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Privacy telefonica garantita

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

16/06/2004

Se il numero telefonico riservato di un abbonato compare per errore sull’elenco, il gestore telefonico risarcisce i danni.

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Dovrà pagare le spese del ricorso al Garante alla privacy, e rischia di dover risarcire i danni in sede civile, il gestore telefonico che per errore ha inserito nell’elenco il numero telefonico di un abbonato intestatario di una utenza telefonica riservata.
Il caso è stato affrontato dal Garante per la protezione dei dati personali, esaminando il ricorso presentato da un cittadino nei confronti del gestore telefonico.
Il ricorrente, intestatario di una utenza telefonica riservata, avendo riscontrato che il suo numero era presente sull’elenco telefonico cartaceo e on line, ne ha chiesto la cancellazione al servizio clienti della società. Nonostante le assicurazioni ricevute, poiché il numero continuava a comparire sull’elenco on line, dopo una nuova richiesta di cancellazione rimasta senza risposta, ha presentato ricorso al Garante.

Il gestore aveva in un primo momento affermato di aver agito correttamente, in seguito alle ulteriori contestazioni dell’abbonato aveva poi dichiarato di aver effettuato nuove verifiche dalle quali era emerso che, per un errore in fase di inserimento dei dati, la richiesta di non fare comparire il numero negli elenchi pubblici non era stata inserita. La società telefonica assicurava, comunque, di aver provveduto al cambio del numero telefonico riservato, di aver cancellato il nominativo dagli elenchi e di aver intanto riconosciuto al cliente un indennizzo pari a quattro mensilità del canone come previsto dal contratto.

“Il Garante – spiega la newsletter dell’Autorità - ha accertato che l’inclusione negli elenchi cartacei e on line di dati che dovevano rimanere riservati per espressa richiesta del cliente, ha comportato, a causa di una chiara negligenza, una violazione dei diritti dell’interessato. L’abbonato ha quindi il diritto, ove ricorrano i presupposti, di chiedere il risarcimento del danno al giudice civile e in quella sede spetterà alla società telefonica dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo.
Alla società che ha provveduto alla cancellazione del nominativo solo dopo la presentazione del ricorso sono state addebitate le spese del procedimento.”
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