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Sentenza anti-privacy per i dati sanitari?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

19/09/2002

Una recentissima sentenza della Cassazione pone in forse la riservatezza dei dati più sensibili: quelli sulla salute

Difficilmente piacerà ai malati una recente sentenza della Cassazione (n.3050 del 2 settembre 2002), secondo cui la cartella clinica rientra tra gli atti "riservati" e non più tra quelli coperti da segreto d'ufficio, tutelati dal codice penale. La differenza non è di poco conto.

Ecco cosa è successo. Un impiegato, della direzione sanitaria di un ospedale, rilascia copia di una cartella clinica al marito di una donna, senza l'autorizzazione di questa. Il marito se ne serve poi in una causa di separazione e l'impiegato viene processato in Tribunale per il reato di violazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. penale), che prevede fino a tre anni di reclusione, ma viene assolto. Il Pubblico Ministero fa appello e la vicenda finisce in Cassazione, dove si conferma l'assoluzione, precisando che: «la cartella clinica, pur essendo atto attinente a notizie riservate non costituisce documentazione relativa a notizie d'ufficio segrete».

Già in precedenza, la magistratura di merito aveva ritenuto che, previo provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contenuto della cartella clinica potesse essere rivelato a terzi. Ora, viene addirittura ritenuto legittimo il rilascio della cartella ad un terzo anche senza un provvedimento del giudice.

La cartella di un malato sarà quindi accessibile a chiunque? La riservatezza di questo documento è tutelata dal Codice penale, ma a patto di considerarla segreto d'ufficio, e dalla legge sulla privacy (L. n. 675/96). L'art. 23 di questa legge dice che può essere rilasciata a terzi solo col consenso dell'interessato. Se il consenso manca e il rilascio avviene per "danneggiare l'ammalato" o per ingiusto profitto del richiedente, è prevista una responsabilità penale, punita con reclusione da 3 mesi a due anni.

Dopo la sentenza della Cassazione, però, la divulgazione della cartella clinica non potrà essere perseguita tramite il c.p. perché non integrerà più il reato di violazione del segreto d'ufficio e difficilmente potrà essere perseguita dalla legge sulla privacy visto che richiede si provi, cosa non facile, che il rilascio del cartella è avvenuto per danneggiare il malato o per ingiusto profitto del richiedente. L'unica infrazione per il pubblico ufficiale scorretto, sarà di natura disciplinare.

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