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Risposte a quesiti su luoghi di lavoro, macchine e DPI
Pubblichiamo alcuni quesiti su luoghi di lavoro, macchine e DPI (TITOLI II, III; ARTT. 62-87), elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello stabilimento in cui lavoro c’è un serio problema di pulizia e igiene dei bagni aziendali, visto lo sporco e il cattivo odore di urina che questi emanano. Vengono puliti sommariamente solo la mattina con acqua per mezzo di una pompa; i rubinetti sono a manopola e non a pedale, quindi non igienici, e i dosatori del sapone, quando c’è, sono in condizioni disastrose. Con la presente vorrei conoscere la normativa sulla pulizia dei bagni aziendali, nonché su quelli mobili tipo »SEBACH».
La problematica segnalata è affrontata in modo esaustivo dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Infatti, il Titolo II – Luoghi di lavoro del D.lgs. 81/08, all’articolo 63 comma 1, puntualizza esplicitamente che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV, e il soggetto obbligato a garantire tale conformità risulta essere il datore di lavoro (articolo 64 comma 1, lettera a). Altra indicazione sul fatto che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate è contenuta all’articolo 64, comma 1, lettera d). Infine, nello specifico, nell’allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, al punto 1.13.4.1, troviamo la seguente prescrizione “Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori e in genere ai servizi di igiene e benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro”. L’inosservanza a tali obblighi prevedono a carico dei responsabili l’applicazione di sanzioni penali con avvio delle procedure di cui al D.lgs. 758/94. Nei casi rappresentati nel quesito, sono previste sanzioni sia per il datore di lavoro sia per il dirigente. L’organo di vigilanza competente per territorio, ovvero il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della ASL è il soggetto a cui inviare eventuali segnalazioni in questo senso.
Quali sono gli obblighi gravanti sul datore di lavoro che affida a diverse imprese, la modifica e l’implementazione di una vecchia linea/impianto (costituito da un insieme di rulliere motorizzate, gruppi girapallet ed elevatori) destinato al trasporto dei bancali di prodotti finiti, considerando che la linea/impianto è antecedente al DPR 459/96 e quindi sprovvisto di marcatura CE e sprovvisto della relativa documentazione tecnica?
Se si tratta di una nuova messa in servizio, gli obblighi relativi all’applicazione del D.lgs. 17/10 gravano sul « fabbricante» (persona fisica o giuridica che progetta e/ o realizza una macchina). Si deve quindi capire se la progettazione e realizzazione della macchina viene fatta dal committente, pur avvalendosi per i singoli interventi del lavoro di imprese esterne, o se il committente ha commissionato ad una impresa esterna tali incombenze.
Volevo sapere cosa è necessario fare per dichiarare fuori servizio un carroponte, che non verrebbe tuttavia dismesso visti i costi che comporterebbe la dismissione?
Occorre rendere inservibile l’attrezzatura (taglio del cavo di alimentazione, eliminazione pulsantiera di comando, ecc.) e rendere pubblica la messa fuori servizio (comunicazione all’INAIL e al personale, cartelli, ecc.).
Scrivo la presente per sottoporre un quesito in merito agli elevatori a forca e in particolare muletti, merli ed elevatori portati per macchine agricole: la tipologia di macchinario richiede la denuncia all’INAIL e le relative verifiche periodiche secondo quanto richiesto al comma 1, Art. 71 del D.lgs. 81/08? A quali ulteriori verifiche devono essere sottoposti suddetti macchinari?
Sono soggetti solamente i Carrelli semoventi a braccio telescopico e non anche i carrelli industriali tradizionali. Le verifiche sono disciplinate dal DM 11/4/2011.
Chiedo un chiarimento in merito alla data di scadenza delle imbracature di sicurezza per i sistemi anticaduta. La scadenza dei 5 anni va riferita alla data di costruzione del prodotto indicata sulla targhetta oppure dalla data di messa in uso?
La norma EN 361 non indica un termine fisso di obsolescenza, ma stabilisce che sia il costruttore a dover indicare (punto 7, lettera m) la durata di vita prevista. Detto questo, trattandosi di fibbie di nylon il loro «invecchiamento» inizia con la produzione e non solo con l’uso, tra l’altro risulterebbe alquanto problematico verificare la data di messa in uso poiché diversamente da quella di produzione risulterebbe difficile dimostrare quando quella imbracatura è stata indossata la prima volta.
Qual è il percorso formativo previsto per l’utilizzo dei DPI di III categoria anticaduta?
L’utilizzo di DPI di terza categoria anticaduta richiede competenze ed abilità che devono essere acquisite attraverso un percorso di formazione ed addestramento previsto dall’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/08.
Di quante ore deve essere l’addestramento obbligatorio per l’utilizzo dei DPI di III categoria?
Per l’addestramento obbligatorio relativo ai DPI di III categoria non è indicato un numero di ore, tuttavia esso deve prevedere il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi formativi e cioè l’acquisizione delle abilità necessarie al corretto uso, manutenzione e conservazione dei DPI.
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