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Privacy e appalti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

23/07/2002

Pubblicato sulla GU un provvedimento, emanato dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, sull'accesso ai documenti di gara.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17.7.2002 l'atto di regolazione, emanato il 29.05.02 dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, sull'accesso ai documenti di gara.

La necessita' del provvedimento è nata da un ricorso, pervenuto all'Autorita', nel quale si segnalava l'anomalia del comportamento di una stazione appaltante che non aveva accolto la richiesta inoltrata da un concorrente, ai sensi della legge n. 241/1990, tesa ad ottenere copia del curriculum del professionista prescelto.

La stazione appaltante aveva motivato il rifiuto richiamando le disposizioni normative a tutela dei dati personali.

L'Autorità ha precisato che l'amministrazione che detiene la relativa documentazione dovra' ''tutelare la riservatezza dell'impresa che ha prodotto la stessa non rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai soggetti che devono tutelare propri interessi, giuridicamente rilevanti.''

Nell'atto di regolamentazione l'Autorità di vigilanza prevede un limite entro il quale il concorrente puo' esercitare la propria posizione di interesse legittimo di accesso ai documenti della P.A.:''cioe' che il procedimento di gara si sia definitivamente concluso, il che comporta che la P.A. pur non potendo opporre diniego, potra' differire l'esercizio del diritto di accesso.''

''Tra i documenti accessibili, alla condizione sopra riportata, e cioe' che si sia conclusa la procedura di gara, appare senz'altro doversi ricomprendere anche l'offerta presentata, in occasione di un pubblico appalto dall'aggiudicatario ed i relativi allegati; nel caso di appalto di progettazione, ancor piu' il curriculum, laddove lo stesso costituisca fondamentale elemento di valutazione. Unica eccezione e' quella che si tratti di documenti o parti di documenti effetto di altre norme siano soggetti alla disciplina del segreto di Stato ovvero siano destinati a rimanere segreti e non divulgabili.''

In questo caso tuttavia attiene alla riservatezza di terzi privati, precisamente del concorrente rimasto aggiudicatario, ''ed in tal caso sovviene la giurisprudenza, secondo cui la tutela della riservatezza dei privati non puo' spingersi fino al punto di poter denegare agli interessati la visione - quanto meno, se non la copia - degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.''

Il provvedimento.

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