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PRIVACY ED ELENCHI TELEFONICI

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

01/12/2005

Riportiamo un intervento di Francesco Pizzetti, presidente del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità d’utilizzo degli elenchi telefonici per l’invio di informazioni pubblicitarie.

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È stato pubblicato sul Sole-24 Ore un intervento di Francesco Pizzetti, presidente del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità d’utilizzo degli elenchi telefonici per l’invio di informazioni pubblicitarie.

 

“L'inserzione in rete dei nuovi elenchi telefonici ha reso operativa la disciplina europea secondo cui i dati degli abbonati sono utilizzabili solo per permettere alle persone di ricercare contatti utili nelle relazioni interpersonali. È possibile un loro uso per pubblicità e promozioni solo se i cittadini hanno espresso al loro fornitore un " sì", informato e consapevole, a ricevere comunicazioni a casa o per telefono (consenso risultante dalla " cornetta" e dalla " bustina" apposte sugli elenchi).

Gli unici elenchi utilizzabili per comunicazioni pubblicitarie o promozionali sono quelli aventi le caratteristiche indicate dall'Autorità nel provvedimento del 15 luglio 2004 e non si può eludere la volontà degli abbonati continuando ad utilizzare come se nulla fosse i vecchi elenchi (cartacei, su Cd Rom o on line). Violare questa disciplina disturbando senza consenso per telefono, per posta, via fax o sms, è un illecito sanzionato severamente.

Alcuni titoli giornalistici dei giorni scorsi possono aver dato l'impressione che la gigantesca operazione di raccolta dei consensi cui abbiamo assistito nei mesi scorsi si risolva in una beffa per i cittadini. Non si possono eludere le garanzie copiando oggi i vecchi elenchi sul file di un computer, o tenendoli sul tavolo asserendo che sono stati registrati a suo tempo nei file aziendali. Rispondendo al quesito di una società abbiamo semplicemente rilevato che è lecito aver riversato a suo tempo le informazioni in una propria banca dati, magari associandole ad altri dati, fornendo però subito l'informativa agli interessati e instaurando così un " rapporto" che obbligava peraltro a cancellare i dati di chi lo avesse chiesto.

Se questa informativa non è stata resa a tempo debito (cioè, al momento in cui i dati sono stati registrati), il trattamento era e resta illecito: in tale caso non vi era altra soluzione che cancellare i dati, per non incorrere in sanzioni. A maggior ragione, è ora illecita la cessione di dati a terzi senza aver ottenuto a suo tempo il consenso informato. Si deve tener conto anche del principio di aggiornamento dei dati: le banche dati " invecchiano" rapidamente e possono contenere molte informazioni non aggiornate. Il loro aggiornamento non potrà avvenire se non tenendo conto delle nuove regole sull'uso degli elenchi telefonici. Vigileremo debitamente distinguendo i comportamenti corretti di aziende ed enti no profit che abbiano riversato legittimamente a suotempo le informazioni in una banca dati dai tentativi di elusione di chi copi clandestinamente i vecchi elenchi in un file ignoto agli interessati. In particolare, proseguiremo l'intenso programma di verifiche programmate e ci riserviamo di adottare un provvedimento generale sul principio del consenso informato. Ricordiamo sin d'ora che gli interessati possono chiedere a chi fa pubblicità di conoscere l'origine e le modalità del trattamento, con istanza gratuita inviata eventualmente in copia al Garante (il modulo è sul sito www.garanteprivacy.it). Si ha diritto ad una risposta idonea entro 15 giorni. Una falsa risposta inviata per conoscenza al Garante, o fornita nel procedimento attivato da una segnalazione, da un reclamo o da un ricorso, comporta una responsabilità penale per falso.”

 

Francesco Pizzetti, presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

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