Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

06/12/2017

Linee guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati.


Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il regolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l'autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi  individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti  - cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.

 

Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati. I titolari sono infatti tenuti non soltanto a garantire l'osservanza delle disposizioni del regolamento, ma anche a dimostrare adeguatamente in che modo garantiscono tale osservanza; la valutazione di impatto ne è un esempio.

 

Le linee-guida del WP29 offrono alcuni chiarimenti sul punto; in particolare, precisano quando una valutazione di impatto sia obbligatoria (oltre ai casi espressamente indicati dal regolamento all'art. 35), chi debba condurla (il titolare, coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, se designato), in cosa essa consista (fornendo alcuni esempi basati su schemi già collaudati in alcuni settori), e la necessità di interpretarla come un processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum.

 

Le linee-guida chiariscono, peraltro, anche quando una valutazione di impatto non sia richiesta: ciò vale, in particolare, per i trattamenti in corso che siano già stati autorizzati dalle autorità competenti e non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento.

 

Il messaggio finale delle linee-guida (già sottoposte a consultazione pubblica) è che la valutazione di impatto costituisce una buona prassi al di là dei requisiti di legge, poiché attraverso di essa il titolare può ricavare indicazioni importanti e utili a prevenire incidenti futuri. In questo senso, la valutazione di impatto permette di realizzare concretamente l'altro fondamentale principio fissato nel regolamento 2016/679, ossia la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione (data protection by design) di qualsiasi trattamento. 

 

Linee-guida

Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per  stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679-WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017

(Traduzione della versione emendata e adottata il 4 ottobre 2017)

 

 

 

 

 

Fonte: Garante Privacy



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!