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Caldo e lavoro all'aperto: i divieti dell'Ordinanza della Regione Veneto
Venezia, 29 Giu – L’innalzamento delle temperature di queste settimane aumenta i rischi per lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno, con esposizione diretta alla radiazione solare.
Ed è ormai evidente come l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentino un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali.
A ricordarlo sono le tante ordinanze regionali che anche quest’anno forniscono precise regole e divieti connessi ad alcune attività lavorative per la possibile esposizione prolungata alle alte temperature. Ordinanze che, come ricordato anche negli scorsi anni, sono strumenti normativi che il legislatore regionale predispone per affrontare specifiche situazioni emergenziali in cui è necessario emanare un provvedimento in breve tempo e per un lasso di tempo circoscritto.
Dopo aver già presentato nei giorni scorsi l’ Ordinanza della Regione Lombardia del 9 giugno 2026, ci soffermiamo oggi sulla nuova ordinanza della Regione Veneto che, come le altre ordinanze, fanno riferimento al documento “ Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvato il 19 giugno 2025 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e alle mappe del progetto Worklimate.
Presentando l’ordinanza della Regione Veneto l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Ordinanza della Regione Veneto: le norme e le linee di indirizzo
- Ordinanza della Regione Veneto: i divieti e il livello di rischio alto
- Ordinanza della Regione Veneto: le deroghe e le sanzioni
Ordinanza della Regione Veneto: le norme e le linee di indirizzo
Sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) n. 76 del 16 giugno 2026 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026 contenente “Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute”.
Il provvedimento ricorda il contenuto delle linee di indirizzo approvate il 19 giugno 2025 e recepite con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 30 giugno 2025, n. 32, successivamente ratificato con Deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2025, n. 739. Linee di indirizzo che prevedono, nell'ambito delle raccomandazioni finalizzate alla prevenzione degli effetti del calore e della radiazione solare, “misure relative all'organizzazione del lavoro, tra le quali anche quella di limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori che operano all'aperto qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore”.
Si ricorda poi l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 1° luglio 2025 con la quale sono state emanate disposizioni di carattere contingibile e urgente fino al 31 agosto 2025 in merito alla salute dei lavoratori che svolgono l'attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature.
Si segnala anche che:
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 19 maggio 2026 “sono state definite le procedure in ambito sanitario per la gestione del rischio derivante dalle ondate di calore, finalizzate alla prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio nella Regione del Veneto per la stagione estiva 2026 e successive e che, contestualmente, sono stati approvati il "Piano di prevenzione delle ondate di calore - Raccomandazioni per la Popolazione Generale con particolare riferimento ai fragili" e il documento recante "Procedure in ambito sanitario per rischio ondate di calore ai fini della prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio: indicazioni per l'estate 2026 e seguenti", quali documenti strategici di prevenzione della salute pubblica;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 giugno 2026 ha ritenuto opportuno condividere nuovamente il documento già approvato nel corso della seduta del 19 giugno 2025, “quale strumento per la realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare e per promuovere un comportamento uniforme da parte delle Regioni e delle Province autonome, sull'intero territorio nazionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 16 giugno 2026 ha nuovamente adottate le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare";
- i dati previsionali disponibili “evidenziano per i mesi estivi 2026 e per il territorio regionale, condizioni climatiche suscettibili di determinare livelli elevati di rischio da stress termico, in particolare per i lavoratori occupati in attività svolte all'aperto e caratterizzate da intenso impegno fisico e prolungata esposizione alla radiazione solare”.
Ordinanza della Regione Veneto: i divieti e il livello di rischio alto
L’Ordinanza rileva poi che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne è “svolto essenziamente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura”.
E ordina, dunque, di “vietare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 17 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, qualora - nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".
Si ordina poi:
- “di stabilire che sono fatti salvi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all'aperto uguali o maggiori rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza”;
- “che in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" adottate da ultimo con DGR n. 568 del 16 giugno 2026”.
Ordinanza della Regione Veneto: le deroghe e le sanzioni
Si dispone infine che il divieto di cui alla presente Ordinanza “non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative - come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" – che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008”.
Si indica poi che in tale contesto, “le interruzioni dell'attività lavorativa dovute all'esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l'adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto”.
Si dispone, infine, che “restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento” e si avverte che “la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa da cui è tratto l'articolo e le linee di indirizzo:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: carmelo catanoso | 29/06/2026 (09:01:20) |
| Una volta, nei cantieri e nei campi, nessuno aspettava un’ordinanza per capire che lavorare sotto 40 gradi era da incoscienti. Bastava guardare il cielo, sentire la testa che pulsava e dire: “Ragazzi, pausa.” Oggi invece serve un decreto, una circolare, un’ordinanza, un comunicato stampa e possibilmente anche un webinar. Perché? Perché abbiamo trasformato il buon senso in una specie di creatura mitologica: tutti ne parlano, nessuno l’ha più visto. Il problema non è il caldo. Il problema è che siamo diventati un Paese dove nessuno decide niente senza una firma in calce. Il capocantiere non si fida, il datore di lavoro non si espone, il lavoratore non apre bocca. Tutti terrorizzati dall’idea di essere accusati di qualcosa: abuso, omissione, ritardo, negligenza, e chi più ne ha più ne metta. Così, per evitare di prendersi responsabilità, aspettiamo che qualcun altro le prenda al posto nostro. E quel qualcun altro, puntualmente, è un’ordinanza. Nel frattempo, la politica fa ciò che sa fare meglio e cioè mettere una toppa normativa su un buco culturale. Muore un lavoratore per il caldo? Ecco la soluzione: un nuovo documento da pubblicare, condividere, interpretare, fraintendere. Non serve a prevenire, ma serve a dimostrare che “si è intervenuti”. È la liturgia del “fare qualcosa”, anche quando quel qualcosa non cambia nulla. Il paradosso è che più norme produciamo, meno autonomia resta. E meno autonomia resta, più norme servono. È un circolo vizioso perfetto, un capolavoro di auto-sabotaggio amministrativo. Siamo riusciti a trasformare la gestione del rischio in un esercizio di burocrazia difensiva dove “non si fa ciò che è giusto, si fa ciò che è scritto”. La verità è semplice e scomoda. Una volta ci si fermava perché si aveva una cultura del lavoro. Oggi ci si ferma solo se c’è un’ordinanza, perché quella cultura non c’è più. E quando la cultura sparisce, la norma diventa l’unico surrogato possibile. Un surrogato fragile, inefficace e ridicolo, ma pur sempre l’unico che abbiamo. La domanda da farci non è “perché servono le ordinanze per il caldo”. La domanda, invece, è: come abbiamo fatto a diventare un Paese che ha bisogno di un atto amministrativo per ricordarsi di non morire? | |