Il DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
Il DUVRI (acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”), come definito dall’art 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, è un documento che va allegato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera.
Ricordiamo che per “contratto di appalto” si intente la relazione tra un committente (pubblico o privato) ed un’impresa terza che riceve l’incarico per specifiche attività.
Attraverso il DUVRI il datore di lavoro committente valuta i rischi interferenti e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
In particolare, si parla di “interferenze lavorative” nel momento in cui più operatori afferenti ad aziende diverse, prestano la loro opera sullo stesso luogo di lavoro.
Quali sono le differenze con il DVR? Chi e quando deve redigere il DUVRI? Quali sono gli step da seguire? Esistono sistemi software che possono aiutare le aziende ad elaborare correttamente il documento unico di valutazione dei rischi interferenti?
DUVRI: quali sono le differenze con il DVR?
DUVRI: chi e quando deve redigerlo?
DUVRI: la sua elaborazione e il supporto del software Blumatica
DUVRI: quali sono le differenze con il DVR?
A volte il DUVRI è erroneamente confuso con il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), che è un documento che riferimento ai rischi di una singola azienda, indipendentemente dall'esistenza di un contratto con altre imprese.
Il DUVRI, invece, è legato ad una specifica attività e ad uno specifico contratto, all'interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i vari soggetti che, prendendo parte ad una attività, definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività, valutando le eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Non bisogna dimenticare che se il DUVRI può prendere spunto dai diversi DVR, non tutto il DVR deve essere integrato all'interno del documento, bensì solo le attività che apportano rischi interferenti.
DUVRI: chi e quando deve redigerlo?
La responsabilità della redazione del DUVRI è del Datore di lavoro committente dell'appalto e non delle imprese affidatarie del contratto di appalto.
Il datore di lavoro committente ha, dunque, il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.
La redazione del DUVRI è necessaria ogni qualvolta un committente stipula un contratto con un appaltatore per eseguire un'attività, che può comportare la presenza di rischi interferenti tra le parti.
Questi sono alcuni esempi di rischi da interferenze per i quali occorre redigere il DUVRI:
- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da appaltatori diversi
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione, richieste dal committente
Mentre non è obbligatorio redigere il DUVRI nei seguenti casi (comma 3-bis dell'art. 26 del dlgs 81/2008):
- servizi di natura intellettuale
- mere forniture di materiali o attrezzature
- lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che non comportino rischi da: rischio di incendio, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008)
DUVRI: la sua elaborazione e il supporto del software Blumatica
La norma non prevede un modello univoco per il DUVRI, ma vengono fornite alcune indicazioni, sui contenuti fondamentali per la redazione del documento, con riferimento a quattro step.
Per soddisfare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, in modo semplice e guidato, è possibile avvalersi anche dell’ausilio di un software; infatti Blumatica, all’interno del software Blumatica DVR, racchiude una specifica sezione riferita al DUVRI, in cui è possibile elaborare il documento con tutti gli adempimenti richiesti.
Vediamo i quattro step in relazione anche al supporto che offre Blumatica DVR:
STEP 1: Identificazione dei dati di contratto e delle lavorazioni appaltate. In questo caso occorre inserire i dati del contratto e dell’appaltatore e seguire un’analisi di ogni elemento delle lavorazioni appaltate, con l’individuazione di specifiche attrezzature, rischi e sostanze utilizzate. Blumatica DVR permette di richiamare velocemente dall’archivio di base, le fasi di lavoro con le relative attrezzature e rischi, oltre a dare la possibilità di associare i luoghi di lavoro censiti nel DVR del committente, per ottenere in automatico i rischi interferenti allo step 2.
STEP 2: individuazione e gestione delle interferenze. È necessario individuare i fattori di rischio specifici esistenti nel luogo di lavoro che possono essere trasferiti dalle attività aziendali ai lavoratori della ditta esterna e viceversa (ad esempio: inalazione polveri, rischio rumore, scivolamenti, cadute dall’alto, ecc). Il software prevede l’identificazione dei rischi interferenti in maniera automatica, avendo indicato le fasi di lavoro dell’appaltatore, con i relativi rischi, e avendo associando i luoghi del committente in cui vengono svolte.
STEP 3: coordinamento delle interferenze. In questa fase bisogna adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze tra le attività della ditta esterna e le attività effettuate dalla azienda committente. Ad esempio l’allestimento di aree delimitate, la chiusura di percorsi o di parti di edifici, l’apposizione di idonea segnalazione, ecc. Anche in questo caso Blumatica DVR, tramite l’archivio di base, consente di gestire velocemente l’associazione di adeguate misure di coordinamento e cooperazione, per ogni rischio da interferenza individuato.
STEP 4: definizione dei costi della sicurezza. Si devono esplicitare i costi della sicurezza derivanti dalle spese sostenute per la sicurezza da parte dell’impresa coinvolta, andando a costituire una parte quindi del valore economico complessivo del contratto stesso. Blumatica DVR consente di utilizzare qualsiasi prezzario regionale scaricabile gratuitamente dal seguente sito e di realizzare uno specifico computo riferito ai costi della sicurezza.
Con Blumatica DVR elaborare e revisionare il DUVRI, gestendo le interferenze tra Committente ed Appaltatore, non è mai stato così semplice e professionale!
Il link per avere ulteriori informazioni su Blumatica DVR
Per avere altri dettagli sulla suite Blumatica DVR è possibile visitare il sito Blumatica, scrivere a commerciali@blumatica.it e scaricare la versione di prova gratuita per 30 gg che consente di valutare tutte le funzionalità incluse nel software.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Donato Cornacchia - likes: 0 | 11/09/2024 (08:53:05) |
Articolo e indicazioni di base fornite in modo semplice e chiaro, ciò che non mi è chiaro è il punto 4: "definizione dei costi della sicurezza". L'articolo recita: .."...Si devono esplicitare i costi della sicurezza derivanti dalle spese sostenute per la sicurezza da parte dell’impresa coinvolta...". A me però risulta che i costi della sicurezza sono esclusivamente quelli per gestire le interferenze e sono a carico del Datore di Lavoro Committente, ma forse mi sbaglio... Saluti |
Rispondi Autore: Andrea Caratto - likes: 0 | 11/09/2024 (09:54:41) |
Esenzione DUVRI. Nell'articolo è riportato "lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno e < di 2gg lavorativi,". < di 2gg lavorativi ?????? Non ho mai letto da nessuna parte questo dato. Potete approfondire? Grazie e saluti cordiali |
Rispondi Autore: Mirco Girardin - likes: 0 | 11/09/2024 (11:21:39) |
L'art. 26 dlgs 81/08 comma 3bis parla di attività non superiore a 5gg uomo. L'esenzione < 2gg non esiste. |
Rispondi Autore: raffael scalese - likes: 0 | 12/09/2024 (17:17:14) |
L'esenzione < 2gg non esiste. Spero che Blumatica voglia chiarire. Comunque una riflessione. Personalmente i discorsi delle esenzioni in materia di sicurezza NON mi affascinano. Sono infatti fuorvianti. Spesso, il fatto di non essere soggetti a fare qualche adempimento FORMALE viene inteso, automaticamente, "NON DEVO FARE NULLA". Sarebbe come dire che un lavoratore se lavora un solo giorno NON potrà avere problemi di interferenze e perciò di infortunio, mentre dal sesto giorno in poi SI !!! Sono queste le cose da precisare non le possibili esenzioni. Il Legislatore avrebbe potuto aggiungere, senza variare il concetto, che nella situazione specifica si è esenti dalla redazione documento ma non dalle attività di prevenzione. (cioè, in caso di visita ispettiva si evita la sanzione ma non certamente il rischio da possibili interferenze) |
Rispondi Autore: Blumatica - likes: 0 | 17/09/2024 (15:41:05) |
Ringraziando per la segnalazione, si informa che si è provveduto a rettificare il vecchio refuso normativo. In merito all'indicazione delle esenzioni degli obblighi, si concordi nel dover analizzare con la massima attenzione quando si ricade in tale casistica e si preferisce raccomandare, a vantaggio di sicurezza, di eseguire un'analisi approfondita di ogni eventuale interferenza di rischi, per garantire la massima sicurezza dei lavoratori. Blumatica |