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Risposte a quesiti su lavoratori autonomi e imprese familiari
Pubblichiamo alcuni quesiti sugli obblighi di lavoratori autonomi e imprese familiari, elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Relativamente alla formazione dei lavoratori autonomi, leggendo l’art. 21 del D.lgs. 81/08, pare che tali lavoratori non abbiano l’obbligo ma la facoltà di frequentare corsi di formazione, analogamente dicasi per la sorveglianza sanitaria. Tale lettura è corretta?
La sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro costituiscono ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.lgs. 81/08 una facoltà del lavoratore autonomo.
Nel caso di azienda agricola a conduzione famigliare, il titolare datore di lavoro è obbligato alla redazione del DVR e a frequentare corsi di formazione? I coadiuvanti famigliari devono frequentare dei corsi di formazione generale e specifica?
Il DL è obbligato alla redazione del DVR. La frequenza a corsi di formazione per lo svolgimento dei compiti del servizio SPP è necessario qualora il DL intenda svolgere direttamente tali compiti. I componenti dell’impresa familiare sono soggetti all’art. 21 e hanno facoltà di frequentare i corsi di formazione per la sicurezza.
Ho una impresa individuale senza dipendenti, sono sola, faccio commercio ambulante. Ho l’obbligo di fare il DVR e frequentare corsi come RSPP, primo soccorso e antincendio?
No, è soggetta agli obblighi dell’articolo 21 del D.lgs. 81/08.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
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Rispondi Autore: Maurizio Aurigi - likes: 0 | 26/11/2014 (11:01:20) |
Relativamente alla risposta n° 02 (azienda agricola a conduzione famigliare)non concordo in quanto se l'azienda famigliare non assume, andando a leggere art. 21, tra gli obblighi non compare quello della redazione del DVR. Potete darmi una risposta in merito alla mia osservazione? Grazie |
Rispondi Autore: Danilo Fabbri - likes: 0 | 26/11/2014 (14:38:45) |
L'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 (campo di applicazione) al comma 12 recita "Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare...omissis...si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21." L'articolo 21 quali obblighi per i componenti dell'impresa familiare prevede l'utilizzo di macchine ed attrezzature di lavoro in conformità al Titolo III, di dotarsi ed utilizzare correttamente i DPI e di dotarsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di lavori in appalto o subappalto. Non vi è indicato nessun obbligo riguardo alla redazione del documento di valutazione dei rischi se l'impresa ha solamente collaboratori familiari (di cui all'art. 230-bis del Codice Civile) in quanto il titolare dell'azienda non è considerato Datore di lavoro. |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 26/11/2014 (14:53:52) |
?..domandina: Libero professionista o lavoratore autonomo SENZA dipendenti...una scuola gli MANDA uno STAGISTA x 2 settimane, diventa, secondo me , x 2 settimane Ddl con obbligo di DVR RSPP ADDETTI ANTINCENDIO ADDETTI PRIMO SOCCORSO formazione, eventuale M.C. ...secondo voi è così ? Se è così...la norma aiuta i giovani ? Chi si prenderebbe uno stagista a queste condizioni ? mandi |
Rispondi Autore: Giacomo Rucci - likes: 0 | 26/11/2014 (15:22:41) |
Per Zucchiatti vedi art. 4 c.1 lett. b e c D.Lgs. 81/08 |
Rispondi Autore: Guido TRAVERS - likes: 0 | 26/11/2014 (17:38:57) |
Strano Paese, il nostro, dove il Ministero del Lavoro nelle FAQ scrive: "Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro."... E una Regione sostiene l'esatto opposto... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 26/11/2014 (19:37:38) |
In un'impresa familiare realmente tale, non c'è il "datore di lavoro". Ergo, gli obblighi sono solo quelli dell'art. 21. La domanda è formulata così: Nel caso di azienda agricola a conduzione famigliare, il titolare datore di lavoro è obbligato alla redazione del DVR e a frequentare corsi di formazione? I coadiuvanti famigliari devono frequentare dei corsi di formazione generale e specifica? Quindi, qui si è dato per scontato che si fosse di fronte ad un'impresa familiare. Va specificato che un conto è un'impresa a conduzione familiare con datore di lavoro (vuol dire che si è assunto figli, moglie, ecc.) ed tutt'altro conto è l'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile. Infatti, nel caso in cui i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto e cioè con un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, sul titolare dell’impresa familiare, quale datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, graveranno gli obblighi di tutela in materia di sicurezza e salute: valutazione dei rischi, redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione (fino al 31/12/2012), nomina del medico competente, sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione, ecc.. Insomma, si poteva essere più chiari rispondendo al quesito. |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 26/11/2014 (23:10:24) |
Grazie sig. RUCCI ma la risposta non risponde alla domanda i quanto l'art 4 parla di "particolari obblighi"...se Lei avesse ragione un individuo che gestisce 3 stagisti , 2 tirocinanti, 3 lavoratori in prova ecc...risulterebbe individuo Senza lavoratori... L'articolo 4 precisa che i vari tipi di lavoratori non vengono computati per "particolari" obblighi : riunione annuale ex art, 35 ad esempio ...possibilità del Ddl di fare il RSPP...il conteggio degli RLS ecc...ma non credo che l'art 4 possa escludere gli obblighi in toto di un individuo (lavoratore autonimo) che accetta ...3 stagisti non computandoli quali lavoratori. Se mi sbaglio qualcun altro intervenga. Molto interessante CATANOSO che precisa la differenza tra Impresa familiare di cui alla nota dell'art 3 e e lett (a) co. 1 art 4 e le imprese a CONDUZIONE FAMILIARE di cui però nulla si dice nel dlgs 81...grazie...piccoli particolari linguistici molto importanti |
Rispondi Autore: Pier Paolo Ruggeri - likes: 0 | 28/11/2014 (17:48:06) |
Concordo in pieno con Carmelo Catanoso!! Il discorso però merita un chiarimento normativo. Mi è stato fatto notare (giustamente) da un ispettore ASL che in teoria anche se un'azienda ricadesse nell'art. 21, la valutazione dei rischi risulta necessaria. Infatti ai sensi dell'art. 77 co. 1 lett. a il Datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi. Sarebbe bene pertanto che, onde evitare "libere interpretazioni", il Ministero chiarisca al più presto! |
Rispondi Autore: Giacomo Rucci - likes: 0 | 29/11/2014 (08:25:34) |
Per Zucchiatti la mia risposta era evidentemente una provocazione che volevo aggiungere alla sua provocazione che condivido in parte. Lei ha ragione quando denuncia una difficiltà oggettiva di un libero professionista senza dipendenti quando deve prende un tirocinante poichè un tale professionista non parte con un'ottica imprenditoriale, per cui parlare di "dipendenti" è per lui difficile inizialmente. Io risponderei correttamente alla sua prima domanda dicendo che, SE il tirocinante rientra in uno dei soggetti di cui all'art.2 c.1 lett.a), il libero profesionista deve provvedere a RSPP, DVR ecc. altrimenti quel tirocinante, esposto comunque ai rischi lavorativi, chi lo tutela? Per "particolari obblighi" semplicemente s'intendono tutti quegli obblighi la cui applicazione dipende da un computo dei lavoratori. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 29/11/2014 (10:00:37) |
Riporta Ruggeri: "Mi è stato fatto notare (giustamente) da un ispettore ASL che in teoria anche se un'azienda ricadesse nell'art. 21, la valutazione dei rischi risulta necessaria. Infatti ai sensi dell'art. 77 co. 1 lett. a il Datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi. " Quanto riportato come affermazione di un ispettore ASL, denota una scarsa preparazione di questo soggetto, cosa assai grave visto il ruolo istituzionale ricoperto. Il solerte ispettore non ha capito che in un'impresa familiare non c'è un datore di lavoro così come definito all'art. 2. comma 1 lettera b) del D. Lgs. n° 81/2008. Se non c'è un datore di lavoro e cioè manca il soggetto destinatario della posizione di garanzia, non è attuabile nessuno degli obblighi posti in capo al "datore di lavoro", ivi compreso quello dell'art. 77 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008. Basta leggere la lettera b) del comma 1 dell'art. 21 per notare che l'obbligo per le imprese familiari è a carico dei "componenti dell'impresa familiare" che "devono munirsi di DPI" e "utilizzarli conformemente" alle disposizioni di cui al Titolo III. Se invece fossimo nell'ambito di applicazione del Titolo IV (cantieri) o lavori in uno spazio confinato, qui il legislatore ha disposto diversamente imponendo all'impresa familiare specifici obblighi aggiuntivi. Ad esempio, nel campo d'applicazione del Titolo IV, pur non essendoci un datore di lavoro in un'impresa familiare, i componenti della stessa hanno da sottostare agli obblighi dell'art. 96 (solo a questi e non ad altri). Sarebbe il caso che, funzionari che interpretano norme "pro domo" loro, si aggiornino con maggiore frequenza ed attenzione, anche confrontandosi con gli altri attori del sistema prevenzionale, onde evitare di creare problemi ove questi non esistono con aggravi economici anche per la Collettività. Ora sono il primo ad essere d'accordo che sarebbe opportuno non fare alcuna distinzione tra le imprese familiari e le altre ..... ma oggi la legge questo dice e, pertanto, interpretazioni come quelle del solerte ispettore ASL, sono solo fantasie che un qualunque legale, anche di primo pelo, è in grado di demolire. P.S.: Spero che il tizio della ASL non sia uno di quelli a cui la laurea in TdP l'abbia "conseguita" presso un'università del centro Italia dove fino a qualche anno fa, per ottenerla, bastava dimostrare di avere 5 anni d'esperienza nel ruolo con riconoscimento dei crediti formativi e seguire un corso da 120 ore . |
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0 | 30/11/2014 (09:25:02) |
Il problema è anche un'altro, da un punto di vista più "commerciale" che tecnico; in molti casi essendo Ispettori della ASL il cliente per non avere beghe, credono più ad essi e si adeguano a fare anche corsi di formazione (è il caso dei collaboratori familiari) anche se non dovuti, andando a denigrare il lavoro e il consulente. P.S. - Concordo con Carmelo Catanoso al riguardo dei TdP, credo che intendevi per centro Italia, l'Università di Siena che ne passò una miriade... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso.. - likes: 0 | 30/11/2014 (10:11:24) |
Sì. Alla faccia dell'art. 23 della Costituzione che dice che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Per le Università, ce ne sono state altre...... con grande goduria di chi gli anni di studio se li è fatti tutti per arrivare alla laurea con tanto di tasse universitarie pagate. |
Rispondi Autore: Giacomo Porcellana - likes: 0 | 01/12/2014 (13:31:08) |
Facendo parte del Gruppo info sicuri della Regione Piemonte, vorrei chiarire, che le risposte pubblicate nascono da quesiti pervenuti al servizio e non hanno la pretesa di fornire risposta a tutte le possibili situazioni operative, dunque alla domanda "azienda agricola a conduzione famigliare, il datore di lavoro..." si risponde tenendo conto della presenza di un datore di lavoro e dunque dell'esistenza sia di lavoratori ex art. 2, comma 1, lettera a, del DLgs 81/08, sia di componenti dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 03/12/2014 (15:54:40) |
Porcellana, il lavoro che fate è sicuramente molto utile. Su questo penso si sia tutti d'accordo. Però, quando vi arriva un quesito come quello delle imprese familiari, anche se non chiaramente formulato, nella risposta reputo sia necessario spiegare a chi poi legge, quali siano i due scenari o situazioni operative (perchè in questo caso sono solo due), che ci si può trovare davanti. Questo eviterebbe di creare fraintendimenti o interpretazioni errate (come quella riportata da Ruggeri ed attribuita ad un funzionario ASL) sull'argomento. Tutto qua. |
Rispondi Autore: Guido Travers - likes: 0 | 04/12/2014 (09:00:56) |
Scusate se torno sull'argomento, dato che non è stato preso in considerazione dalle risposte fin qui pervenute. Mi pongo un "banale" problema di "certezza del diritto": come mai il Ministero del Lavoro nelle sue FAQ (pertanto un documento "ufficiale") fornisce un'indicazione e la regione Piemonte dice l'esatto opposto? Come fa un soggetto a capire quale sia la cosa giusta da fare? So di essere petulante, ma dato che tra coloro che hanno partecipato al dibattito su questo punto ci sono dei componenti il gruppo regionale,... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 04/12/2014 (09:28:57) |
Travers, non mi sembra che la Regione Piemonte dica l'opposto del MinLavoro. Si Infosicuri hanno dato un parere assolutamente corretto. Solo che non hanno specificato che esso vale per imprese che "familiari pure" non sono. In altre parole, c'è il sig. Rossi che gestisce l'azienda agricola con i tre figli e la moglie. Il sig. Giuseppe Rossi ha due possibilità: 1) i tre figli e la moglie sono "collaboratori familiari" e, di conseguenza, siamo di fronte ad un'impresa familiare (ex art. 230bis cc) dove non c'è un datore di lavoro; 2) i tre figli e la moglie sono assunti con contratto di lavoro dal sciur Giuseppe e, di conseguenza, il sig. Rossi è "datore di lavoro" così come definito all'art. 2, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n° 81/2008 e ciò con tutti gli obblighi conseguenti. Nella risposta al quesito, a mio giudizio, anche se la domanda non era chiaramente formulata, andava spiegata la differenza. Tutto qua. |
Rispondi Autore: Giacomo Porcellana - likes: 0 | 04/12/2014 (20:32:21) |
Vorrei far notare che sono diverse le imprese familiari che hanno dipendenti (e quindi ci sono sia lavoratori sia collaboratori familiari). Sia nella domanda sia nella risposta è chiaro che l'obbligo di valutazione dei rischi è associato al ruolo di datore di lavoro, quindi mi stupisco del vostro stupore. Ovviamente nella risposta si potevano elencare tutti i possibili casi, compreso quello del datore di lavoro di fatto, ma non sempre è facile considerare tutte le casistiche, e molte volte l'utente preferisce una risposta secca ad un trattato, comunque terremo conto del suggerimento. |
Rispondi Autore: SILVIA GALLI - likes: 0 | 16/01/2015 (14:52:35) |
Domanda: ho un impresa edile formata da un titolare e 3 collaboratori famigliari. Deve fare il corso come rspp? e il dvr? |