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Propaganda elettorale e uso dei dati
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Con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005, il Garante ha riaffermato le regole per il trattamento dei dati nelle comunicazioni di propaganda elettorale.
Le regole, illustrate sinteticamente nell’ultima newsletter dell’Autorità, confermano il quadro di garanzie fissato dal Garante lo scorso anno in occasione delle elezioni ammnistrative.
Propaganda tramite cellulari, invio di fax, sms, mms, e-mail
-Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.
-L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.
-Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato.
Propaganda tramite invio di “santini”
-Il Garante ha esonerato candidati e partiti dal fornire l’informativa agli interessati prevista della disciplina sulla privacy. Le stesse norme, infatti, consentono di non adempiere a tale obbligo nel caso in cui, come è quello in questione, esso comporti un impiego di mezzi sproporzionato
-Dunque, non saranno tenuti all’informativa fino al 30 giugno 2005 i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali nel caso inviino solo materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti “santini”) e purché utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali.
-Partiti politici e candidati potranno conservare questi dati anche successivamente solo se informeranno, anche in modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2005. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati.
Dati che non si possono utilizzare per propaganda
-Non possono essere usate a tal fine le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.
-E’ illecita la compilazione per lo stesso fine da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto.
-I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
-E’ illecito utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza previo consenso informato degli interessati, anche per sostenere candidati interni.
Garanzie per i cittadini
-Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla protezione dei dati personali e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.
-Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.
Con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005, il Garante ha riaffermato le regole per il trattamento dei dati nelle comunicazioni di propaganda elettorale.
Le regole, illustrate sinteticamente nell’ultima newsletter dell’Autorità, confermano il quadro di garanzie fissato dal Garante lo scorso anno in occasione delle elezioni ammnistrative.
Propaganda tramite cellulari, invio di fax, sms, mms, e-mail
-Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.
-L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.
-Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato.
Propaganda tramite invio di “santini”
-Il Garante ha esonerato candidati e partiti dal fornire l’informativa agli interessati prevista della disciplina sulla privacy. Le stesse norme, infatti, consentono di non adempiere a tale obbligo nel caso in cui, come è quello in questione, esso comporti un impiego di mezzi sproporzionato
-Dunque, non saranno tenuti all’informativa fino al 30 giugno 2005 i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali nel caso inviino solo materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti “santini”) e purché utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali.
-Partiti politici e candidati potranno conservare questi dati anche successivamente solo se informeranno, anche in modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2005. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati.
Dati che non si possono utilizzare per propaganda
-Non possono essere usate a tal fine le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.
-E’ illecita la compilazione per lo stesso fine da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto.
-I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
-E’ illecito utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza previo consenso informato degli interessati, anche per sostenere candidati interni.
Garanzie per i cittadini
-Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla protezione dei dati personali e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.
-Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.
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