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Privacy e sanzioni disciplinari

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

25/02/2003

Il Garante affronta il ricorso di un avvocato sospeso dall’esercizio della professione.

La notizia dell’esistenza di una grave sanzione disciplinare applicata da un Ordine professionale non è “segreta” e il cittadino può conoscerla; i dati riportati devono essere esatti e completi.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, non accogliendo il ricorso di un avvocato che riteneva violato il diritto alla riservatezza da parte della rivista del Consiglio dell’Ordine, sulla quale era stata pubblicata la notizia del provvedimento di sospensione di sei mesi dall’esercizio della professione, applicata nei suoi confronti.

L’avvocato riteneva che la notizia, pubblicata nel foglio aggiuntivo dell’Albo inserito in due numeri della rivista, fosse venuta a conoscenza di lettori e iscritti anche oltre il termine di esecuzione del provvedimento.
Per questo motivo aveva chiesto al Consiglio dell’ordine, a titolo di rettifica, una pubblicazione straordinaria da inviare a tutti gli iscritti, nella quale comunicare che l’inserimento del suo nominativo in tale numero era dovuto ad un errore.
Non avendo avuto riscontro positivo da parte dell’Ordine, l’avvocato si è quindi rivolto al Garante.

L’Autorità non ha ritenuto illecito l’operato dell’Ordine e, come in un caso in precedenza affrontato, ha richiamato Autorità ha richiamato alcuni principi alla base della pubblicità di alcune sanzioni disciplinari.

“La legge sulla privacy non ha modificato la disciplina legislativa relativa agli albi professionali, che per loro stessa natura sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all’albo.
Le norme che regolano i vari albi permettono ai diversi ordini professionali, secondo le diverse modalità previste nei singoli casi, di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, compresi quelli contenuti nei provvedimenti di sospensione o interruzione dell’esercizio della professione.
Nel caso degli avvocati vi erano anche rilevanti motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, riconosciuti esistenti sia alla data di pubblicazione della rivista, sia nel breve periodo successivo entro il quale la rivista è stata inviata per posta.
Per quanto riguarda infine il trattamento dei dati personali dell’avvocato contenuti nella rivista edita dal Consiglio dell’ordine, questi sono risultati esatti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati.”

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