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Perizie medico-legali e privacy
Le informazioni personali comprese nelle valutazioni e negli altri elementi di giudizio riportati nelle perizie medico-legali delle compagnie di assicurazione rientrano nella sfera dei dati personali e vanno pertanto comunicate, quando l’interessato le richiede e quando riguardano la salute, attraverso di un medico designato da lui stesso o dalla compagnia assicuratrice titolare del trattamento.
Il principio è stato ribadito dall'Autorità garante per la protezione dei dati nella newsletter settimanale, illustrando l’esito di un ricorso presentato da un cittadino nei confronti di una società di assicurazione.
Il ricorrente, coinvolto in un sinistro stradale, aveva richiesto alla società assicuratrice della controparte conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardavano.
Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente si rivolgeva all’Autorità.
In particolare, nel ricorso presentato al Garante, l’interessato specificava di aver chiesto invano, attraverso il suo medico di fiducia, la comunicazione dei dati personali riguardanti il suo stato di salute contenuti nella perizia medico-legale, redatta sulla base dei documenti sanitari e degli altri elementi emersi nel corso delle visite mediche alle quali si era sottoposto dopo l’incidente.
La compagnia, invitata dal Garante ad aderire spontaneamente alle richieste, riconosceva a quel punto di essere in possesso dei dati personali del richiedente e provvedeva a trasmettere la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della società al medico di fiducia designato dal ricorrente.
Il principio è stato ribadito dall'Autorità garante per la protezione dei dati nella newsletter settimanale, illustrando l’esito di un ricorso presentato da un cittadino nei confronti di una società di assicurazione.
Il ricorrente, coinvolto in un sinistro stradale, aveva richiesto alla società assicuratrice della controparte conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardavano.
Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente si rivolgeva all’Autorità.
In particolare, nel ricorso presentato al Garante, l’interessato specificava di aver chiesto invano, attraverso il suo medico di fiducia, la comunicazione dei dati personali riguardanti il suo stato di salute contenuti nella perizia medico-legale, redatta sulla base dei documenti sanitari e degli altri elementi emersi nel corso delle visite mediche alle quali si era sottoposto dopo l’incidente.
La compagnia, invitata dal Garante ad aderire spontaneamente alle richieste, riconosceva a quel punto di essere in possesso dei dati personali del richiedente e provvedeva a trasmettere la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della società al medico di fiducia designato dal ricorrente.
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