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Perizie mediche e privacy
In seguito al ricorso presentato da un cittadino, il Garante per la tutela dei dati personali ha ribadito le modalita' di comunicazione dei dati contenuti in perizie mediche.
L'interessato lamentava il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai propri dati personali contenuti in una perizia medica di una società di assicurazioni e aveva richiesto l'intervento dell'Autorità per fare in modo che i dati in oggetto fossero inviati presso il proprio domicilio.
In seguito al sollecito del Garante, come specificato nell'ultima newsletter dell'Autorità, la società avrebbe messo a disposizione tutta la documentazione per la consultazione, nel centro liquidazione sinistri di un'altra città. Questa soluzione non rispetta, però, la normativa vigente.
L'art. 23 comma 2 della legge 675/96, prevede, infatti, che l'interessato possa accedere ai propri dati sanitari solo attraverso un medico da lui designato o per mezzo della società che si occupa del trattamento dei dati.
Per l'accesso ai dati comuni, invece, vi è l'obbligo per il titolare del trattamento a confermare l'esistenza dei dati al richiedente e a comunicarli "In forma intelligibile", estrapolandoli se necessario dai documenti che li contengono.
Se l'estrapolazione risultasse particolarmente complessa è, inoltre, ammessa l'esibizione dei documenti o la consegna di una copia degli stessi.
L'interessato lamentava il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai propri dati personali contenuti in una perizia medica di una società di assicurazioni e aveva richiesto l'intervento dell'Autorità per fare in modo che i dati in oggetto fossero inviati presso il proprio domicilio.
In seguito al sollecito del Garante, come specificato nell'ultima newsletter dell'Autorità, la società avrebbe messo a disposizione tutta la documentazione per la consultazione, nel centro liquidazione sinistri di un'altra città. Questa soluzione non rispetta, però, la normativa vigente.
L'art. 23 comma 2 della legge 675/96, prevede, infatti, che l'interessato possa accedere ai propri dati sanitari solo attraverso un medico da lui designato o per mezzo della società che si occupa del trattamento dei dati.
Per l'accesso ai dati comuni, invece, vi è l'obbligo per il titolare del trattamento a confermare l'esistenza dei dati al richiedente e a comunicarli "In forma intelligibile", estrapolandoli se necessario dai documenti che li contengono.
Se l'estrapolazione risultasse particolarmente complessa è, inoltre, ammessa l'esibizione dei documenti o la consegna di una copia degli stessi.
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