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Privacy: semplificati i casi di notificazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

05/04/2004

Una delibera dell’Autorità semplifica gli adempimenti di medici, aziende, enti, associazioni, professionisti, banche, gestori di sistemi di telecontrollo, gestori di siti web.

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E’ stato adottato dal Garante per la protezione dei dati personali il tanto atteso provvedimento che semplifica gli adempimenti di una ampia platea di soggetti: società, enti locali, operatori sanitari (in particolare medici di medicina generale e pediatri), liberi professionisti, datori di lavoro e gestori di impianti di videosorveglianza, gestori di siti web.

Il provvedimento individua i trattamenti di dati personali che non dovranno essere oggetto di notificazione al Garante. Una prima semplificazione degli adempimenti in materia di notificazioni era già avvenuta con l’entrata in vigore del “Codice della Privacy” (d.l. 196/2003) che ha ridotto i casi di notificazione rispetto a quanto precedentemente disposto dalla legge 675/96.

In base a quanto stabilito dalla deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, sono sottratti all’obbligo di notificazione tra i casi previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196:

“1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale disposizione [ndr “trattamenti che riguardano dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica”]:
a)i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;
b) i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;

2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematicae limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;
b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;

3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. c), i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:
a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;
b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;

4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti di dati personali [ndr. “trattamento che riguarda dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti”]:
a) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzatovolto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;
b) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire il profilo di un investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;
c) relativi all’utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l’apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all’esclusivo fine di agevolare l’accesso ai contenuti di un sito Internet;

5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti di dati sensibili effettuati [ndr. “trattamenti di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie”]:
a) al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;
b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;
c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti l’adesione alla medesima associazione o organizzazione;

6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti di dati personali [ndr. dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti]:
a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;
b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l’interessato;
c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;
d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti, in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;
e) relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;
f) trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle operazioni e ai dati necessari all’esclusivo fine di prestare l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ("confidi").”
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