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Privacy e uffici pubblici
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000 un provvedimento redatto dal Garante della privacy riguardo all'aggiornamento dell'elenco delle finalita' di interesse pubblico che giustificano il trattamento dei dati sensibili da parte dello Stato e degli enti pubblici.
La legge 675/96 prevede che la gestione dei dati piu' riservati da parte delle pubbliche amministrazioni possa avvenire solo se autorizzata da una legge che specifichi il tipo di dati trattati, le finalita' di interesse pubblico perseguite e le modalita' con le quali il trattamento deve avvenire.
Il decreto 135/99 specificava che le amministrazioni potessero chiedere al Garante di individuare quali, fra le attivita' svolte dal richiedente, avessero carattere di pubblico interesse.
Molti enti hanno fatto ricorso al Garante poiche' il decreto 135/99, nell'elencazione delle finalita' di rilevante interesse pubblico, aveva tralasciato ad esempio le attivita' socio-assistenziali, l'assegnazione di allogi di edilizia residenziale pubblica, la gestione di asili nido e quelle relative alla protezione civile.
Da qui la decisione del Garante di colmare la lacuna con un nuovo provvedimento.
La legge 675/96 prevede che la gestione dei dati piu' riservati da parte delle pubbliche amministrazioni possa avvenire solo se autorizzata da una legge che specifichi il tipo di dati trattati, le finalita' di interesse pubblico perseguite e le modalita' con le quali il trattamento deve avvenire.
Il decreto 135/99 specificava che le amministrazioni potessero chiedere al Garante di individuare quali, fra le attivita' svolte dal richiedente, avessero carattere di pubblico interesse.
Molti enti hanno fatto ricorso al Garante poiche' il decreto 135/99, nell'elencazione delle finalita' di rilevante interesse pubblico, aveva tralasciato ad esempio le attivita' socio-assistenziali, l'assegnazione di allogi di edilizia residenziale pubblica, la gestione di asili nido e quelle relative alla protezione civile.
Da qui la decisione del Garante di colmare la lacuna con un nuovo provvedimento.
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