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Sull’obbligo di PSC e CSE in caso di subappalto

Sull’obbligo di PSC e CSE in caso di subappalto
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

10/02/2016

E’ indispensabile redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e nominare le varie figure richieste dal d.lgs 81/08, tra cui il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso di subappalto dei lavori?

 
Pubblichiamo la risposta ad un quesito tratta dal sito dello Spisal Ulss 20 Verona.


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E’ indispensabile redigere il PSC e nominare il CSE nel caso di subappalto dei lavori?
E’ indispensabile redigere il PSC e nominare le varie figure richieste dal d.lgs 81/08 e s.m.i. tra cui il CSE nella particolare seguente situazione:
Noi siamo l'azienda affidataria, i lavori verrebbero svolti da un nostro subappaltatore, ma noi di fatto non partecipiamo attivamente in cantiere con nessuna lavorazione. L'eventuale subappaltatore potrebbe avvalersi di eventuali autonomi.
 
In particolare il CSE verrebbe nominato in ogni caso dal Committente.
 
Il quesito trova risposta nei contenuti di cui agli artt. 90 e 97 del D. Lgs. 81/08, che come è noto a valenza nazionale.
 
Partendo dalla premessa che l'argomento di cui trattasi deve rientrare nel campo di applicazione del capo I^ del titolo IV, che per valutazione tecnico-professionale, effettuata secondo le modalità di cui all'allegato XVII°, si intende quella definita dall'art. 89 c. 1 lett. "l" e che per lavoratore autonomo si intende la persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell'opera SENZA VINCOLO DI SUB-ORDINE, si evidenzia che:
 
-Il committente (o resp. dei lavori) nel caso in cui già dalla fase progettuale sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il CSP (che per obbligo redige il PSC e il Fascicolo) ed il CSE. Il committente designa altresì il CSE in caso di intervento durante l'esecuzione dei lavori di una seconda impresa esecutrice a fronte dell'unica prevista in origine. Sono ovvi gli obblighi di cui all'art. 99 (notifica);
-Il committente (o resp. dei lavori), in relazione ai lavori da affidare, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, valutandone (oltre ai requisiti di cui all'allegato XVII°) il possesso di capacità organizzative, NONCHE' disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature; il committente effettua la medesima verifica anche nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
-l'impresa affidataria effettua la verifica di cui sopra nei confronti delle imprese sub-appaltatrici (art. 97 c. 2).
 
Per quanto sopra, e nello specifico del quesito:
 
-La vostra impresa (affidataria) può non essere esecutrice, ma deve rispondere ai requisiti tecnico-professionali come sopra riportati; deve redigere il POS in quanto nello stesso valuterà tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo (artt. 96 c. 1 lett. "g" e 97 c. 3 lett. "b")
-Le imprese esecutrici (rispondenti ai predetti requisiti) potranno avvalersi di lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti).
 
 
 


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