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Una guida per rendere anonimi i dati personali

Il regolamento generale europeo sulla protezione dati personali prevede che in alcuni casi sia possibile diffondere dati personali, normalmente protetti da comunicazione o diffusione non autorizzate, purché si applichi un processo, che renda tali dati anonimi. Si tratta di una situazione molto diffusa, ad esempio nello studio di parametri statistici, nell’attivazione di procedure che proteggono la sicurezza sanitaria della popolazione e via dicendo.
Il Garante inglese per la protezione dei dati, Information Commissioner Office, con l’approccio pratico, tipico del popolo britannico, ha messo a disposizione un prezioso manuale, che illustra le varie tecniche che possono essere utilizzate per rendere anonimi, o pseudo anonimi, i dati personali.
Questo manuale diventa prezioso per tutti coloro che per varie ragioni debbono trattare dati personali, resi precedentemente anonimi, come ad esempio in questi casi:
- servizi sanitari di protezione della popolazione,
- addestramento di applicativi di intelligenza artificiale, basati sulla conoscenza di grandi basi dei dati,
- risposta ad una richiesta di informazioni, che possa includere dati personali,
- approccio più trasparente e responsabilizzato nei confronti della società civile,
- messa a disposizione di informazioni anonime, a fini di ricerca scientifica.
Il regolamento generale precisa che un dato personale, che non sia riconducibile ad una persona specifica, è da considerare dato anonimo e quindi non è soggetto a particolari protezioni, da parte del regolamento. Questa situazione limita il rischio per i soggetti coinvolti e consente di comunicare queste informazioni ad altre organizzazioni o addirittura renderle pubbliche.
![]() | Approfondimento della normativa ISO 11064 e altre norme per la progettazione delle sale di controllo, a cura di di Adalberto Biasiotti. |
Di particolare interesse è la differenza tra rendere un dato anonimo o pseudoanonimo.
La differenza significativa perché un dato reso pseudoanonimo è assoggettato ad una tecnica, che sostituisce le informazioni che collegano il dato personale alla persona, ad esempio sostituendo un nome di un soggetto con un numero di riferimento. Solo chi ha effettuato quest’operazione è in grado di svolgerla in senso contrario, identificando quindi l’interessato coinvolto. In un processo di completo anonimato, questo processo non è possibile.
È indispensabile che i responsabili della protezione dati personali si rendano ben conto di questa differenza fondamentale, perché una tecnica di pseudo anonimato, applicata ad un dato, potrebbe portare alla identificazione dell’interessato, se non vengono prese appropriate cautele in fase di applicazione di questa tecnica.
Quanto possa essere utile una tecnica di pseudo anonimato può essere illustrata da questo esempio:
- una catena di supermercati vuole effettuare una valutazione dell’attrattiva di un determinato prodotto su una determinata categoria di clienti. La catena ha a disposizione degli scontrini dei clienti e, se questi hanno utilizzato delle tessere di fedeltà, conoscono anche il nome e cognome di chi acquistato il prodotto. A fini di promozione commerciale, è possibile utilizzare delle tecniche di anonimato, che permettano alla rete commerciale di valutare l’attrattiva del prodotto per determinate categorie di clienti, ad esempio più o meno giovani, o appartenenti a quali sesso. Queste informazioni possono essere preziose per i successivi sviluppi commerciali, e possono essere ottenute senza in alcun modo violare i dati dei clienti coinvolti.
Il manuale, composto da un centinaio di pagine, passa quindi ad illustrare le varie tecniche disponibili sia per rendere anonimi dati, sia per renderli pseudo anonimi. Poiché l’obiettivo di questa notizia non è certo quello di entrare nel dettaglio di queste tecniche applicabili, mettiamo a disposizione l’intero manuale, che rappresenta una guida preziosa per tutti coloro che sono coinvolti nella gestione corretta di questo delicato argomento.
Information Commissioner Office (ICO) - Guida all'anonimizzazione (pdf)
Adalberto Biasiotti

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