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Schede telefoniche prepagate e privacy
Il titolare di una carta telefonica prepagata può conoscere in dettaglio i numeri relativi alle chiamate in uscita effettuate tramite il telefonino ricaricabile. I dati di traffico telefonico sono dati personali dell’utente e possono essere legittimamente richiesti al gestore telefonico, che li deve comunicare in modo integrale e gratuitamente.
Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento emesso in seguito ad un ricorso presentato dal titolare di una scheda telefonica prepagata al quale la società di telefonia aveva rifiutato l’accesso alle chiamate in uscita effettuate in un determinato periodo.
Il gestore aveva motivato il suo rifiuto ritenendo che il diritto a conoscere “in chiaro” i numeri chiamati spettasse solo all’abbonato per verificare gli addebiti in fattura, mentre nel caso di un’utenza prepagata, mancando la fatturazione, il gestore sosteneva che gli obblighi del gestore fossero limitati alla conservazione dei dati per fini legati ad esigenze di giustizia.
L’interessato, insoddisfatto dal riscontro ottenuto, ha ribadito di fronte al Garante la richiesta di conoscere i dati personali che lo riguardano indipendentemente dalle modalità di pagamento del servizio di telefonia, chiedendo inoltre che le spese del procedimento fossero addebitate al gestore.
Nel provvedimento, presentato nella newsletter settimanale dell’Autorità, il Garante ha ribadito innanzitutto che “i dati relativi alle telefonate in uscita devono considerarsi dati personali dell’interessato: è quindi legittima la richiesta di accesso formulata ai sensi della legge sulla privacy, mentre non hanno alcun fondamento le argomentazioni della società di telefonia.”
Il ricorso è stato, quindi, accolto ed il Garante ha ordinato alla società di comunicare al titolare della carta prepagata, entro un termine stabilito e gratuitamente, i dati richiesti in modo intelligibile indicando integralmente le cifre dei numeri chiamati.
Alla società di telefonia sono state addebitate le spese del procedimento, che dovranno essere liquidate direttamente a favore del ricorrente.
Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento emesso in seguito ad un ricorso presentato dal titolare di una scheda telefonica prepagata al quale la società di telefonia aveva rifiutato l’accesso alle chiamate in uscita effettuate in un determinato periodo.
Il gestore aveva motivato il suo rifiuto ritenendo che il diritto a conoscere “in chiaro” i numeri chiamati spettasse solo all’abbonato per verificare gli addebiti in fattura, mentre nel caso di un’utenza prepagata, mancando la fatturazione, il gestore sosteneva che gli obblighi del gestore fossero limitati alla conservazione dei dati per fini legati ad esigenze di giustizia.
L’interessato, insoddisfatto dal riscontro ottenuto, ha ribadito di fronte al Garante la richiesta di conoscere i dati personali che lo riguardano indipendentemente dalle modalità di pagamento del servizio di telefonia, chiedendo inoltre che le spese del procedimento fossero addebitate al gestore.
Nel provvedimento, presentato nella newsletter settimanale dell’Autorità, il Garante ha ribadito innanzitutto che “i dati relativi alle telefonate in uscita devono considerarsi dati personali dell’interessato: è quindi legittima la richiesta di accesso formulata ai sensi della legge sulla privacy, mentre non hanno alcun fondamento le argomentazioni della società di telefonia.”
Il ricorso è stato, quindi, accolto ed il Garante ha ordinato alla società di comunicare al titolare della carta prepagata, entro un termine stabilito e gratuitamente, i dati richiesti in modo intelligibile indicando integralmente le cifre dei numeri chiamati.
Alla società di telefonia sono state addebitate le spese del procedimento, che dovranno essere liquidate direttamente a favore del ricorrente.
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