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Privacy e...trasparenza nelle graduatorie

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

05/04/2002

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia in merito al ricorso di un dipendente pubblico.

Le esigenze di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa pubblica non devono essere soddisfatte con misure che ledono il diritto alla riservatezza dei cittadini.
''Viola la legge sulla privacy la prassi adottata da alcune amministrazioni pubbliche di indicare nelle graduatorie dei lavoratori trasferiti, accanto al nome, la dicitura "portatore di handicap" tra le eventuali cause di precedenza. La formula "portatore di handicap" dovrà essere sostituita con diciture generiche o codici numerici.''

Lo ha stabilito il Garante per la privacy esaminando il ricorso presentato da una insegnante elementare alla quale il competente provveditorato agli studi aveva rifiutato la cancellazione o la trasformazione in forma anonima della dicitura "portatore di handicap" che compariva accanto al suo nome, in un elenco di lavoratori trasferiti presso altre sedi.
''La ricorrente sottolineava, inoltre, come la diffusione del dato sanitario, avvenuta in violazione della legge sulla privacy, le avesse determinato una situazione di grave disagio a livello personale e di relazione con gli altri colleghi.''

Il caso e' stato affrontato nella newsletter settimanale dell'Autorità.

Il Ministero dell'istruzione, invitato dal Garante a soddisfare le richieste dell'insegnante, aveva giustificato il proprio comportamento affermando che, ''per esigenze di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, le graduatorie devono riportare chiaramente le cause che determinano i trasferimenti.'' Esigenze che rendono inoltre necessaria l'affissione dell'elenco all'albo per 60 giorni, cioè fino al termine previsto per un eventuale ricorso.

Il Garante non ha ritenuto corrette le giustificazioni del ministero ed ha accolto il ricorso dell'interessata.
Secondo l'Autorità, infatti, ''la divulgazione del dato sanitario dell'insegnante era illecita perché avvenuta in violazione della legge sulla privacy, che vieta espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
Non sono stati, dunque, ritenuti fondati i riferimenti fatti dall'amministrazione scolastica a generiche esigenze di pubblicità dei dati, giustificate, a detta della stessa amministrazione, in base ad accordi sindacali o a ordinanze ministeriali. Ordinanze che, in ogni caso, non avrebbero potuto però derogare alla norma di rango primario (come quelle sul trattamento dei dati sensibili) e che si limitano, comunque, a prevedere l'affissione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale del "punteggio complessivo" e "delle eventuali precedenze", senza imporre alcuna indicazione specifica delle condizioni di salute.''

Il Garante ha pertanto vietato al Ministero di diffondere ulteriormente, anche presso altri uffici, accanto al nome dell'insegnante, la formula "portatore di handicap"; l'indicazione dovrà essere sostituita con diciture generiche o codici numerici.

Il ministero dovrà fare in modo che i dati siano accessibili alle sole persone legittimate e siano soddisfate sia le esigenze di pubblicità e trasparenza sia il diritto alla riservatezza dell'insegnante.

I principi affermati dal Garante in occasione di questo ricorso dovranno avere ampia applicazione.
Il ministero, per ottemperare alle disposizioni del Garante ''dovrà impartire agli uffici ''idonee disposizioni in grado di assicurare il rispetto della dignità delle persone. Tale cautela dovrà essere adottata non solo riguardo agli elenchi affissi in locali aperti al pubblico, ma anche nelle graduatorie ad uso interno o nella compilazione di altri atti amministrativi.
''Il Ministero dovrà, inoltre, uniformare a questi principi il proprio sistema informativo nel suo complesso.''




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