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Pignoramento e privacy
Fare appello al diritto alla privacy è ritenuto da taluni una “scorciatoia” per aggirare gli ostacoli...
E’ il caso di un cittadino che invocava la normativa in materia di protezione dei dati personali per ottenere la cancellazione della trascrizione di pignoramento contenute nei pubblici registri immobiliari, secondo modalità diverse da quelle previste dalla normativa di settore.
La vicenda è stata illustrata nella newsletter del Garante per la protezione dei dati personali.
Il cittadino aveva presentato ricorso al garante in quanto lamentava di non aver ricevuto riscontro ad una sua istanza presentata all’Agenzia del territorio del suo Comune, nella quale, in riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da un istituto di credito, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/1996, l’immediata cancellazione dei dati personali che lo riguardavano.
L’Agenzia, invitata dall’Autorità ad aderire alla richiesta, sosteneva che presso i suoi uffici esiste un apposito sportello aperto al pubblico presso il quale è possibile presentare le domande per richiedere la cancellazione dai registri immobiliari delle trascrizioni di pignoramento apposte agli immobili.
L’art. 2668 del codice civile consente all’interessato di presentare la domanda per ottenere la cancellazione delle trascrizioni quando ritiene che sussistano le condizioni per esercitare questo suo diritto.
Solo dopo che i competenti uffici dell’Agenzia del territorio hanno verificato la completezza della documentazione richiesta e quindi accertato la regolarità formale e sostanziale della domanda stessa, possono provvedere a regolarizzare la posizione e quindi ad apporre l’annotazione di cancellazione della trascrizione nel pubblico registro immobiliare.
Il Garante ha accertato che non era emerso da parte dell’Agenzia un uso dei dati personali difforme dalla disciplina in materia sia rispetto alle modalità di annotazione e tenuta dei registri immobiliari, sia rispetto alle formalità richieste dalla normativa per la cancellazione delle trascrizioni. La richiesta di immediata cancellazione dei dati dell’interessato è stata quindi ritenuta dal Garante infondata.
E’ il caso di un cittadino che invocava la normativa in materia di protezione dei dati personali per ottenere la cancellazione della trascrizione di pignoramento contenute nei pubblici registri immobiliari, secondo modalità diverse da quelle previste dalla normativa di settore.
La vicenda è stata illustrata nella newsletter del Garante per la protezione dei dati personali.
Il cittadino aveva presentato ricorso al garante in quanto lamentava di non aver ricevuto riscontro ad una sua istanza presentata all’Agenzia del territorio del suo Comune, nella quale, in riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da un istituto di credito, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/1996, l’immediata cancellazione dei dati personali che lo riguardavano.
L’Agenzia, invitata dall’Autorità ad aderire alla richiesta, sosteneva che presso i suoi uffici esiste un apposito sportello aperto al pubblico presso il quale è possibile presentare le domande per richiedere la cancellazione dai registri immobiliari delle trascrizioni di pignoramento apposte agli immobili.
L’art. 2668 del codice civile consente all’interessato di presentare la domanda per ottenere la cancellazione delle trascrizioni quando ritiene che sussistano le condizioni per esercitare questo suo diritto.
Solo dopo che i competenti uffici dell’Agenzia del territorio hanno verificato la completezza della documentazione richiesta e quindi accertato la regolarità formale e sostanziale della domanda stessa, possono provvedere a regolarizzare la posizione e quindi ad apporre l’annotazione di cancellazione della trascrizione nel pubblico registro immobiliare.
Il Garante ha accertato che non era emerso da parte dell’Agenzia un uso dei dati personali difforme dalla disciplina in materia sia rispetto alle modalità di annotazione e tenuta dei registri immobiliari, sia rispetto alle formalità richieste dalla normativa per la cancellazione delle trascrizioni. La richiesta di immediata cancellazione dei dati dell’interessato è stata quindi ritenuta dal Garante infondata.
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