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Temperature estreme e lavoro: le linee guida e il progetto Worklimate 2.0
Roma, 14 Apr – Nell'ambito del progetto Worklimate 2.0, che ha permesso di analizzare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute e sicurezza dei lavoratori, il 24 marzo 2026 si è tenuto un evento a Roma dedicato agli esiti del progetto.
Questo incontro – dal titolo “Worklimate 2.0 – Temperature estreme e impatti su salute, sicurezza e produttività aziendale - Strategie di intervento e soluzioni tecnologiche, informative e formative”- ha valorizzato i risultati raggiunti, presentato le evidenze emerse e offerto uno spazio di confronto sulle prospettive future, con l’obiettivo di orientare politiche, strategie e interventi capaci di rendere gli ambienti di lavoro sempre più sicuri, resilienti e sostenibili in un contesto climatico in continua evoluzione.
Affrontiamo oggi questi temi soffermandoci, in particolare, sull’intervento “Impatti del progetto Worklimate 2.0 per le attività di prevenzione e regolazione”, a cura dell’Ing. Giovanna Bianco (Regione Toscana, Responsabile Settore Prevenzione, Salute e Sicurezza, Veterinaria) e del Dr. Andrea Bogi (Azienda U.S.L. Toscana Sud Est, Responsabile Laboratorio Agenti Fisici).
Presentando l’intervento ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:
- Worklimate e calore: le linee guida e il contesto normativo
- Worklimate e calore: analisi preliminare alla valutazione del rischio
- Worklimate e calore: le raccomandazioni per la prevenzione
Worklimate e calore: le linee guida e il contesto normativo
La relazione ricorda che nell’ambito del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, il Gruppo Tematico Agenti Fisici, coordinato dal Dott. Andrea Bogi dell’AUSL Toscana Sud Est, nella primavera 2025, ha ricevuto il mandato per la elaborazione di “ Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, con il contributo di referenti INAIL e del gruppo di lavoro del progetto Worklimate.
Il documento è stato “redatto a partire dall’analisi dei vari documenti emanati dalle Regioni e P. A. per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro ed a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione”.
Si ricorda il contesto normativo.
L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 indica che il Datore di lavoro è obbligato alla “valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l ’obbligo (sanzionabile) della valutazione e dell’identificazione delle misure preventive e protettive”. In particolare, l’analisi deve essere “effettuata in relazione a quanto prescritto all’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro, e a quanto previsto all’art. 180 del titolo VIII, dove il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico (disposizioni generali contenute negli articoli 181 – 186)”.
Inoltre, sussiste l’obbligo, di cui all’art. 184, di “provvedere affinché i lavoratori vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio calore: il lavoratore correttamente informato può formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08”.
Veniamo all’ambito di applicazione.
Le linee di indirizzo “possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare”.
Se il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor, il rischio da calore “può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne”.
Worklimate e calore: analisi preliminare alla valutazione del rischio
La relazione, che presenta i principali contenuti delle linee di indirizzo, si sofferma poi sull’analisi preliminare alla valutazione del rischio.
Nel documento è presente una lista di riscontro. Qualora siano presenti uno o più “SI” in risposta alle domande (ad esempio: la temperatura dell’aria è soggetta a escursioni termiche nell’arco della giornata lavorativa? La temperatura dell’aria è soggetta a forti cambiamenti in relazione alle condizioni meteorologiche esterne? Sono presenti sorgenti calde nell’ambiente legate al ciclo produttivo?) “andrà condotta una valutazione specifica finalizzata alla riduzione ed al controllo delle criticità e all’attuazione delle misure di tutela conseguenti”.
E se la presenza del rischio “non è determinata da una specifica esigenza produttiva” il datore di lavoro, “ai sensi dei punti 1.9.2: Temperatura dei locali ed 1.9.3: Umidità, dell’All. IV del D.Lgs. 81/08, dovrebbe come prima azione eliminare la condizione di stress da calore alla sorgente (climatizzazione, isolamento dell’ambiente)”.
Sono presentati alcuni strumenti di ausilio alla valutazione del rischio:
- INDICE HI (indice di calore, o Heat Index ): “è normalmente utilizzato per comunicare alla popolazione condizioni in cui è necessario adottare misure di prevenzione; è maggiormente cautelativo, tenuto conto che la popolazione comprende anche soggetti in età non lavorativa, molto giovani o molto anziani e soggetti con varie fragilità. Tiene conto solo dei parametri temperatura e umidità relativa dell'aria e viene normalmente riportato anche dai siti che diffondono le previsioni del tempo. Tale indice non tiene conto di fattori quali l’intensità dell’attività svolta, l’abbigliamento indossato (e presenza di DPI), pertanto la valutazione del rischio andrà svolta con indici che tengano conto di maggiori fattori”.
- PORTALE WORKLIMATE: “ospita una piattaforma previsionale di allerta a 3 giorni, per un primo screening dei rischi legati allo stress da caldo dei lavoratori sul territorio nazionale. La valutazione è effettuata stimando l’Indice WBGT (descritto nella UNI EN ISO 7243). Le ipotesi di calcolo sono riferite a lavoratore sano (in assenza di condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo e che non indossa dispositivi di protezione individuale o che comunque indossa un abbigliamento che non determina un ulteriore aumento del rischio. Le previsioni sono personalizzate sulla base di diversi scenari espositivi outdoor (ombra/sole/attività fisica intensa/attività fisica moderata)”.
Worklimate e calore: le raccomandazioni per la prevenzione
La relazione ricorda anche alcune raccomandazioni per prevenire gli effetti connessi al calore e alla radiazione solare:
- Acclimatamento: “deve essere sempre preso in considerazione nel definire specifiche procedure aziendali, sia per i nuovi assunti che a seguito di interruzioni dell’attività lavorativa. Favorire l’acclimatamento quando esiste uno sbalzo termico fra ambienti diversi, ad esempio utilizzando ambienti di passaggio con condizioni termiche intermedie
- Vestiario idoneo, comodo, di fibre naturali e con colori chiari
- Corrette idratazione ed alimentazione sia durante l’attività lavorativa che in previsione di condizioni termiche complesse, tenendo anche conto di eventuali esigenze religiose
- Disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro, con la raccomandazione che i lavoratori facciano la massima attenzione al loro stato di idratazione
- Informazione e formazione ai lavoratori sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e dell’esposizione alla radiazione solare, sulle misure di tutela dei rischi specifici e sull’attuazione delle procedure di emergenza, da effettuarsi in una lingua che i lavoratori comprendono
- Idonea sorveglianza sanitaria per verificare la presenza di fattori di rischio, costituzionali o acquisiti.
- Organizzazione del lavoro: limitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori outdoor; limitazione dei tempi di esposizione mediante rotazione del personale
- Prevedere pause da effettuarsi in luoghi confortevoli
- Designare una persona che sovraintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti del caldo
- Evitare di lavorare in solitario”.
Le linee di indirizzo contengono poi schede di autovalutazione del rischio, a supporto dei datori di lavoro, con riferimento ai comparti lavorativi più a rischio, e ulteriori raccomandazioni in agricoltura e edilizia:
- “non lavorare a torso nudo ed indossare abiti leggeri a trama fitta, traspiranti e di colore non bianco, a meno che non si tratti di abbigliamento tecnico con certificata protezione dalla radiazione UV, che ricoprano buona parte del corpo (es. maglietta a maniche lunghe).
- proteggere testa, collo e orecchie indossando, in dipendenza dal tipo di attività lavorativa svolta, casco o copricapo dotato di copricollo o “cappello da legionario”.
- indossare occhiali da sole con filtri UV adeguati, preferibilmente avvolgenti o con protezione laterale.;
- fare pause in zone ombreggiate anche se non si è particolarmente stanchi”.
Si ricorda che nel caso di lavorazioni nei cantieri edili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) il rischio di esposizione a stress termico “dovrà essere trattato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per le attività interferenti e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le lavorazioni proprie della ditta in appalto”.
La relazione fa poi riferimento all’approvazione della Regione Toscana delle linee di indirizzo, trasmesse anche a tutte le associazioni di categoria, alle OOSS e ai datori di lavoro dei “riders”. E ricorda che le linee di indirizzo sono diventate “un documento condiviso da tutte le Regioni e Province autonome, considerato che il rischio da elevate temperature e da irradiazione solare, a causa dei cambiamenti climatici, sta determinando un aumento degli infortuni”.
Si indica, in conclusione, che per una efficace prevenzione degli infortuni per calore, occorre una precisa formazione e informazione sul tema, una crescita culturale che garantisca un’attenta e precisa valutazione dei rischi e la messa in atto delle conseguenti necessarie misure di tutela.
Le linee di indirizzo regionali “sono state redatte e condivise con tale obiettivo: non fermare il lavoro ma garantire un lavoro sicuro anche con elevate temperature, per tutti i comparti e per tutti i lavoratori, in particolare per chi è affetto da particolari patologie”.
Tali linee di indirizzo “non sono cogenti, sono uno strumento a supporto dei datori di lavoro e dei dipartimenti di prevenzione per l’individuazione delle misure di tutela più efficaci”, ma non bisogna dimenticare che ai sensi dell’art. 28 d. lgs. 81/2008, il datore di lavoro “è obbligato a valutare anche il rischio da esposizione a microclima e alla radiazione solare”.
Si indica infine che una soluzione per migliorare la prevenzione potrebbe essere quella, nei momenti a maggior rischio per esposizione a calore e a radiazioni solari, di “non disporre ordinanze che vietino il lavoro nelle ore centrali della giornata solo per certi comparti ma approvare atti che rendano cogenti l’applicazione delle linee di indirizzo regionali per tutti i comparti lavorativi”.
Rimandiamo, in conclusione, alla pagina di presentazione del Progetto Worklimate per ulteriori approfondimenti sull’impatto dello stress termico ambientale nel mondo del lavoro.
RTM
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