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Privacy: slittano alcune scadenze
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Prorogate le disposizioni transitorie in materia di misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
Lo prevede il decreto-legge 9 novembre 2004, già in vigore, che ha modificato le scadenze indicate nell’art.180 del Codice della privacy.
Il termine del 31 dicembre 2004, per l’adeguamento alle misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal DPR 318/1999, è stato prorogato al 31 dicembre 2005.
Coloro che dispongono di computer obsoleti che, per ragioni tecniche, non consentano la piena applicazione delle misure minime di sicurezza di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), dovranno adeguare gli strumenti elettronici entro il 30 settembre 2005. (La precedente scadenza, già oggetto di una proroga, era fissata al 30.3.2005).
Il titolare al quale si applica questa norma transitoria deve comunque conservare presso la propria struttura un documento con data certa nel quale siano descritte le ragioni tecniche che hanno impedito l’adeguamento alla data di entrata in vigore del Codice della privacy (1 gennaio 2004) e deve adottare “ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31”.
Testo integrale del DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Prorogate le disposizioni transitorie in materia di misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
Lo prevede il decreto-legge 9 novembre 2004, già in vigore, che ha modificato le scadenze indicate nell’art.180 del Codice della privacy.
Il termine del 31 dicembre 2004, per l’adeguamento alle misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal DPR 318/1999, è stato prorogato al 31 dicembre 2005.
Coloro che dispongono di computer obsoleti che, per ragioni tecniche, non consentano la piena applicazione delle misure minime di sicurezza di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), dovranno adeguare gli strumenti elettronici entro il 30 settembre 2005. (La precedente scadenza, già oggetto di una proroga, era fissata al 30.3.2005).
Il titolare al quale si applica questa norma transitoria deve comunque conservare presso la propria struttura un documento con data certa nel quale siano descritte le ragioni tecniche che hanno impedito l’adeguamento alla data di entrata in vigore del Codice della privacy (1 gennaio 2004) e deve adottare “ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31”.
Testo integrale del DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
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