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Visite domiciliari e privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali si è recentemente pronunciato in merito alla segnalazione di un cittadino, nei confronti di una Asl che richiedeva ai propri medici di base l’invio trimestrale dei diari clinici, contenenti quindi dati di natura sensibile, tenuti presso il domicilio dei pazienti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare programmata (ADP).
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell’autorità.
L’ASL giustificava la propria richiesta con finalità di controllo dell’erogazione dei servizi e di elaborazione statistica.
Riguardo alla assistenza domiciliare programmata, il d.P.R. n. 270/2000 prevede infatti, la tenuta, al domicilio del paziente, di un’apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sanitaria, sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant’altro ritenuto utile e opportuno.
Il decreto tuttavia non prevede l’inoltro di tali schede alle Asl competenti, neanche ai fini di controllo dell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare.
L’Autorità ha pertanto ritenuto illegittima la richiesta dell’Azienda sanitaria di una sistematica comunicazione di tali dati sensibili come quelli relativi allo stato di salute.
Per le finalità di controllo espresse dall’ASL, il Garante ha consigliato all’ASL di far trasmettere ai medici di base i soli fogli (e non le schede) che il medico firma ogni volta che effettua una visita domiciliare, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata.
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell’autorità.
L’ASL giustificava la propria richiesta con finalità di controllo dell’erogazione dei servizi e di elaborazione statistica.
Riguardo alla assistenza domiciliare programmata, il d.P.R. n. 270/2000 prevede infatti, la tenuta, al domicilio del paziente, di un’apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sanitaria, sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant’altro ritenuto utile e opportuno.
Il decreto tuttavia non prevede l’inoltro di tali schede alle Asl competenti, neanche ai fini di controllo dell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare.
L’Autorità ha pertanto ritenuto illegittima la richiesta dell’Azienda sanitaria di una sistematica comunicazione di tali dati sensibili come quelli relativi allo stato di salute.
Per le finalità di controllo espresse dall’ASL, il Garante ha consigliato all’ASL di far trasmettere ai medici di base i soli fogli (e non le schede) che il medico firma ogni volta che effettua una visita domiciliare, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata.
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