambienti pubblici. Di conseguenza un’intensità di campo inferiore ai livelli di riferimento fissati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio non dovrebbe incidere negativamente sul funzionamento di tali dispositivi. Un’intensità di campo superiore a tali livelli di riferimento nella posizione del dispositivo o dei suoi sensori (se presenti) può però causare un malfunzionamento, che rappresenta un rischio per chi lo indossa”.
 
Se alcune situazioni di lavoro possano dar luogo a forti campi elettromagnetici, spesso tali campi sono “molto circoscritti. Il rischio può quindi essere controllato assicurando che il campo di forte entità non venga generato nelle immediate vicinanze del dispositivo. Ad esempio, il campo generato da un telefono cellulare potrebbe interferire con un pacemaker se viene tenuto vicino al dispositivo. Nonostante ciò le persone che portano stimolatori cardiaci possono far uso di telefoni cellulari senza incorrere in rischi. Devono semplicemente cercare di tenere il cellulare lontano dal torace”.
 
Concludiamo ricordando che la guida si sofferma anche sugli effetti sulla salute e sicurezza derivanti dai campi elettromagnetici.
 
L’indice della guida:
 
1. Introduzione e scopo della presente guida
1.1 Utilizzo della guida
1.2 Introduzione alla direttiva relativa ai campi elettromagnetici
1.3 Campo di applicazione della presente guida
1.4 Regolamentazioni nazionali e fonti di informazioni supplementari
 
2. Effetti sulla salute e rischi di sicurezza derivanti dai campi elettromagnetici
2.1 Effetti diretti
2.2 Effetti a lungo termine
2.3 Effetti indiretti
 
3. Sorgenti di campi elettromagnetici
3.1 Lavoratori esposti a particolari rischi
3.1.1 Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi
3.1.2 Altri lavoratori esposti a particolari rischi
3.2 Prescrizioni per la valutazione di attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni
3.2.1 Attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro che potrebbero richiedere
una valutazione specifica
3.3 Attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro non elencati nel presente capitolo
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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