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Salute e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

29/08/2006

Ecco come medici di base e pediatri devono fornire ai pazienti l’informativa sul trattamento dei dati.

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In un provvedimento del 19 luglio 2006, il Garante della privacy ha fornito a medici di base e pediatri di libera scelta indicazioni su comeinformare i pazienti relativamente al trattamento dei dati personali.

Il Codice della privacy prevede che tale informativa sia “chiara e comprensibile”  e includa  “almeno gli elementi indicati dal Garante”.

Il Garante aveva provveduto a predisporre un primo schema di informativa, rielaborato poi sulla base delle osservazioni formulate da realtà rappresentative medici di base e dei pediatri.

Con il provvedimento del luglio 2006 è stato così fornito un modello di informativa nel quale sono indicati gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali.

Il modello potrà essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

"Gli elementi indicati nell'allegato modello di informativa  - sottolinea il Garante - possono essere forniti all'interessato nei modi di legge una tantum, attraverso idonee modalità che ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete. I contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalità (in aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa  in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli".

Di seguito riportiamo il testo allegato al provvedimento.

ALLEGATO
“INFORMAZIONE

Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.
Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso.
………………………….”

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