PROPAGANDA ELETTORALE: IL “DECALOGO” DEL GARANTE
Il provvedimento, il cui testo è consultabile QUI, definisce i casi nei quali non è necessario richiedere il consenso degli elettori per l’invio del materiale di propaganda. In particolare, viene riconfermato che il consenso non è necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.
Consenso necessario, invece, per particolari modalità di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail e per telefonate preregistrate e fax. Ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sull’uso che viene fatto delle loro informazioni personali e sui diritti che possono esercitare nonché le modalità che devono essere adottate.
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