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Sull’obbligo di PSC e CSE in caso di subappalto
Pubblichiamo la risposta ad un quesito tratta dal sito dello Spisal Ulss 20 Verona.
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E’ indispensabile redigere il PSC e nominare il CSE nel caso di subappalto dei lavori?
E’ indispensabile redigere il PSC e nominare le varie figure richieste dal d.lgs 81/08 e s.m.i. tra cui il CSE nella particolare seguente situazione:
Noi siamo l'azienda affidataria, i lavori verrebbero svolti da un nostro subappaltatore, ma noi di fatto non partecipiamo attivamente in cantiere con nessuna lavorazione. L'eventuale subappaltatore potrebbe avvalersi di eventuali autonomi.
In particolare il CSE verrebbe nominato in ogni caso dal Committente.
Il quesito trova risposta nei contenuti di cui agli artt. 90 e 97 del D. Lgs. 81/08, che come è noto a valenza nazionale.
Partendo dalla premessa che l'argomento di cui trattasi deve rientrare nel campo di applicazione del capo I^ del titolo IV, che per valutazione tecnico-professionale, effettuata secondo le modalità di cui all'allegato XVII°, si intende quella definita dall'art. 89 c. 1 lett. "l" e che per lavoratore autonomo si intende la persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell'opera SENZA VINCOLO DI SUB-ORDINE, si evidenzia che:
-Il committente (o resp. dei lavori) nel caso in cui già dalla fase progettuale sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il CSP (che per obbligo redige il PSC e il Fascicolo) ed il CSE. Il committente designa altresì il CSE in caso di intervento durante l'esecuzione dei lavori di una seconda impresa esecutrice a fronte dell'unica prevista in origine. Sono ovvi gli obblighi di cui all'art. 99 (notifica);
-Il committente (o resp. dei lavori), in relazione ai lavori da affidare, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, valutandone (oltre ai requisiti di cui all'allegato XVII°) il possesso di capacità organizzative, NONCHE' disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature; il committente effettua la medesima verifica anche nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
-l'impresa affidataria effettua la verifica di cui sopra nei confronti delle imprese sub-appaltatrici (art. 97 c. 2).
Per quanto sopra, e nello specifico del quesito:
-La vostra impresa (affidataria) può non essere esecutrice, ma deve rispondere ai requisiti tecnico-professionali come sopra riportati; deve redigere il POS in quanto nello stesso valuterà tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo (artt. 96 c. 1 lett. "g" e 97 c. 3 lett. "b")
-Le imprese esecutrici (rispondenti ai predetti requisiti) potranno avvalersi di lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti).
Fonte: spisal.ulss20.verona
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Rispondi Autore: NEVIO PAGANELLI - likes: 0 | 10/02/2016 (08:01:00) |
Quindi ci vuole il CSE?!?! L'ITP delle imprese sub-appaltatrici viene verificato solo dalla ditta affidataria? |
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 10/02/2016 (08:58:29) |
Forse allo SPISAL di Verona dovrebbero fare corsi di aggiornamento e chiarimento, perché non sanno rispondere ad una semplice domanda: deve o non deve essere nominato il CSE, nella situazione specifica ? Citare la legge senza dare spiegazioni è inutile: se una parte non è chiara, a che serve ripeterla ? Deduzione finale: si cita la legge perché non si sà dare una risposta valida. Tanto l'eventuale colpa non sarà certo ascrivibile allo SPISAL !!!! |
Rispondi Autore: Vittorio Bardini - likes: 0 | 10/02/2016 (08:58:59) |
L'obbligo del POS è a carico esclusivamente delle imprese esecutrici e non dell'impresa affidataria (la quale comunicherà tutte le informazioni necessarie al sub-appaltatore per redigerlo); il CSE non è necessario fino a chè ci sarà UN UNICA DITTA esecutrice dei lavori con eventualmente dei lavoratori autonomi (senza dipendenti) |
Rispondi Autore: luigi carlini - likes: 0 | 10/02/2016 (09:05:28) |
Sono in completo accordo con l'ultimo commento (vittorio Bardini). Del resto signori mi sembra che l'art. 90 co.3 parla molto chiaro (basta leggerlo con attenzione) laddove aggiunge al sostantivo imprese l'aggettivo ESECUTRICI..... Bisogna veicolare informazioni corrette all'utenza. |
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0 | 10/02/2016 (09:06:50) |
La risposta dello SPISAL al quesito mi pare un poco criptica. A mio parere, essendovi due imprese (indipendentemente da che l’Impresa affidataria operi o non operi) l’obbligo di nomina di CSP e CSE c’è. E poi anche in caso di dubbio: è davvero il caso di mettersi in posizione di minor tutela? Questo secondo l'ottica di un Magistrato? Mi sembra inoltre discutibile che il POS dell’Impresa Affidataria debba valutare “tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo”. Il POS è la valutazione dei rischi delle lavorazioni che l’Impresa eseguirà: un’Impresa terza non può effettuare questa valutazione per lavorazioni che eseguiranno altre imprese. Ricordiamo che la valutazione del rischio è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. La congruenza dei POS da valutare reciprocamente da parte dell’Impresa Subappaltatrice (in fase di redazione del suo POS), e poi dall’Affidataria (rispetto al proprio), inoltre non è legata tanto alle lavorazioni quanto al contesto tecnico-organizzativo del cantiere che è governato appunto dall’Impresa Affidataria. |
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0 | 10/02/2016 (09:29:26) |
La risposta dello SPISAL al quesito mi pare un poco criptica. A mio parere, essendovi due imprese (indipendentemente da che l’Impresa affidataria operi o non operi) l’obbligo di nomina di CSP e CSE c’è. E poi anche in caso di dubbio: è davvero il caso di mettersi in posizione di minor tutela? Questo secondo l'ottica di un Magistrato? Mi sembra inoltre discutibile che il POS dell’Impresa Affidataria debba valutare “tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo”. Il POS è la valutazione dei rischi delle lavorazioni che l’Impresa eseguirà: un’Impresa terza non può effettuare questa valutazione per lavorazioni che eseguiranno altre imprese. Ricordiamo che la valutazione del rischio è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. La congruenza dei POS da valutare reciprocamente da parte dell’Impresa Subappaltatrice (in fase di redazione del suo POS), e poi dall’Affidataria (rispetto al proprio), inoltre non è legata tanto alle lavorazioni quanto al contesto tecnico-organizzativo del cantiere che è governato appunto dall’Impresa Affidataria. |
Rispondi Autore: luigi carlini - likes: 0 | 10/02/2016 (10:04:32) |
Signori guardatevi l'interpello 13 del 2014 |
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 1 | 10/02/2016 (10:12:39) |
La risposta dello SPISAL al quesito mi pare un poco criptica. A mio parere, essendovi due imprese (indipendentemente da che l’Impresa affidataria operi o non operi) l’obbligo di nomina di CSP e CSE c’è. E poi anche in caso di dubbio: è davvero il caso di mettersi in posizione di minor tutela? Questo secondo l'ottica di un Magistrato? Mi sembra inoltre discutibile che il POS dell’Impresa Affidataria debba valutare “tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo”. Il POS è la valutazione dei rischi delle lavorazioni che l’Impresa eseguirà: un’Impresa terza non può effettuare questa valutazione per lavorazioni che eseguiranno altre imprese. Ricordiamo che la valutazione del rischio è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. La congruenza dei POS da valutare reciprocamente da parte dell’Impresa Subappaltatrice (in fase di redazione del suo POS), e poi dall’Affidataria (rispetto al proprio), inoltre non è legata tanto alle lavorazioni quanto al contesto tecnico-organizzativo del cantiere che è governato appunto dall’Impresa Affidataria. |
Rispondi Autore: Mauro Gallazzi - likes: 0 | 10/02/2016 (11:14:00) |
Come in tutte le leggi italiane, rese complicate appositamente perché ognuno le possa interpretare a propria convenienza e non applicarle, non c'è mai il bianco e il nero ma una sorta di grigio dove chiunque può dare la propria versione. Chi si trova a dover operare sul campo però vive in continua apprensione sempre con la paura di cadere in fallo. E' possibile che non si possano dare risposte certe a richieste precise? Non se ne viene fuori. Buon lavoro a tutti. |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 10/02/2016 (11:29:46) |
impresa affidataria + impresa esecutrice sono imprese e come tali sommano ai fini della nomina dei coordinatori. Non capisco perchè l'affidataria si dovrebbe sottrarre a questa logica visto che fa l'impresa ...diverso se fosse committente... L'impresa affidataria avrà anche il compito della verifica delle proprie sub ITP -POS. Spero di aver sempre sbagliato ad interpretare la normativa in maniera così restrittiva perchè lo Spisal è un ente di vigilanza ... |
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 1 | 10/02/2016 (13:45:56) |
Il legislatore come al solito lavora per i grandi assembramenti. L'impresa affidataria è la titolare del contratto di appalto (quella che firma) e NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA (oggetto dell'appalto) può avvalersi di imprese subappaltarici. art 89, 81/08. Il grassetto palesa che un minimo di esecuzione la debba fare (sicuramente ci sarà chi la pensa diversamente). Il pos lo fanno le imprese esecutrici. art 89... L'impresa affidataria verifica la congruenza dei pos delle subappaltatrici RISPETTO AL PROPRIO... art 97... pare che il POS debba farlo. Per svolgere i compiti dell'art 97 il datore di lavoro ecc DEVE essere in possesso di adeguata formazione!!! Art. 2082. c.c- E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Le altre NON sono imprese, sono studi professionali, di progettazione, distributori di lavoro, consorzi, general contractor ecc (tutte forme che andrebbero abolite). Il legislatore lavora per i grandi assembramenti. |
Rispondi Autore: francistain - likes: 0 | 10/02/2016 (15:54:00) |
Problema: se l'Ente pubblico è il mio committente, e lui non redige il PSC (neanche sa cosa è!), io affidataria, come mi devo comportare??? |
Rispondi Autore: Luchini Luca - likes: 0 | 10/02/2016 (17:03:21) |
La risposta non chiarisce anche perché la norma è confusa di suo. La nomina del CSP va fatta qualora sia prevista la presenza di più imprese e non qualora sia certa o si concretizzi tale situazione. Quindi il committente nominerà sempre il CSP e trasmettera il PSC alle imprese invitate a presentare offerte quando preveda- ipotizzi che per quel lavoro possano essere impiegate più imprese. Se no deve fare un contratto con divieto totale di subappalto! Le sole imprese affidatarie, per la definizione della norma, non potrebbero esistere. Le general contractor che subappaltano il 100% dei lavori come sono valutabili idonee per verifica tecnico professionali ? Semplicemente non possono e sono tutti subappalti non genuini. Allora prima di lamentarsi delle norme perché non si cerca di evidenziare la devianza del mercato e delle procedure dalle norme stesse? All'affidataria si deve appaltare solo la progettazione e la DL. Sarà poi un secondo appalto che affiderà l'esecuzione . altrimenti laffidataria deve sempre essere esecutrice se no nn è idonea ai sensi dell'81 |
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 1 | 10/02/2016 (17:41:51) |
Vedo che per le minchiate non esiste il monopolio. Il bello è che sulla questione della nomina o meno del CSP si torna periodicamente a parlare e senza fare distinzioni tra appalti pubblici e non. |
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0 | 10/02/2016 (18:41:07) |
Ok Carmelo, mi sta bene il monopolio sopraffatto dal libero mercato, ma puoi farci capire qual è il tuo pensiero a riguardo? Mi pare il minimo, ora. Grazie. |
Rispondi Autore: Tucci gioannino - likes: 0 | 03/11/2019 (12:01:52) |
Come spesso capita leggi complicate ed interpretazioni infinite: Cercherò di porre il quesito quanto più chiaro possibile: Realizzazione copertura in c.c.a. Ed opere di completamento ; una impresa affidataria che subappalterà le varie lavorazioni a varie imprese……. Impalcatura ad una, carpenteria ad altra, rifiniture ad altre , impianti ad altri. NON CI SARÀ CONTEMPORANEITÀ Quesiti:Bisogna nomirare csp e cse? Il psc va redatto?la notifica va fatta? Impresa affidataria deve fare il pos? |